
Rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti
L’INPS con la Circolare n. 141 del 12.11.2025 recepisce l’orientamento della Cassazione sui termini di prescrizione in sequenza
News

L’INPS con la Circolare n. 141 del 12.11.2025 recepisce l’orientamento della Cassazione sui termini di prescrizione in sequenza

Il Ministero del Lavoro , con l’ interpello n. 3/2025 , ha chiarito che la regolarità contributiva attestata tramite il DURC richiede il pagamento dei contributi e dei relativi accessori di legge , comprese sanzioni e interessi , e non può essere considerata regolare una posizione con debiti anche minimi non sanati. Secondo il D.M. 30 gennaio 2015 , uno scostamento tra somme dovute e versate è considerato non grave se non supera i 150 euro per ciascun ente previdenziale (INPS, INAIL, Casse Edili), ma le sanzioni civili restano parte integrante dell’obbligazione contributiva. Esse servono a rafforzare il pagamento e a risarcire il danno all’ente previdenziale, e gli atti interruttivi dei crediti contributivi si estendono automaticamente anche alle sanzioni. Il DURC è dunque rilasciato solo se i pagamenti sono effettuati entro i termini previsti, ha validità di 120 giorni e può essere emesso anche in caso di scostamenti non gravi o rateizzazioni autorizzate . La regolarità contributiva è fondamentale per partecipare a appalti pubblici e privati e per accedere a benefici normativi e contributivi .

Riscatto periodi non coperti da contribuzione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L'Inps, con circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, ha reso noto i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2024. I valori riguardano: minimali di retribuzione giornaliera; minimali per i lavoratori a tempo parziale; aliquota aggiuntiva dell'1%; massimale della base contributiva e pensionabile; limite retributivo per copertura assicurativa; importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente; retribuzione annua per periodi di congedo straordinario, previsti dall'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

L’INPS ha fornito istruzioni in relazione alla proroga per gli anni 2023 e 2024 delle disposizioni dell’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018. Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria continueranno ad essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento. L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Il decreto di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza. Ai fini della fruizione degli esoneri, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all’esonero, sempre secondo le modalità di cui ai precedenti messaggi i n. n. 3920 26.10.2020 e n. 1400 del 29.03.2022 . L' INPS applica le misure sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale. Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, ai richiedenti viene assegnato un codice autorizzazione avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)”.

A seguito della pubblicazione del Decreto lavoro, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle ordinanze-ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario o di rateazione legate a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Ricordiamo che il decreto-legge n. 48/2023, c.d. Decreto lavoro, ha modificato il quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Stabilendo che le sanzioni vadano determinate, con effetto retroattivo sulle liti pendenti, da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.