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Responsabilità civileCorte d'Appello Roma, Sez. V, sentenza 31 ottobre 2024, n. 6856

Risarcimento da sinistro stradale – prove cd atipiche (anche raccolte in sede penale) - inapplicabilità estensivamente dell’art. 2054 comma 2 c.c

In tema di risarcimento danni da sinistro stradale, atteso che nell’ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale (nel caso di specie verbale dei vigili urbani intervenuti subito dopo il sinistro e le deposizioni rese da testi oculari ai vigilanti, confermate successivamente nel procedimento penale), ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione. Così come, sempre in tema in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, è inapplicabile estensivamente la previsione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. in caso di veicoli coinvolti nell’incidente, ma rimasti estranei alla collisione, nell’ipotesi in cui non è stato accertato in concreto, come nel caso in esame, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso (su tale ultimo punto la Corte d’Appello afferma che: “di nessun pregio è la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. in quanto è pacifica l'inapplicabilità del concorso, nell'ipotesi in cui non ci sia stato scontro tra i veicoli.”).


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 25 ottobre 2024, n. 27698

Il lavoratore licenziato ha diritto a essere reintegrato se il suo comportamento, pur contestabile, è di gravità simile a quelli che il CCNL sanziona con provvedimenti conservativi

Un lavoratore aveva contestato in tribunale il licenziamento ricevuto per tre diverse infrazioni. La Corte d’Appello gli aveva dato ragione, ordinando la reintegrazione. Secondo i giudici, le condotte contestate erano paragonabili, per gravità, a comportamenti come “atti che danneggiano disciplina, morale, igiene o sicurezza aziendale,” che il CCNL punisce con sanzioni conservative.

Confermando la sentenza d’appello, la Cassazione chiarisce che, quando il CCNL non fornisce un elenco tassativo delle condotte punibili con sanzioni conservative, il giudice può valutare caso per caso. In base alla somiglianza tra la condotta contestata e quelle esplicitamente menzionate, è possibile applicare le stesse sanzioni conservative, se il livello di gravità è analogo.

La Corte sottolinea che questa interpretazione non estende arbitrariamente l’applicazione delle sanzioni conservative, ma riconosce la volontà delle parti sociali di fornire solo esempi, lasciando margine di valutazione per situazioni analoghe.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza, 24 ottobre 2024, n. 27607

L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore non costituisce trasferimento d'azienda

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.

Il caso riguarda una lavoratrice che, a seguito di un cambio di appalto, era passata alle dipendenze della nuova società subentrante ed aveva fatto causa chiedendo il pagamento di differenze retributive.

La Corte d’Appello ha accolto la sua richiesta, riconoscendo che il cambio di appalto configurava un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con il conseguente diritto della lavoratrice di mantenere le condizioni previste dal contratto integrativo fino alla sua scadenza.

La Cassazione, confermando la decisione, ha ribadito che il cambio di appalto è generalmente considerato un trasferimento d'azienda, a meno che non emerga una discontinuità significativa tra le due imprese, come una struttura organizzativa autonoma da parte della società subentrante.

Se, invece, il trasferimento avviene senza modifiche sostanziali nei mezzi, beni e rapporti giuridici aziendali, si applica l’art. 2112 c.c., come nel caso in questione, dove l'unica novità era l’introduzione di nuove divise e cartellini di riconoscimento. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso della società subentrante.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, Sentenza, 24 ottobre 2024, n. 27607

Un cambio di appalto è considerato un trasferimento d’azienda se l'appaltatore subentrante non presenta elementi di discontinuità nella struttura organizzativa e produttiva

La Cassazione ha affermato che, in generale, un cambio di appalto è considerato un trasferimento d’azienda, a meno che l'appaltatore subentrante presenti elementi di discontinuità nella struttura organizzativa e produttiva, assumendosi il rischio d’impresa. Non vi è discontinuità quando permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici che consentono la continuità dell’attività economica.

Nel caso specifico, la sola introduzione di nuove divise e cartellini non è stata considerata sufficiente a determinare una discontinuità.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27042

Inadempimento nel contratto d'opera professionale

Nel contratto d'opera intellettuale, in caso di domanda risarcitoria da parte del committente senza richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento, il professionista ha diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita. La proporzionalità tra i vizi dell'opera e il risarcimento del danno richiede una valutazione equilibrata dell'intero contratto, garantendo al professionista il diritto al compenso per l'attività svolta anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità dell'opera. L'assenza di prova sull'entità dei danni non può escludere il diritto del professionista al compenso, se l'opera è stata comunque eseguita e ha prodotto un risultato per il committente.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, 18/10/2024, n. 27069

Responsabilità per infortunio durante una partita di calcio amatoriale

In tema di attività sportiva esercitata in ambito amatoriale, la Corte di Cassazione ha considerato gli effetti di mancata stipula di polizza assicurativa a copertura di rischio legato ad attività sportiva svolta da associati e soglia di responsabilità per Gestori della stessa attività.

Questa sentenza sottolinea che in ambito di attività amatoriale calcistica la stessa pur se implica attività agonistica non viene ricondotta ad attività sportiva di tipologia intrinsecamente pericolosa, quale il rafting o manifestazioni di autovetture fuoristrada, e sottolinea alcuni principi chiave di diritto civile:

Ripartizione dell’onere della prova in caso di responsabilità contrattuale: Il creditore danneggiato (giocatore associato) deve solo dimostrare l'inadempimento, non anche l’eventuale vantaggio che avrebbe tratto dall’adempimento, spostando l’onere della prova sull’Associazione per dimostrare la non rilevanza del mancato adempimento.

Accettazione del rischio negli sport amatoriali: Partecipare a sport implica una consapevole accettazione dei rischi standard; pertanto, la soglia di responsabilità dei gestori (Comune e Associazione) è ridotta.

Illuminazione e sicurezza: Il requisito di custodia sui beni pubblici è ridotto in attività non intrinsecamente pericolose e in mancanza di prove tangibili di un difetto (in questo caso l’illuminazione del campo).

Il caso potrebbe avere implicazioni importanti per l’organizzazione di eventi sportivi amatoriali, indicando che le associazioni devono garantire una copertura assicurativa adeguata se promessa, altrimenti rischiano di incorrere in responsabilità risarcitorie.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27106

Interessi moratori usurari – nullità ab origine e non sanabile; funzione della clausola di salvaguardia

La Cassazione ha ribadito il principio fondamentale per cui la clausola che preveda interessi moratori usurari è nulla ab origine e non sanabile da clausole accessorie, rafforzando tale interpretazione la tutela dei debitori nei confronti di tassi contrattuali illeciti ed inserendosi in una giurisprudenza consolidata, che valorizza il rispetto del tasso soglia d'usura come limite inderogabile. Viene, inoltre, precisata la funzione della clausola di salvaguardia, chiarendo come la stessa possa prevenire situazioni di usura derivanti da variazioni successive, non avendo al contrario effetto retroattivo per sanare nullità contrattuali originarie.

La Suprema Corte ha affermato, infatti, come: “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della "eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora" entro il tasso soglia, vale a dire "vigila" e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante" e come “Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è - autonomamente quindi da ogni altra clausola - nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine ("alla data della stipulazione")”.


LavoroTribunale di Perugia, 16 ottobre 2024, n. 378

Quando una delle società partecipanti a un contratto di rete non è una vera impresa, si configura un caso di somministrazione illecita di manodopera

Il contratto di rete è stato introdotto dal legislatore per favorire la collaborazione tra imprese con l’obiettivo di svilupparsi reciprocamente dal punto di vista industriale e commerciale; pertanto, per aderire validamente a un contratto di rete, è necessario che vi sia un’impresa reale o, almeno, un concreto progetto imprenditoriale.

In assenza di questi requisiti, il contratto di rete non può essere considerato valido e l’operazione deve essere riqualificata come somministrazione illecita di manodopera, in violazione delle norme di legge.


LavoroTribunale di Cremona,  sentenza 15 ottobre 2024, n. 333

Il ticket di licenziamento è a carico del datore anche nei casi di protratta assenza ingiustificata

Il Giudice del Lavoro di Cremona ha stabilito che, anche nei casi di recesso irrogato al dipendente assentatosi volontariamente dal posto di lavoro, il “ticket di licenziamento” è comunque a carico del datore di lavoro se questi non prova che l’assenza del lavoratore fosse da attribuirsi a dimissioni, espresse o tacite.


LavoroTribunale di Modena, ordinanza 14 ottobre 2024

Tribunale di Modena, ordinanza 14 ottobre 2024

Il Giudice del Lavoro di Modena ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lett. b), L. n. 300/1970 (nel testo risultante dall’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 231/2013), per contrasto con gli artt. 3 e 39, Cost., nella parte in cui, introducendo un criterio selettivo che prescinde dalla misurazione della effettiva rappresentatività dell’organizzazione sindacale, prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite nell'ambito di associazioni sindacali che, anche se non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, negando però tale possibilità alle associazioni sindacali “maggiormente o significativamente rappresentative” all’interno della singola unità produttiva.


LavoroIn caso di licenziamento disciplinare irrogato senza una preventiva contestazione il Lavoratore ha diritto alla reintegrazione in servizio, anche se il datore di lavoro ha meno di 15 dipendenti, in quanto tale mancanza non integra una mera violazione procedurale ma una vera e propria nullità, che genera sempre il diritto alla reintegra.

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza 12 ottobre 2024 n. 10104

Secondo il Giudice del Lavoro, il licenziamento non preceduto dalla contestazione disciplinare priva il lavoratore di strumenti di difesa essenziali, integrando una ipotesi di nullità c.d. virtuale, ossia non espressamente prevista dalla legge, generata dalla contrarietà della condotta a norme imperative.

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 22.02.2024 (che ha affermato l’illegittimità costituzionale del Jobs Act nella parte in cui limita la reintegra solo ai casi di nullità espressamente previsti dalla legge) tale nullità comporta il diritto alla reintegrazione in servizio del lavoratore, a prescindere dal requisito dimensionale del Datore di lavoro.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 26591

Durata e rinnovazione dell'ipoteca iscritta nei registri immobiliari

L'ipoteca iscritta nei registri immobiliari ha effetto per venti anni dalla sua data e cessa se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio, questo non rappresenta un termine di durata dell'iscrizione, che può essere rinnovata, ma un caso di inefficacia sopravveniente per cui l'ipoteca mantiene il suo valore fino alla sua cancellazione, che provoca la cessazione degli effetti connessi alla sua pubblicità.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. III, 11 ottobre 2024, n.26521

La domanda risarcitoria da infiltrazioni da parti comuni può essere proposta nei riguardi del singolo condomino

In caso di azione ex art. 2051 c.c. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 c.c., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell'intero condominio.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 10 ottobre 2024, n. 26440

Legittimo il licenziamento del lavoratore che è maleducato ed aggressivo con i clienti

La Cassazione ha ritenuto che la condotta del dipendente, con mansioni comportanti il contatto con il pubblico, che si comporti in modo irrispettoso verso la clientela può legittimare il licenziamento in quanto, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, è necessario valutare anche ulteriori elementi da cui si possa desumere la maggiore o minore gravità del comportamento

Nel caso di specie il Lavoratore aveva una mansione che prevedeva il contatto con la clientela, nel contratto di lavoro vi era una specifica clausola che richiedeva di “usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri” ed il Lavoratore si era rifiutato di chiedere scusa al cliente.


Diritto bancarioCass. Sezione 1 Civile, Ordinanza del 10 ottobre 2024 n. 26380

Contratto autonomo di garanzia e fideiussione – Requisiti di redazione ricorso avanti la Corte di Cassazione

La pronuncia, nel dichiarare inammissibile il ricorso, mette in evidenza l’importanza della redazione precisa e conforme del ricorso per cassazione, soprattutto in relazione ai requisiti di autosufficienza e chiarezza espositiva. La Suprema Corte ha fatto ampio riferimento ai principi processuali volti a evitare ricorsi eccessivamente complessi e non sintetici, riaffermando al contempo il dovere del giudice di merito di interpretare i contratti in base alla volontà delle parti e alle clausole specifiche, come quella "a prima richiesta", caratteristica tipica dei contratti autonomi di garanzia (e non delle fideiussioni, come da qualifica contrattuale di parte ricorrente), esponendo come “il giudice non può immutare i fatti, mentre può certo mutare le qualificazioni giuridiche dei fatti in se stessi fermi: "In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato" (Cass. 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. 3 marzo 2021, n. 5832)” e come “questa Corte ha ormai più volte ribadito il principio secondo cui: "Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative" (p. es. Cass. 31 marzo 2023, n. 9071). Ma, nel caso di specie, a cagione della fattura del ricorso, non è dato comprendere quali sarebbero, esattamente, le eccezioni di nullità formulate, ed in che cosa, nonché in quale ipotetica misura, tali nullità si ripercuoterebbero sulla sussistenza del credito fatto valere in giudizio: basterà evidenziare che dalla sua lettura - per vero, come si è visto, l'autosufficienza va rapportata a ciascuno dei motivi, ma in questo caso gli elementi necessari non sono indicati non solo nel motivo, ma nell'intero contesto del ricorso - non riesce a comprendersi neppure a quando risalissero i contratti autonomi di garanzia conclusi dalle parti, che cosa con precisione essi garantissero, e, almeno, a quando risalisse il rapporto principale, visto che l'epoca di esso incide sulla disciplina giuridica di volta in volta applicabile. E cioè, nella situazione data, in cui si comprende che i ricorrenti avrebbero dedotto talune nullità, quantunque non meglio circostanziate, parrebbe del rapporto principale, se la Corte cassasse perché anche nell'ambito del contratto autonomo di garanzia il garante può dedurre la nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, casserebbe al buio, senza avere la benché minima consapevolezza dell'incidenza delle asserite nullità sulla vicenda in concreto dedotta in giudizio. Non meno inammissibile è l'ultimo mezzo, per l'ovvia considerazione che, al di là di ogni altro approfondimento, Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 si riferisce a fideiussioni contenenti determinate clausole, che qui non risulta neppure fossero effettivamente state pattuite, contenute in fideiussioni stipulate nell'arco temporale, scrutinato dalla Banca d'Italia, 2002 - 2005, non contratti autonomi di garanzia".


Obbligazioni e contrattiTrib. Chieti, 10 ottobre 2024, Est. Cozzolino

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

Nella composizione negoziata della crisi, tra le misure cautelari rientra, se funzionale allo scopo perseguito dal debitore e in mancanza di opposizioni del ceto creditorio, anche il divieto per le banche creditrici di escutere le garanzie prestate da M.C.C., da SACE S.p.A. e dal F.E.I. In tal caso anche questi ultimi, quali enti terzi rispetto ai creditori, devono essere sentiti nel relativo procedimento, essendo imposta un’interlocuzione dall’art. 19, comma 4, terzo periodo, CCII.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 07 ottobre, n.26185

Liquidazione del danno da perdita parentale - sistema tabulare modulare a punti

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 9 ottobre 2024, n. 26320

L’accordo siglato tra datore e lavoratore che prevede la riduzione della retribuzione è nullo se non è siglato in sede protetta, anche se non è previsto il mutamento di mansioni

La Cassazione ha evidenziato che il principio dell'immodificabilità in peius della retribuzione costituisce principio generale e ogni patto contrario è nullo.

Una eccezione è l’ipotesi prevista dall’art. 2103 c.c., sesto comma, c.c. che prevede la possibilità di modificare il peius la retribuzione a condizione che venga modificata anche la mansione (sempre che ne ricorrano i relativi presupposti) e che l’accordo sia formalizzato esclusivamente in sede protetta.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. III, 07 ottobre 2024, n.26127

Azione revocatoria - accordi tra coniugi aventi ad oggetto un trasferimento immobiliare

L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.


Obbligazioni e contrattiCorte Costituzionale, sentenza, 3 ottobre 2024, n. 160

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

È costituzionalmente illegittimo l’art. 7, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (e l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2024, Est. Bernardel

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa - Misure cautelari; Requisiti: Fumus boni iuris e Periculum in mora

In tema di misure cautelari, il fumus boni iuris si può ragionevolmente basare sulla precondizione di squilibrio patrimoniale od economico finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e nel giudizio di risanabilità secondo criteri di razionalità della situazione di crisi. Il periculum in mora è invece da intendersi quale rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l’andamento ed il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell’impresa, il cui presupposto va verificato sulla base delle trattative in corso (fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto le trattative caratterizzate da concretezza e serietà, oltre che da buona fede).


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. II, 27 settembre 2024, n.25820

Pubblicità comparativa – rispetto principi deontologici di trasparenza, correttezza, funzionalità e verità

In tema di responsabilità disciplinare del medico, l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dal D.L. n. 223 del 2006 (conv. in L. n. 248 del 2006), non ha determinato la caducazione del divieto, previsto dagli art. 55 e 56 del codice deontologico, di un'informazione sanitaria non trasparente, rigorosa e prudente, non rispettosa nelle forme e nei contenuti dei principi propri della professione medica, non veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, equivoca, ingannevole e denigratoria.


Risarcimento danniTribunale Milano, Sezione 10, 17 settembre 2024, n. 8068

Responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive

In tema di responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive, l'istruttore e l'associazione sportiva non possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c. per fatti imputabili agli allievi se manca la prova di una condotta negligente, imprudente o contraria alle regole da parte dell'allievo.

L'attività di ginnastica dolce, anche con l'utilizzo di strumenti come palline da tennis, non può essere considerata di per sé pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., e non sussiste responsabilità ex art. 2043 c.c. se l'istruttore ha agito con la diligenza richiesta.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezione terza, 16 settembre 2024, n. 24806

Accertamento del passivo - Pendenza di giudizio in appello di accertamento del credito - Intervenuto fallimento

La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.