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Un lavoratore oncologico, invalido al 100%, può rifiutarsi di tornare al lavoro se il datore di lavoro rigetta una richiesta di trasferimento verso una sede più vicina alla sua abitazione
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza, 21 novembre 2024, n. 30080
Un lavoratore, licenziato per non essere rientrato in servizio al termine del periodo di aspettativa, aveva impugnato il licenziamento. La Corte d’Appello aveva respinto la sua domanda, sostenendo che il diritto al trasferimento non fosse stato accertato e quindi non giustificasse il rifiuto al rientro.
La Cassazione ha ribaltato la decisione, sottolineando che le normative nazionali e comunitarie obbligano il datore di lavoro a effettuare accomodamenti ragionevoli per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori disabili. La mancata concessione di tali accomodamenti costituisce un atto discriminatorio nullo.
I giudici hanno inoltre evidenziato che il rifiuto del lavoratore deve essere valutato alla luce della buona fede, considerando se il datore di lavoro avesse preso misure adeguate per rispondere alle sue esigenze. Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso, rinviando la causa per un nuovo esame.