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Occhio alle truffe - L’INPS invia solo SMS senza link cliccabili

L'INPS, al fine di garantire la sicurezza dei dati personali dei cittadini e la prevenzione di tentativi di  phishing  e frodi informatiche, informa che le  notifiche ufficiali dell’Istituto inviate tramite SMS, relative agli esiti di lavorazione delle pratiche o ai pagamenti, non contengono mai link cliccabili. Gli SMS inviati hanno  esclusivamente una funzione informativa , per segnalare la presenza di nuove comunicazioni disponibili per la consultazione.  Questi messaggi non contengono mai alcun collegamento ipertestuale attivo. Per accedere alle informazioni dettagliate riguardanti le proprie pratiche e i pagamenti, l'INPS invita sempre gli utenti a  utilizzare l'area riservata MyINPS . L'accesso a questa sezione protetta è possibile esclusivamente tramite  autenticazione con le proprie credenziali SPID o CIE , garantendo un elevato livello di sicurezza. Accedendo direttamente alla propria area riservata, i cittadini possono visualizzare in modo sicuro tutte le comunicazioni relative alle loro domande e ai loro pagamenti,  evitando così il rischio di cliccare su link potenzialmente dannosi presenti in SMS fraudolenti . All'interno della sezione MyINPS, gli utenti troveranno  informazioni complete e dettagliate  sugli esiti delle loro richieste, garantendo trasparenza e facilità di consultazione. L'INPS raccomanda di  diffidare da qualsiasi SMS che contenga link cliccabili  e che si presenti come proveniente dall'Istituto, invitando sempre ad accedere alla propria area riservata tramite SPID o CIE per una consultazione sicura. (Fonte: Portale Inps - Truffe: l’INPS invia solo SMS senza link cliccabili )

Amministratore delegato e dirigente: quali tutele in caso di cessazione

Ancora gioco aperto in giurisprudenza è la situazione dell’ex amministratore delegato licenziato dopo la perdita formale dell’incarico societario. Esistono due indirizzi principali: i primi sostengono che, visto che il licenziamento fa riferimento al periodo svolto come amministratore delegato (quindi senza subordinazione), non valga la tutela generale dei lavoratori contro il licenziamento. Altri invece sostengono la tesi “formale”, per cui rileva solo la data della notifica del licenziamento. Nel caso deciso dal tribunale d’appello di Francoforte il datore di lavoro aveva revocato la carica di amministratore delegato; un successore era stato quindi iscritto nel registro delle imprese. La datrice aveva poi notificato il licenziamento. Per il tribunale di primo grado era chiaro che lo status particolare di un amministratore delegato, compresa l'elevata retribuzione e la funzione dirigenziale, lo escludeva dalla tutela generale contro il licenziamento. Il secondo grado invece ha abbracciato la tesi formale, aprendo la strada per la tutela generale. La Corte di Cassazione non ha ancora deciso sulla materia

Garante privacy: smart working - no alla geolocalizzazione dei dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 534 dell’8 maggio 2025, ha affermato che il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working. Nel caso specifico il datore di lavoro rilevava la posizione geografica dei propri dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile, in modo da verificare la corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working.

Modifiche apportate all’art. 2407 c.c. da parte della Legge n. 35/2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 73 del 28.03.2025) la Legge n. 35/2025, contenente la riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci, che, apportando modifiche all’articolo 2407 c.c., introduce limiti alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, in vigore dal 12.04.2025 e che si applicherà alle condotte successive alla sua approvazione, divenendo operativa a partire dai bilanci dell’esercizio 2024. Viene, per esempio, introdotto un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale (responsabilità concorrente dei sindaci limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce), non trovando la suddetta limitazione applicazione nei casi in cui l’organo di controllo abbia agito con dolo, ovvero violando intenzionalmente i propri doveri. Viene, inoltre, precisato che il limite temporale di cinque anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno. Salvo specifico intervento normativo, le nuove limitazioni alle responsabilità non potranno essere invocate nei giudizi pendenti o per condotte passate.

Approvata la cd proposta "Stop the clock" del Pacchetto Omnibus I

Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, il 03.04.2025 la proposta della Commissione UE, di posticipare le date a decorrere dalle quali gli Stati membri dovranno applicare alcuni obblighi sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e i doveri di diligenza delle imprese, ai fini della sostenibilità (anche nota come proposta “Stop the clock“, del pacchetto Omnibus, facendo parte del pacchetto “Omnibus I”, adottato dalla Commissione alla fine di febbraio 2025, al fine di semplificare la legislazione dell’UE in materia di sostenibilità, con modifica di alcune disposizioni della CSRD – vale a dire Corporate Sustainability Reporting Directive - e della CSDDD – vale a dire Corporate Sustainability Due Diligence -). In particolare, si prevede: il rinvio di due anni dell’applicazione della CSRD : in quanto la CSRD prevedeva per le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico, con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con la stessa media di dipendenti, su base consolidata, l’obbligo di comunicazione nel 2025 delle informazioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2024, per le altre grandi imprese e le altre imprese madri di un grande gruppo, l’obbligo di comunicazione nel 2026 delle informazioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2025, e per le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, l’obbligo di comunicazione nel 2027 delle informazioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2026; il rinvio di un anno dell’applicazione della CSDDD per il primo insieme di società che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2004/109/CE”.

Nuova categoria di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

L’articolo 5 della  Legge 15 aprile 2025 n. 63 , ha individuato una  nuova categoria di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio ovvero le vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. Essi sono equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che fruiscono del collocamento obbligatorio nei termini indicati dall’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998.

Dimissioni di fatto: l’Ispettorato del Lavoro aggiorna il modello di comunicazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la  nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 , con la quale, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la  circolare n. 6 del 27 marzo 2025 , aggiorna il  modello di comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro , riguardante l’ informativa  circa l’ assenza ingiustificata  commessa dal lavoratore, prevista dall’ articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2015 , introdotto dall’ articolo 19 della Legge n. 203/2024 ). Tale aggiornamento recepisce quanto previsto dalla circolare n. 6/2025 , nella quale il Ministero del Lavoro ha approfondito le principali novità introdotte dalla Legge n. 203/2024 tra cui anche quelle concernenti l’istituto delle cd. dimissioni di fatto. Il nuovo modello , da trasmettere anche al lavoratore, prevede informazioni aggiuntive inerenti al datore di lavoro, al dipendente e al rapporto di lavoro intercorrente tra i due. Inoltre, viene precisato che la dichiarazione del numero di giorni di assenza ingiustificata debba essere resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000. Il nuovo modulo è reperibile al seguente link: https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2025/04/Modello-comunicazione-art.-26-comma-7-bis-D.Lgs_.-n.-151-2015-1.pdf