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Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza
Trib. Chieti, 10 ottobre 2024, Est. Cozzolino
Nella composizione negoziata della crisi, tra le misure cautelari rientra, se funzionale allo scopo perseguito dal debitore e in mancanza di opposizioni del ceto creditorio, anche il divieto per le banche creditrici di escutere le garanzie prestate da M.C.C., da SACE S.p.A. e dal F.E.I. In tal caso anche questi ultimi, quali enti terzi rispetto ai creditori, devono essere sentiti nel relativo procedimento, essendo imposta un’interlocuzione dall’art. 19, comma 4, terzo periodo, CCII.