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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 23 maggio 2024, n. 14402

Superamento del periodo di comporto e disabilità

Prima di adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto da parte di un lavoratore con disabilità, sorge per il datore di lavoro l'onere di acquisire informazioni circa l'eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità, per poter valutare gli elementi utili per approntare accorgimenti ragionevoli che evitino il recesso dal rapporto di lavoro.


Cassazione Civile. Sezione Lavoro, sentenza 22 maggio 2024, n. 14307

Sussiste discriminazione diretta del datore di lavoro nei confronti di dipendente disabile in caso di violazione degli obblighi di parità e rimozione degli ostacoli

Attua una discriminazione diretta il datore di lavoro che licenzi un dipendente disabile in violazione degli obblighi posti a suo carico di rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona stessa di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, giacché quest'ultimo subisce un trattamento sfavorevole in ragione di una sua particolare caratteristica che costituisce il fattore discriminatorio protetto.


Costituisce una discriminazione indiretta l’applicazione del comporto ordinario al dipendente portatore di handicap, stante la necessità di considerare il maggior rischio di morbilità legato proprio alla disabilità. Il lavoratore ha però l’onere di fornire al datore idonea documentazione

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 2 maggio 2024 n. 11731

La Cassazione sottolinea come il comporto rappresenti un punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale.

Il calcolo del comporto non può essere identico per tutti i dipendenti, dovendo essere differenziato per i lavoratori portatori di handicap, a fronte dei rischi di maggiore morbilità quale conseguenza della disabilità.

In tali circostanze il criterio, in apparenza neutro, del computo del periodo di comporto breve si trasformerebbe in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto (i lavoratori disabili), siccome in posizione di particolare svantaggio.

Escludere dal comporto le malattie del soggetto disabile può costituire un “ragionevole accomodamento” organizzativo se, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori; fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi.

L'adozione di "accomodamenti ragionevoli" presuppone però l'onere del lavoratore di allegare e provare la limitazione risultante dalle proprie menomazioni fisiche, mentali e psichiche durature e la traduzione di tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, in un ostacolo alla propria partecipazione, piena ed effettiva, alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, posto che non ogni situazione di infermità fisica che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta ex se riconducibile alla nozione di disabilità di cui alla disposizione suddetta.

Diritto condominiale

Tribunale di Livorno, Sez. Civile, sentenza 12 febbraio 2024 n. 227

Cassonetti per i rifiuti sotto la finestra di un condomino? Il condominio e l’impresa che gestisce la raccolta dei rifiuti possono essere condannati al risarcimento se l’odore e i rumori limitano l’uso dell’alloggio da parte del condomino

La vicenda trae origine dal contenzioso instaurato da un condomino nei confronti del condominio e dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti a seguito del posizionamento di cinque bidoni per la raccolta differenziata sotto la finestra della camera da letto dell'abitazione del condomino, il quale lamentava che dai bidoni provenivano cattivi odori e rumori intollerabili.

Le immissioni erano tali da disturbare la vita quotidiana e l'uso della proprietà del condomino e hanno pure a lui cagionato un danno transitorio alla salute di natura psichica.

Il Tribunale di Livorno, accertato quanto sopra, ha ritenuto sussistente la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico sia del condominio, sia dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, in quanto i due soggetti si erano accordati sul posizionamento dei cassonetti, senza tenere conto del possibile danno che le immissioni di rumore e di cattivo odore sarebbero potute derivate a terzi dall'uso e dalla pulizia dei cassonetti stessi in violazione del principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.


Cassazione Civile Sez. II, sentenza 23 maggio 2024, n. 14377

I limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni chiare

La Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare che il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle singole unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare.

La compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve però risultare da espressioni che rilevino, senza ombra di dubbio, il chiaro intento di tali divieti e limiti, senza che vi possano essere incertezze.

Quindi, non vi possono essere interpretazioni di carattere estintivo nell’individuazione della clausola del regolamento condominiale contrattuale che impone divieti o limiti al godimento delle singole unità immobiliari.

Real Estate

Cassazione Civile Sez. II, sentenza 23 maggio 2024, n. 14399

Per provare l’entità del compenso dell’appaltatore non sono sufficienti le fatture e la contabilità

Secondo la Cassazione, in tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate.

Non costituiscono, però, prove idonee dell'ammontare del credito le fatture emesse dall’appaltatore, poiché tali documenti fiscali provengono proprio dalla parte, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.


Cassazione Civile Sez. II, sentenza 28 maggio 2024, n. 14885

La domanda di reintegra nel possesso può essere proposta nei confronti del promissario acquirente che ha ottenuto sentenza di esecuzione specificata passata in giudicato

La Suprema Corte ha avuto recentemente modo di tornare sulla questione dell’effetto traslativo della proprietà di un bene immobile derivante dalla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c..

La Corte di Cassazione ha ricordato che, come statuito dalle Sezioni Unite, l’effetto traslativo in tal caso si produce solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia.

Prima di tale momento il promittente venditore rimane proprietario e possessore del bene immobile.

La Corte conferma quindi il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 252/1999, nella quale la Cassazione aveva espresso il seguente principio di diritto: “la domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ., purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva ed avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore.”.


Cassazione Civile Sez. II, sentenza 24 maggio 2024, n. 14577

Appalto edilizio ed onere della prova dell’esecuzione dei lavori

In materia di contratti di appalto, la Corte ha ritenuto che l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione.

La risoluzione del contratto per inadempimento può essere dichiarata solo qualora l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza, tenendo conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e alla quantità delle opere eseguite.

In assenza, quindi, di una prova puntuale dei lavori eseguiti e dei relativi vizi, non è possibile accogliere la domanda di risoluzione contrattuale, né quella di risarcimento per inadempimento.

Inoltre, è essenziale che l'appaltatore produca documentazione dettagliata e precisa, quale computi metrici e contabilità dei lavori, idonea a distinguere le opere da lui eseguite da quelle eventualmente completate da altri.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 27 maggio 2024, n. 14720

Infortunio a scuola, spetta al Ministero la prova della non imputabilità del danno

La responsabilità per i danni causati dall'alunno a sé stesso è di tipo contrattuale, con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita ovviamente anche per presunzioni.


Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 13 maggio 2024, n.12943

Responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c

La responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa del danneggiato è un giudizio di fatto.

Diritto bancario

Tribunale di Napoli, sentenza 11 marzo 2024, n. 2833

Pignorabilità quote fondi comuni di investimento

Il Tribunale ha affrontato in modo approfondito la questione della pignorabilità o meno, presso la banca collocataria, quale terza pignorata, dei titoli in suo possesso (nella specie quote di fondi comuni di investimento), nonché l’esatta individuazione del terzo intermediario al quale notificare l’atto di pignoramento. Il Tribunale ricorda che la possibilità di pignorare le quote di fondi comuni di investimento si evince già dall’art. 36, comma 4 del TUF, per cui “Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi” . Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, PER IL Tribunale di Napoli appare quindi pacifica la possibilità da parte del creditore di vedere soddisfatte le sue ragioni attraverso il pignoramento delle quote di fondi comuni di investimento di spettanza del debitore nei confronti di un terzo intermediario.


Mutuo bancario - Piano di ammortamento “alla francese” - Omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi - Indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria - Nullità - Esclusione.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D’Ascola, Est. Lamorgese

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.


Tribunale di Ferrara, sentenza 3 maggio 2024, Pres. Est. Giusberti

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo di credito concesso abusivamente – Rigetto per nullità del contratto

Qualora un contratto di finanziamento ad un imprenditore sia stipulato o mantenuto in essere attraverso una proroga del termine di durata, in presenza di indici riconoscibili di insolvenza dell’imprenditore, contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardarne il fallimento, il negozio deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tale ipotesi costituisce concessione abusiva di credito e la relativa domanda di ammissione della Banca per la restituzione dell’importo deve escludersi dallo stato passivo.


Contratti di impresa

Cassazione Civile, Sez. II, 23/05/2024, n.14399

Le fatture e la contabilità non sono idonee a dimostrare l'entità del compenso dell'appaltatore

In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate. Non costituiscono idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.