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Il c.d. collegato lavoro è finalmente legge

Dopo l'approvazione alla Camera il 9 ottobre scorso, il Senato ha confermato il disegno di legge (DDL) "Disposizioni in materia di lavoro" (A.S. 1264). Ecco una sintesi degli argomenti principali. A ssenza ingiustificata e risoluzione consensuale Questa è la novità più attesa. L’art. 19 prevede che, se un lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quanto stabilito dal contratto collettivo (o, in assenza, per oltre 15 giorni), il rapporto di lavoro si considera risolto. Non è necessaria la procedura di dimissioni telematiche. Tuttavia, il datore deve notificare l’assenza all’Ispettorato del Lavoro. Se l'assenza è giustificata da cause di forza maggiore o colpa del datore, questa norma non si applica. I lavoratori che si trovano in questa condizione non possono accedere alla NASpI. Sicurezza sul lavoro L’art. 1 introduce misure per migliorare la sicurezza, tra cui: una relazione annuale del Ministero del Lavoro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. visite mediche preventive per l’idoneità alla mansione anche in fase pre-assuntiva. esenzione dalla ripetizione di esami clinici già effettuati. regole per l’uso di locali sotterranei, con obbligo di comunicazione all’Ispettorato. Periodo di prova per contratti a tempo determinato L’art. 13 stabilisce che il periodo di prova per contratti a tempo determinato deve corrispondere a un giorno di lavoro effettivo ogni 15 giorni di calendario, con limiti minimi e massimi variabili in base alla durata del contratto. Smart working L’art. 14 obbliga i datori a comunicare al Ministero del Lavoro l’inizio e la fine del periodo di lavoro agile entro 5 giorni. Contratti di somministrazione più flessibili L’art. 10 elimina alcuni vincoli per i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, favorendo l’uso di contratti flessibili. Ad esempio, lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato non saranno conteggiati nei limiti percentuali previsti. Inoltre, il tetto dei 24 mesi per le missioni temporanee non si applicherà ai contratti a tempo indeterminato con agenzie. Apprendistato Gli articoli 15, 16 e 18 ampliano le risorse per tutti i tipi di apprendistato e permettono di trasformare un contratto di apprendistato di qualifica in uno professionalizzante o di alta formazione. Cassa integrazione e lavoro alternativo L’art. 6 consente ai lavoratori in cassa integrazione di svolgere altre attività lavorative (subordinate o autonome), comunicandolo tempestivamente all’INPS. Durante questo periodo non si riceve l'integrazione salariale. Attività stagionali L’art. 11 chiarisce che, oltre agli stagionali, rientrano in questa categoria attività legate a intensificazioni stagionali o esigenze tecnico-produttive previste dai contratti collettivi. Contratto a causa mista L’art. 17 introduce un contratto che permette al lavoratore di avere un rapporto misto, parte dipendente e parte autonomo con partita IVA, beneficiando del regime forfettario. Conciliazioni telematiche L’art. 20 introduce procedure di conciliazione in modalità telematica per facilitare l’accesso ai servizi e ridurre i costi. Sospensione dei termini per liberi professionisti L’art. 7 consente ai professionisti di sospendere i termini fiscali e contributivi in caso di maternità, interruzione di gravidanza o necessità di assistere figli gravemente malati. La sospensione va comunicata con documentazione medica entro 15 giorni dall’evento.

Riforma del Codice della Strada

E’ stata pubblicata la Legge del 25 novembre 2024, n. 177 recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » (testo approvato in via definitiva al Senato il 20.11.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.11.2024 ), che entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre 2024 . Il testo, che si compone di 36 articoli , suddivisi in 5 titoli e 9 capi, contiene anche un’ampia delega al Governo per la revisione e il riordino della legislazione concernente la circolazione stradale. Qui di seguito riportiamo le principali modifiche; a) Sui reati di guida in stato di ebbrezza (intermedia e grave) – modifiche all’art. 186 C.d.S. Nell'articolo citato vengono introdotti due ulteriori commi supplementari al comma 9. Sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (intermedia e grave) sono apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell'uso: n. 68, “Niente alcool”, in qualunque quantitativo; n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla norma EN 50436”, che impedisce l'avviamento del motore. La prescrizione permane per un periodo di almeno 2 o 3 anni a seconda della gravità del reato, salvo l'eventuale maggior durata imposta dalla commissione medica locale. Conseguentemente è previsto l'aumento di un terzo delle sanzioni previste nei confronti del conducente titolare di patente gravata dai codici unionali 68 e 69. Le sanzioni sono, invece, raddoppiate nel caso in cui il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore a 0 - di cui al nuovo comma 3-ter dell'art. 125 C.d.S. - venga alterato o manomesso. b) Sul nuovo reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti – modifiche all’art. 187 C.d.S. Al fine di superare l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo, è soppressa la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”, di talché il reato diventa guida “dopo” l'assunzione di sostanze stupefacenti. Previste nuove modalità di accertamento del reato da parte degli organi di polizia stradale che possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati. Confermata la possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro precautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo. Qualora non sia possibile procedere agli accertamenti, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Inoltre, il prefetto, sulla base dell'esito positivo della prova preliminare, dispone che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici con sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti. Ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni. Sono, poi, previste specifiche misure a carico dei conducenti non titolari di patente. c) Sull'abbandono di animali (modifiche alla contravvenzione ex art. 727 c.p.) Vengono, poi, introdotte due modifiche alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, viene aggiunto un periodo che introduce un'aggravante speciale con aumento di un terzo della pena, quando l'abbandono di animali domestici avvenga “ su strada o nelle relative pertinenze ”. d) Sull'omicidio e sulle lesioni stradali (delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p.) La pena prevista per l'ipotesi base di entrambe le disposizioni è estesa quando l'evento letale o lesivo, conseguente a un incidente stradale, sia derivato dall'abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze. In relazione all'ipotesi più grave, di entrambi gli articoli, invece, data la natura di reato causalmente orientato della fattispecie, nel mantenere il riferimento allo “ stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ”, viene eliminato il richiamo all'art. 187 C.d.S. Ne deriva una difformità di verifica della condotta tra codice penale e codice della strada: per rispondere del delitto di evento contro la vita o l'incolumità individuale, non sarà sufficiente l'integrazione della contravvenzione di pericolo contro l'incolumità pubblica, ma si dovrà continuare a dimostrare anche l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente. e) Sulla sospensione della patente di guida (modifiche all’art. 218, co. 2, C.d.S. e introduzione art. 218-ter C.d.S.) L'art. 4, con l'obiettivo di conferire maggiore efficacia deterrente, ridefinisce la disciplina in materia di sospensione della patente e di alcune sanzioni previste per la violazione di determinate norme di comportamento. In caso di violazione di 15 specifiche norme di comportamento, commessa da conducente titolare di un punteggio inferiore a 20 punti-patente, si applica la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione breve della In deroga alla disciplina ordinaria, la sospensione breve della patente, che deriva come conseguenza automatica della violazione, è applicata direttamente dall'agente accertatore che, all'esito della contestazione immediata dell'illecito, provvede al suo ritiro, con conservazione presso il comando, e che la provvede alla restituzione al termine del periodo previsto. La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve della patente è punita al pari dell'omologo illecito relativo alla sospensione ordinaria. f) Sui limiti di velocità (art. 142 C.d.S.) In caso di reiterazione di violazioni ai limiti di velocità, accertate con dispositivi di controllo automatico, commesse su tratti di strada che ricadono nella competenza del medesimo ente, nell'arco temporale di massimo 1 ora, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Inoltre, la ripetizione infrannuale dell'eccesso di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, commessa all'interno del centro abitato, comporta un aumento della sanzione pecuniaria, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni. g) Sull'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (art- 173 Cd.S.) All'inasprimento della sanzione pecuniaria in caso di violazione del divieto di utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici et  similia , si affianca l'introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi, fin dalla prima violazione, oltre che la decurtazione di 5 punti; in caso di ripetizione infrabiennale della violazione, alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, si affianca una sanzione pecuniaria aggravata, oltre che la decurtazione di 10 punti. i) Sulle limitazioni nella guida (modifiche all’art. 117 C.d.S.) Ai sensi dell'art. 7, ai neofiti della patente di categoria B è interdetta, per 3 anni, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t; nel caso di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l'ulteriore li mite di potenza massima pari a 105 kW. Viene, quindi, previsto un innalzamento del rapporto peso/potenza del 50%. j) Sull'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile (modifiche all’art. 193 C.d.S.) Nell’articolo in commento viene introdotto un periodo che pone a carico del proprietario l'onere di verifica che il veicolo non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa, anche quando risulti nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica. l) Sulla notificazione delle violazioni (modifiche all’art. 201 C.d.S.) Estesa la casistica in cui la contestazione immediata non è necessaria e che consente la notifica per estremi; in tali casi, si può procedere all'accertamento della violazione per mezzo di apparecchiature “ approvate od omologate ”. Viene, infine, introdotta un'ulteriore ipotesi di esenzione dalla contestazione immediata per specifiche violazioni, commesse sulle autostrade o sulle strade extra-urbane principali. In questi casi, se le violazioni avvengono in corrispondenza di punti critici - imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio - gli organi di polizia stradale possono procedere all'accertamento attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti sulle strade, per i quali non è richiesta né omologazione, né approvazione. L'accertamento deve essere effettuato nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti, con l'acquisizione di un filmato avente data e ora certificate dall'operatore di polizia, o risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti. Laddove dall'illecito accertato derivi la sospensione della patente di guida, la violazione è segnalata “immediatamente” agli operatori di polizia eventualmente presenti  in loco , per consentirne la contestazione immediata con applicazione della sanzione amministrativa accessoria. m) Sui veicoli destinati alla micro-mobilità elettrica (monopattini) L'art. 14 procede al riordino della disciplina in materia di monopattini (per i quali scatterà l'obbligo di targa, casco e assicurazione, imponendo il divieto di circolazione contromano e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h), che viene, tuttavia, mantenuta nell'art. 1, commi da 75 a 75-vicies quinquies, L. 27/12/2019 n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. n) Sulle regole di circolazione: le biciclette La Riforma del Codice della Strada apporta modifiche significative alle norme riguardanti la circolazione delle biciclette (art. 15): Strada urbana ciclabile: una strada urbana ciclabile non sarà più obbligata ad avere banchine pavimentate e marciapiedi. Casa avanzata: la linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata sarà abolita e sostituita dalla zona di attestamento ciclabile. Zona ciclabile: viene introdotta la “Zona ciclabile” in cui potrebbe essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli. Il limite di velocità sarà di massimo 30 km/h. Zona di attestamento ciclabile: questa zona sarà istituita alle intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, con velocità massima di 50 km/h, e dove è presente una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile. Serve per l’accumulo e la manovra delle biciclette in attesa del via libera al semaforo. Corsia ciclabile: le corsie ciclabili saranno obbligatorie sulla parte destra della carreggiata. I veicoli a motore dovranno dare la precedenza alle biciclette su queste corsie. Attenzione ai ciclisti: i conducenti dei veicoli a motore devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti nelle aree pedonali, strade urbane ciclabili e zone ciclabili. Sorpasso di biciclette: i veicoli a motore dovranno sorpassare le biciclette mantenendo un adeguato distanziamento laterale, considerando la velocità reciproca e l’ingombro del veicolo, e mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri, se possibile. o) Sulle regole di circolazione L'art. 16, consente la circolazione, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, di motocicli di cilindrata di 120 cc, se a motore termico, ovvero di potenza di 6 kW, se a motore elettrico, a condizione che siano condotti da un maggiorenne. p) Sui segnali e sulle regole di comportamento in casi particolari L'art. 17, nel recare modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, novella numerose disposizioni del codice della strada. L'art. 18, nel recare disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità visiva, prevede che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche. L'art. 19, prevede disposizioni in materia di sicurezza delle  gallerie ferroviarie . q) Su auto di sicurezza - safety car , pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti Gli artt. 20, 21 e 22 prevedono disposizioni in materia di: norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico; uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo; misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale. r) Sulla sosta, sulla circolazione in casi particolari e sulle strade Gli artt. 23, 24 e 25 prevedono modifiche al codice della strada in materia di: disciplina della sosta; sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato; circolazione fuori dei centri abitati. s) Sull'esecuzione forzata Nell'art. 27 legge 689/1981, che stabilisce che il ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa comporta una maggiorazione di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, è inserito un periodo a tenore del quale, per le violazioni previste dal codice della strada, la maggiorazione non può superare i 3/5 dell'importo della sanzione.

Rinnovo CCNL trasporti e logistica

Il 6 dicembre 2024 , è stato firmato l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merce e Spedizione , nove mesi dopo la scadenza. La firma ha portato alla revoca dello sciopero previsto per il 9-10 dicembre. L’accordo interessa circa un milione di lavoratori e sarà valido fino al 31 dicembre 2027 , previa approvazione da parte delle assemblee, che dovranno esprimersi entro il 27 gennaio 2025 . Principali novità: Aumenti salariali : Fino a 230 euro per il personale non viaggiante (livello 3S). Fino a 260 euro per il personale viaggiante (livello 3B). Introduzione dell' elemento professionale d’area per valorizzare le competenze. Modifica e introduzione di nuovi profili professionali; proroga del livello 6J fino al 31 dicembre 2025. Novità normative : Personale viaggiante : Clausola sociale per autisti e progressiva riduzione dell’orario settimanale. Incremento per trasferte. Esenzione del conducente dal risarcimento del primo danno al veicolo. Per tutti : rafforzamento delle regole contro l’assenteismo, maggiore flessibilità, stagionalità nell’autotrasporto. Introduzione di norme su lavoro agile, diritto alla disconnessione, sicurezza sul lavoro e contrasto alle discriminazioni di genere.