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Tema

Regolarità contributiva e DURC: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro , con l’ interpello n. 3/2025 , ha chiarito che la regolarità contributiva attestata tramite il DURC richiede il pagamento dei contributi e dei relativi accessori di legge , comprese sanzioni e interessi , e non può essere considerata regolare una posizione con debiti anche minimi non sanati. Secondo il D.M. 30 gennaio 2015 , uno scostamento tra somme dovute e versate è considerato non grave se non supera i 150 euro per ciascun ente previdenziale (INPS, INAIL, Casse Edili), ma le sanzioni civili restano parte integrante dell’obbligazione contributiva. Esse servono a rafforzare il pagamento e a risarcire il danno all’ente previdenziale, e gli atti interruttivi dei crediti contributivi si estendono automaticamente anche alle sanzioni. Il DURC è dunque rilasciato solo se i pagamenti sono effettuati entro i termini previsti, ha validità di 120 giorni e può essere emesso anche in caso di scostamenti non gravi o rateizzazioni autorizzate . La regolarità contributiva è fondamentale per partecipare a appalti pubblici e privati e per accedere a benefici normativi e contributivi .

I minimali e massimali Inps di retribuzione per l'anno 2024

L'Inps, con circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, ha reso noto i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2024. I valori riguardano: minimali di retribuzione giornaliera; minimali per i lavoratori a tempo parziale; aliquota aggiuntiva dell'1%; massimale della base contributiva e pensionabile; limite retributivo per copertura assicurativa; importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente; retribuzione annua per periodi di congedo straordinario, previsti dall'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

Messaggio INPS 30 ottobre 2023 n. 3779

L’INPS ha fornito istruzioni in relazione alla proroga per gli anni 2023 e 2024 delle disposizioni dell’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018. Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria continueranno ad essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento. L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Il decreto di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza. Ai fini della fruizione degli esoneri, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all’esonero, sempre secondo le modalità di cui ai precedenti messaggi i  n. n. 3920 26.10.2020  e  n. 1400 del 29.03.2022  . L' INPS applica le misure sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale. Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, ai richiedenti viene assegnato un codice autorizzazione avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)”.

Messaggio INPS 24 maggio 2023 n. 1931

A seguito della pubblicazione del Decreto lavoro, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle ordinanze-ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario o di rateazione legate a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Ricordiamo che il decreto-legge n. 48/2023, c.d. Decreto lavoro, ha modificato il quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Stabilendo che le sanzioni vadano determinate, con effetto retroattivo sulle liti pendenti, da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.