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L’accordo siglato tra datore e lavoratore che prevede la riduzione della retribuzione è nullo se non è siglato in sede protetta, anche se non è previsto il mutamento di mansioni
Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 9 ottobre 2024, n. 26320
La Cassazione ha evidenziato che il principio dell'immodificabilità in peius della retribuzione costituisce principio generale e ogni patto contrario è nullo.
Una eccezione è l’ipotesi prevista dall’art. 2103 c.c., sesto comma, c.c. che prevede la possibilità di modificare il peius la retribuzione a condizione che venga modificata anche la mansione (sempre che ne ricorrano i relativi presupposti) e che l’accordo sia formalizzato esclusivamente in sede protetta.