Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta prima della dichiarazione di fallimento nei confronti del futuro fallito e dalla quale il contraente in bonis intenda trarre pretese restitutorie o risarcitorie da far valere nel concorso, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma ferma la necessità della trascrizione, ove si tratti di beni immobili o mobili registrati, ai fini dell'opponibilità alla massa deve essere riproposta, unitamente alle conseguenti domande di restituzione o di risarcimento del danno, nel procedimento di accertamento del passivo disciplinato dagli artt. 93 ss. l. fall.; essa resta, invece, procedibile davanti al giudice ordinario solo quando sia diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso (quali, ad esempio, la liberazione da obblighi contrattuali, l'escussione di garanzie di terzi o la tutela post-chiusura) ovvero quando sulla stessa sia già intervenuta sentenza non ancora passata in giudicato, nel qual caso il curatore può coltivare il gravame ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.