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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza, 21 novembre 2024, n. 30080

Un lavoratore oncologico, invalido al 100%, può rifiutarsi di tornare al lavoro se il datore di lavoro rigetta una richiesta di trasferimento verso una sede più vicina alla sua abitazione

Un lavoratore, licenziato per non essere rientrato in servizio al termine del periodo di aspettativa, aveva impugnato il licenziamento. La Corte d’Appello aveva respinto la sua domanda, sostenendo che il diritto al trasferimento non fosse stato accertato e quindi non giustificasse il rifiuto al rientro.

La Cassazione ha ribaltato la decisione, sottolineando che le normative nazionali e comunitarie obbligano il datore di lavoro a effettuare accomodamenti ragionevoli per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori disabili. La mancata concessione di tali accomodamenti costituisce un atto discriminatorio nullo.

I giudici hanno inoltre evidenziato che il rifiuto del lavoratore deve essere valutato alla luce della buona fede, considerando se il datore di lavoro avesse preso misure adeguate per rispondere alle sue esigenze. Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso, rinviando la causa per un nuovo esame.


E’ legittimo il licenziamento del rappresentante sindacale che utilizzare i modo improprio i permessi sindacali. Per verificare il Lavoratore il datore di lavoro può utilizzare un’agenzia investigativa, senza violare la privacy se i controlli avvengono in luoghi pubblici.

Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza, 12 novembre 2024, n. 29135

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento ricevuto per uso improprio dei permessi sindacali. La Corte d’Appello aveva respinto il ricorso, giudicando legittimo il controllo investigativo poiché effettuato in luoghi pubblici e finalizzato a verificare l'effettivo utilizzo dei permessi.

La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che, pur essendo il diritto ai permessi sindacali un diritto potestativo, il datore può controllare se il lavoratore li usi per partecipare effettivamente alle attività sindacali previste. Tali controlli, anche svolti tramite un'agenzia investigativa, sono legittimi.


Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza, 12 novembre 2024, n. 29157

Il committente ha un obbligo di sicurezza verso i propri dipendenti e quelli degli appaltatori, specialmente quando i lavori si svolgono nei suoi locali

Gli eredi di un dipendente, deceduto per mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, hanno richiesto il risarcimento danni sia all'appaltatore-datore di lavoro che al committente. La Corte d'Appello aveva condannato solo l'appaltatore, escludendo il committente per mancata prova di un suo coinvolgimento nell'organizzazione del lavoro.

La Cassazione ha ribaltato la sentenza, sottolineando che il committente deve garantire la sicurezza dei lavoratori, fornire informazioni sui rischi, predisporre misure di sicurezza e collaborare con l'appaltatore.

Richiamando il principio della responsabilità solidale (art. 1294 c.c.), è stata quindi riconosciuta la responsabilità anche del committente per il decesso del lavoratore.


Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 28 marzo 2024, Giudice Dott.ssa Eleonora Porcelli

In caso di affitto di ramo d'azienda, la rinuncia del lavoratore alla solidarietà del cessionario per le obbligazioni anteriori al trasferimento, è valida purché tale rinuncia riguardi diritti già maturati e sia effettuata in sede protetta

La conciliazione in sede sindacale è inefficace se l'assistenza prestata dal rappresentante sindacale non è effettiva, ovvero non pone il lavoratore in condizione di comprendere pienamente a quali diritti rinuncia e in quale misura.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto dai lavoratori in sede sindacale, ritenendo non sufficiente la mera lettura del verbale da parte del conciliatore e la disponibilità a rispondere a eventuali domande. L'assenza di spiegazioni circa gli effetti della sottoscrizione e la portata delle rinunce, unitamente alla modalità di svolgimento dell'incontro in videoconferenza, non ha garantito un'effettiva assistenza ai lavoratori.

Di conseguenza, è stata affermata la responsabilità solidale del cessionario per le obbligazioni del cedente.


Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza, 24 ottobre 2024, n. 27607

Un cambio di appalto è considerato un trasferimento d’azienda se l'appaltatore subentrante non presenta elementi di discontinuità nella struttura organizzativa e produttiva

La Cassazione ha affermato che, in generale, un cambio di appalto è considerato un trasferimento d’azienda, a meno che l'appaltatore subentrante presenti elementi di discontinuità nella struttura organizzativa e produttiva, assumendosi il rischio d’impresa. Non vi è discontinuità quando permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici che consentono la continuità dell’attività economica.

Nel caso specifico, la sola introduzione di nuove divise e cartellini non è stata considerata sufficiente a determinare una discontinuità.

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27106

Interessi moratori usurari – nullità ab origine e non sanabile; funzione della clausola di salvaguardia

La Cassazione ha ribadito il principio fondamentale per cui la clausola che preveda interessi moratori usurari è nulla ab origine e non sanabile da clausole accessorie, rafforzando tale interpretazione la tutela dei debitori nei confronti di tassi contrattuali illeciti ed inserendosi in una giurisprudenza consolidata, che valorizza il rispetto del tasso soglia d'usura come limite inderogabile. Viene, inoltre, precisata la funzione della clausola di salvaguardia, chiarendo come la stessa possa prevenire situazioni di usura derivanti da variazioni successive, non avendo al contrario effetto retroattivo per sanare nullità contrattuali originarie.

La Suprema Corte ha affermato, infatti, come: “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della "eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora" entro il tasso soglia, vale a dire "vigila" e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante" e come “Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è - autonomamente quindi da ogni altra clausola - nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine ("alla data della stipulazione")”.

Diritto condominiale

Cassazione Civile., Sez. II, Sentenza, (data ud. 09.05.2024) 02 dicembre 2024, n. 30791

Infiltrazioni provenienti dalla soprastante terrazza di copertura (precisamente non solo dal lastrico solare ma anche dai cornicioni di gronda di proprietà condominiale) – risarcimento dei danni – lastrici solari, parti comuni ex art. 1117 c.c

In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall'art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio. Non è sufficiente, a tal fine, il regolamento condominiale se non allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, o se non espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato con consenso individuale dai condomini e volto a costituire, modificare o trasferire diritti attribuiti dai singoli atti di acquisto o dalle convenzioni (v. Cass. n. 21440 del 2022; analogamente, v. anche, Cass. n. 27363/2021 cit.; Cass. n. 13279/2004 cit.; Cass. n. 4060/1995 cit.).

La Cassazione ha affermato il principio secondo cui “La giurisprudenza di questa Corte richiede, per escludere la previsione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c., una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del Condominio (cfr. ad esempio, in tema di cortili, Cass. n. 7885 del 2021; Cass. n. 16070 del 2019; Cass. n. 18796 del 2020; Cass. n. 5831 del 2017; la regola vale ovviamente anche per gli altri beni indicati nell'art. 1117 c.c.). Il lastrico, in definitiva, assolve alla primaria funzione di copertura dell'edificio e rientra dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere fornita in modo chiaro ed univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà.”

Risarcimento danni

Tribunale Milano, Sezione 10, 17 settembre 2024, n. 8068

Responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive

In tema di responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive, l'istruttore e l'associazione sportiva non possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c. per fatti imputabili agli allievi se manca la prova di una condotta negligente, imprudente o contraria alle regole da parte dell'allievo.

L'attività di ginnastica dolce, anche con l'utilizzo di strumenti come palline da tennis, non può essere considerata di per sé pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., e non sussiste responsabilità ex art. 2043 c.c. se l'istruttore ha agito con la diligenza richiesta.


Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 06 novembre 2024, n. 28507

Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni d’urgenza, indennità di occupazione legittima: debito di valuta - risarcimento del danno da mora, interessi

L'indennità di occupazione legittima rappresenta un debito di valuta; per ottenere il riconoscimento del maggior danno da mora ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. - che può ritenersi esistente in via presuntiva -, il creditore ha l'onere di allegare e dimostrare tale maggior danno, vale a dire che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è stato superiore al saggio degli interessi legali durante il periodo di mora (v. anche Cass.23971/2024; Cass. 32911/2021; Cass. 28651/2020; Cass. 20547/2019). In mancanza di tali allegazioni, la richiesta risarcitoria per maggior danno non può essere accolta.

La Cassazione ha: 1) sottolineato che l’indennità spetta solo per i terreni effettivamente utilizzati dall’occupante; 2) chiarito altresì come gli interessi, concepiti come compenso per il mancato godimento del bene, devono decorrere da ciascuna annualità maturata, a partire dal giorno in cui è emesso il decreto di occupazione, che segna l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale, quale momento di maturazione del relativo diritto, restando irrilevante l'eventuale posteriorità della materiale apprensione del bene; con ciò allineandosi con precedenti consolidati (v. Cass. 9329/2016; Cass. 9410/2006).

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 11/06/2024) 31 ottobre 2024, n. 28099

Contratto preliminare di compravendita immobile - nullità rilevabile d’ufficio anche in cassazione in caso di omessa dichiarazione o il mancato deposito dell'attestazione se emerge dagli atti

La pronuncia giudiziale di trasferimento della proprietà di un immobile promesso in vendita ex art. 2932 c.c. deve contenere l'identificazione catastale del bene, ma non necessita della dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto per la validità del contratto preliminare. Tuttavia, l'omessa dichiarazione o il mancato deposito dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985, comporta nullità rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, se emergente dagli atti acquisiti al processo.

La Suprema Corte afferma che: “L'omessa dichiarazione o il mancato deposito dell'attestazione è causa di nullità e si tratta di una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione. Il vizio, però, deve emergere da quanto già acquisito al processo (v. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 13159/2024).”

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 26 novembre 2024, n. 30439

Intermediazione finanziaria – eccepita nullità dell’ordine di acquisto di titoli – atto di diffida valido ai fini interruttivi del termine di prescrizione – obblighi dell’intermediario finanziario

In materia di intermediazione finanziaria, l'atto di diffida e costituzione in mora del debitore è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione relativamente al diritto di ripetizione di una somma indebitamente versata in esecuzione di un contratto nullo (primo ordine di borsa), trattandosi di un diritto soggettivo il cui termine di prescrizione può essere interrotto per via extragiudiziale.

La Suprema Corte afferma che “l'atto di diffida e costituzione in mora del debitore è un atto giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 7 maggio 2021, n. 12182), cui trovano applicazione, in via analogica, le regole di ermeneutica degli atti negoziali, sia pure nel limite della loro compatibilità imposto dal fatto che si tratta di una manifestazione di volontà i cui effetti sono direttamente determinati dalla norma che li disciplina (cfr. Cass. 11 maggio 2018, n. 11416; Cass. 23 maggio 2014, n. 11579; Cass. 22 febbraio 2001, n. 2600). Da ciò consegue che l'attività interpretativa di tale atto si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di vizi motivazionali ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto (cfr., altresì, Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).” e che “nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, l' intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, da condurre in base ai principi generali di correttezza e trasparenza e tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (cfr. Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039).”