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Tutte le sentenze

Lavoro

Consiglio di Stato, sentenza, 24 aprile 2026, n. 3209

Appalti pubblici – comparazione fra CCNL - superminimo

Negli appalti pubblici, la concorrenza tra imprese non può fondarsi sull’applicazione di contratti collettivi che prevedano condizioni meno favorevoli per i lavoratori, anche se tali differenze vengono successivamente compensate attraverso superminimi o altre integrazioni economiche.

La valutazione di equivalenza deve riguardare esclusivamente il confronto tra i contenuti propri dei CCNL interessati. Non possono quindi assumere rilievo componenti retributive estranee alla struttura del contratto collettivo oggetto di verifica, come trattamenti aggiuntivi stabiliti a livello individuale o aziendale. In sostanza, ai fini della verifica di equivalenza tra contratti collettivi nazionali di lavoro, il superminimo non può essere considerato elemento utile di comparazione.

Diversamente, il confronto non avverrebbe più tra contratti collettivi, ma sul trattamento economico concretamente riconosciuto ai lavoratori impiegati nell’appalto, con il rischio di legittimare l’utilizzo di CCNL meno tutelanti integrati da correttivi salariali predisposti solo in fase di gara.


Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 7985 del 31.03.2026

Dati estratti dal badge – azione disciplinare

I dati raccolti dall’azienda attraverso i sistemi di registrazione degli accessi dei lavoratori possono essere utilizzati non solo per finalità organizzative e di controllo delle presenze, ma anche per finalità disciplinari, arrivando a costituire una base legittima per un eventuale licenziamento.

La Corte di Cassazione ha confermato che le informazioni provenienti da strumenti di lavoro e dai sistemi di rilevazione delle presenze possono essere utilizzate anche in ambito disciplinare, purché siano rispettate due condizioni fondamentali: da un lato, il lavoratore deve essere stato correttamente informato sulle modalità di funzionamento degli strumenti e sui controlli effettuati; dall’altro, deve essere garantito il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, i controlli effettuati tramite badge o sistemi analoghi non rientrano tra i cosiddetti controlli difensivi in senso stretto e, proprio per questo, non sono soggetti ai limiti più restrittivi previsti dall’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori.


Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza, 21 aprile 2026, n. 10559

Trasferimento e giusta causa di dimissioni – diritto alla Naspi – necessario accertamento

In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto).

Una semplice modifica della sede di lavoro, anche se comporta un trasferimento molto distante, non è automaticamente sufficiente a integrare la giusta causa.

E’ necessario, infatti, verificare concretamente se il trasferimento sia stato disposto per concrete esigenze organizzative e senza violazioni degli obblighi del datore di lavoro.


Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza, 6 aprile 2026, n. 8564

Diffida e giusta causa di dimissioni – diritto alla Naspi – necessario accertamento

Non è sufficiente una semplice lettera inviata dall’avvocato al datore di lavoro, con cui si contestano comportamenti illegittimi tali da indurre il lavoratore alle dimissioni, per provare la presenza della giusta causa necessaria a ottenere la NASpI.

La NASpI è destinata a chi perde involontariamente il lavoro; spetta pertanto al lavoratore dimostrare in modo adeguato e concreto l’esistenza di tale giusta causa.


Corte d’appello di Milano, sentenza 24 settembre 2025

Conciliazione sindacale inoppugnabile solo se prevista dal contratto

La conciliazione firmata in sede sindacale può beneficiare del regime di inoppugnabilità previsto dall’articolo 2113, comma 4, del Codice civile solo se è svolta nelle sedi e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva; in mancanza di tali presupposti, l’accordo si configura come una normale transazione, soggetta al regime ordinario di impugnabilità.

La vicenda giudiziaria trae origine da un rapporto di lavoro nel settore del trasporto merci, nel corso del quale il dipendente ha lamentato differenze retributive, trattenute indebite e un infortunio sul lavoro. A seguito della cessazione del rapporto per dimissioni, le parti hanno sottoscritto un verbale qualificato come “conciliazione in sede sindacale”, con il quale, a fronte del pagamento di una somma estremamente modesta (100 euro), il lavoratore ha rinunciato a tutte le pretese connesse al rapporto.

Il lavoratore ha impugnato tempestivamente tale accordo, sostenendo che non si trattasse di una vera conciliazione in sede protetta, ma di una semplice transazione, in quanto sottoscritta davanti a un singolo sindacato, scelto dal datore, e in assenza di una disciplina collettiva che regolasse quella specifica sede conciliativa.

In primo grado, il Tribunale ha ritenuto valida la conciliazione, valorizzando la presenza del sindacato e la funzione deflattiva dell’accordo. La Corte d’appello ha ribaltato integralmente questa impostazione, accogliendo la tesi del lavoratore e dichiarando l’inefficacia dell’accordo. Il punto centrale della decisione riguarda proprio la qualificazione della conciliazione e i requisiti necessari affinché essa possa sottrarsi al regime di impugnabilità previsto dall’articolo 2113 del Codice civile. La Corte mette in luce il collegamento tra l’articolo 2113 del Codice civile e l’articolo 412-ter del Codice di procedura civile, che prevede che le conciliazioni sindacali possano svolgersi «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi».

Da questo dato normativo la Corte ricava un principio di particolare rilevanza pratica: la disciplina collettiva non ha una funzione meramente organizzativa, ma rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di conciliazione sindacale. In altri termini, senza una previsione del contratto collettivo che individui sedi e modalità della procedura, non può parlarsi di “sede protetta” in senso tecnico. La conseguenza è netta: in assenza di tale previsione, la conciliazione non beneficia della deroga prevista dall’articolo 2113, comma 4, e resta quindi impugnabile dal lavoratore entro sei mesi.

Nel caso concreto, il Ccnl applicato (trasporto merci industria) non prevedeva alcuna disciplina delle conciliazioni sindacali. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per escludere la natura “protetta” dell’accordo, a nulla rilevando che esso fosse stato sottoscritto davanti a un rappresentante sindacale. La Corte sottolinea inoltre che la previsione collettiva delle modalità conciliative non costituisce un formalismo, ma una garanzia sostanziale.

L’effetto pratico della decisione è rilevante: una larga parte delle conciliazioni che nella prassi vengono definite “sindacali” rischia di essere riqualificata come semplice transazione, con conseguente piena impugnabilità. Con la conseguenza che se questa linea interpretativa dovesse trovare conferma nella giurisprudenza di legittimità, sarebbe necessario rivedere profondamente le prassi seguite dagli avvocati e dalle imprese. Prima di considerare “protetta” una certa sede, occorrerebbe verificare puntualmente la base contrattuale della procedura, la struttura dell’organismo conciliativo e le modalità di svolgimento dell’incontro. In assenza di questi requisiti, il rischio di vanificare la funzione della conciliazione sarebbe elevato.

Diritto UE

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 679

Tutela del consumatore – clausole abusive contratti di mutuo

In tema di clausole abusive nei contratti di mutuo con i consumatori, l'art. 1, par. 1, e l'art. 7, par. 1, dir. 93/13/CEE, letti alla luce del principio di effettività e dell'art. 47 CDFUE, ostano a un'interpretazione del diritto nazionale secondo cui, ove il contratto non possa sussistere senza una clausola abusiva incidente sull'oggetto principale (nella specie, clausola di trasferimento integrale del rischio di cambio sul consumatore), il consumatore possa far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di nullità solo entro un termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla stipula del contratto, qualora a tale data egli non fosse, né potesse ragionevolmente essere, a conoscenza del carattere abusivo della clausola e, dunque, non fosse in grado di esercitare utilmente i diritti conferiti dalla direttiva 93/13.

Diritto societario

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 aprile 2026, n. 9492

Società a responsabilità limitata – socio in genere

In tema di impugnazione delle decisioni dei soci di S.r.l. per conflitto di interessi ex art. 2479ter, comma 2, c.c., l'attore deve allegare e provare congiuntamente: (i) l'esistenza, al momento dell'espressione del voto, di un conflitto di interessi concreto e attuale tra il socio il cui voto è stato determinante e la società; (ii) la potenzialità dannosa della deliberazione per il patrimonio sociale. La mancanza di uno solo dei due requisiti comporta, di per sé, il rigetto della domanda, restando precluso al giudice l'accertamento dell'altro requisito, che, anche se sussistente, non potrebbe da solo giustificare l'annullamento.

Diritto fallimentare

Tribunale di Lucca, 14 marzo 2026, Est. Simoni

Liquidazione Giudiziale - Rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura – Contratto di appalto

In materia di rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, sebbene non sia espressamente previsto dalla norma, tenuto conto che lo scioglimento del contratto opera ex lege sin dall’apertura della liquidazione giudiziale salvo che il curatore comunichi di subentrare e considerato che la sospensione per sessanta giorni è funzionale ad assicurare al curatore, nell’interesse della procedura, un congruo spatium deliberandi, il curatore può rinunciare a tale termine e rendere noto al committente, anche prima della sua scadenza, di non voler subentrare nel contratto: ciò infatti consente a entrambe le parti di definire celermente e senza incertezze il rapporto contrattuale

Diritto bancario

Tribunale di Frosinone, 17 marzo 2026, n. 179, Est. Iacoboni

Mutui e finanziamenti – violazione trasparenza – mancata allegazione piano di ammortamento – mancata pattuizione regime finanziario composto applicazione tasso sostitutivo in regime semplice

Il Tribunale rammenta come l’estratto conto certificato, ai sensi dell’art. 50 d.lgs n 385 del 1993, benché costituisca prova idonea del credito ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova adeguata nel giudizio di opposizione a cognizione piena (tra le altre, Cass. 2018 n. 371) e come la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato che “…la ricostruzione del rapporto e del saldo effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, è uno degli elementi di prova che il giudice, a suo insindacabile giudizio, può valutare “(in tal senso, Cass. 10293 del 2023).

Il Tribunale sottolinea, inoltre, come la legittimazione passiva all’azione restitutoria spetti al cedente originario, quale soggetto che ha materialmente ricevuto le prestazioni indebite come si evince anche dal tenore dell’art. 2033 c.c. (conforme Corte di Appello di Roma del 2024 n 5811; Corte Appello di Milano del 2024 n. 2180 ; Cass. del 2016 n. 25170), concludendo per la sussistenza nel caso di specie di un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali ex art. 117 T.U.B..

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 16 aprile 2026, n. 9720

Contratto di trasporto merce – Responsabilità del vettore – Liquidazione del danno risarcibile

In tema di responsabilità del vettore per perdita della merce, il danno risarcibile va liquidato, ai sensi dell'art. 1696, primo comma, c.c., secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna, con esclusione di ulteriori criteri di liquidazione fondati sul danno emergente e sul lucro cessante del mittente o del destinatario. A tal fine, in mancanza di tariffe o listini ufficiali, il giudice può desumere il valore della merce dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario e dalle correlate note di credito, gravate dal furto, costituendo esse idonea prova presuntiva del prezzo di mercato praticato nei normali rapporti tra imprenditori.

Obbligazioni e contratti

Tribunale di Civitavecchia, Sentenza, 20 marzo 2026, n. 357

Distanze legali – riduzione in pristino

In tema di rapporti di vicinato e, segnatamente, di distanze legali, a fronte di un manufatto realizzato a distanza minore di quella prescritta dal codice civile, la facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, non è esclusa dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità al titolo edilizio, poiché questo non incide sui rapporti tra privati.

Il titolo edilizio, quale atto ampliativo degli interessi del richiedente, può comportare effetti pregiudizievoli nei confronti dei terzi che potrebbero vedere compromessi i propri diritti e interessi legittimi.


Tribunale di Bari, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 1802

Interpretazione testo contrattuale – Termine essenziale – Risoluzione del contratto

L’utilizzo nel testo di un contratto della locuzione “entro e non oltre” non sia di per sé idoneo a qualificare come essenziale il termine dedotto nel medesimo contratto, essendo piuttosto necessario, a tal fine, che emerga, dall’oggetto del negozio e da specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità economico-giuridica dell’accordo.

Il termine essenziale può essere tale in senso soggettivo (vale a dire, se le parti lo prevedono espressamente o tacitamente come tale) o in senso oggettivo (se deriva dalla natura stessa dell’obbligazione da compiere entro il termine), ossia è essenziale se, in base all’oggetto del contratto e alla complessiva interpretazione del medesimo, possa ritenersi che, dopo la scadenza, la prestazione non abbia più alcuna utilità per il creditore.

Diritto sportivo

Il “Caso Rocchi”: l’inchiesta sugli arbitri dal punto di vista dell’ordinamento sportivo

Il “Caso Rocchi”: l’inchiesta sugli arbitri dal punto di vista dell’ordinamento sportivo

Il procedimento penale che vede attualmente indagati per concorso in frode sportiva, Gianluca Rocchi – designatore arbitrale della Lega Serie A e Serie B – e Andrea Gervasoni – supervisore VAR - unitamente ad altri cinque arbitri, trae origine da una denuncia - querela presentata nel maggio 2025 da Domenico Rocca, ex assistente arbitrale, il quale aveva segnalato presunte anomalie nella gestione delle decisioni arbitrali e nelle designazioni degli arbitri.

Sebbene, allo stato, i fatti abbiano determinato l’instaurazione di un procedimento esclusivamente dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, non può escludersi che le medesime condotte, ove accertate, possano dar luogo anche a un procedimento dinanzi alla giustizia sportiva.

Giustizia ordinaria e Giustizia sportiva - pur trattandosi di sistemi autonomi - traggono dunque origine da un medesimo fatto illecito, che viene tuttavia valutato secondo criteri, finalità e standard probatori differenti.

  • le differenze sostanziali tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva.

La giustizia sportiva si distingue dalla giustizia ordinaria non solo per le tempistiche e per le garanzie istruttorie, ma soprattutto per i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondano le contestazioni degli illeciti.

La giustizia sportiva, ricevuta la notizia dell’illecito, è tenuta a concludere la fase istruttoria entro 60 giorni, prorogabili fino a un massimo di 120 giorni. All’esito delle indagini, la Procura Federale può disporre il deferimento — istituto assimilabile, per funzione, al rinvio a giudizio nel processo penale — oppure l’archiviazione. Ne consegue che, una volta acquisiti gli atti del procedimento penale oggi pendente, la Procura Federale sarà chiamata a pronunciarsi in tempi più rapidi rispetto alla giustizia statale.

Un’ulteriore differenza riguarda la posizione degli indagati. Nel procedimento sportivo, i soggetti tesserati o comunque appartenenti all’ordinamento sportivo hanno l’obbligo di presentarsi alle convocazioni della Procura Federale e di collaborare. L’eventuale mancata comparizione può essere valutata come condotta omissiva e costituire fonte di autonoma responsabilità disciplinare. Diversamente, nel procedimento penale, l’indagato ha il diritto di non rispondere e di non presentarsi davanti al Pubblico Ministero.

Differenti sono anche le esigenze probatorie. Nel giudizio sportivo, infatti, la condanna non richiede un grado di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve comunque fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da delineare un quadro dimostrativo univoco.

Inoltre, l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede, accanto alla responsabilità diretta e a quella oggettiva, anche la c.d. “responsabilità presunta” a carico delle società. Tale forma di responsabilità si configura nei casi in cui condotte illecite, poste in essere anche da soggetti estranei al sodalizio, risultino idonee a determinare un vantaggio in favore della società stessa. In tali ipotesi, è onere della società dimostrare la propria totale estraneità ai fatti, nonché la mancata conoscenza e partecipazione alla condotta illecita

  • Riflessioni sui casi specifici, ad oggi noti.

Con riferimento ai casi specifici, allo stato non risultano coinvolti soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo (allenatori, calciatori, dirigenti ecc.), in quanto l’AIA è una componente federale. Tuttavia, proprio in virtù della cd. “responsabilità presunta”, resta necessario verificare se eventualmente se eventuali soggetti abbiano tratto beneficio da condotte irregolari o illecite.

Nell’episodio contestato durante Udinese–Parma, consistente nell’intervento di una figura terza nelle valutazioni in corso tra l’arbitro e il VAR ai dell’assegnazione di un calcio di rigore, occorrerà eventualmente distinguere tra irregolarità e illecito sportivo. La prima si sostanzia in una violazione di natura comportamentale di limitata gravità, priva di una incidenza decisiva sull’esito della gara o sull’integrità della competizione. L’illecito sportivo, invece, rappresenta la forma più grave di violazione dell’ordinamento sportivo e richiede la sussistenza del dolo specifico, ossia la volontà di conseguire un risultato antigiuridico, quale l’alterazione del regolare svolgimento o dell’esito della gara. In tale prospettiva, risulta determinante accertare se la condotta posta in essere dal soggetto terzo sia riconducibile a una mera indebita ingerenza, priva di finalità illecite e, al più, finalizzata alla correzione di un errore nell’applicazione del regolamento, ovvero se la stessa sia stata dolosamente preordinata al conseguimento di un vantaggio ingiusto.

Quanto ai presunti rapporti tra esponenti arbitrali e società, a seguito di Calciopoli la normativa sportiva è stata modificata per evitare situazioni di ambiguità, vietando interlocuzioni non istituzionali tra arbitri e dirigenti. Ciò non esclude, tuttavia, forme di contatto meramente cordiali o neutrali. Il punto centrale, pertanto, sarà stabilire il significato da attribuire a espressioni come “arbitro gradito”: tale circostanza, di per sé, non integra un illecito. Perché si configuri un illecito sportivo, è necessario dimostrare la presenza di un dolo specifico, ossia che la scelta o l’influenza sull’arbitro fosse finalizzata a garantire un vantaggio concreto e indebito a una determinata società.