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Il c.d. collegato lavoro è finalmente legge

Pubblicato il 1 dicembre 2024
Grafica su fondo blu con la sagoma dell'Italia e la scritta "Collegato Lavoro" sopra una linea verde

Dopo l'approvazione alla Camera il 9 ottobre scorso, il Senato ha confermato il disegno di legge (DDL) "Disposizioni in materia di lavoro" (A.S. 1264).

Ecco una sintesi degli argomenti principali.

Assenza ingiustificata e risoluzione consensuale

Questa è la novità più attesa.

L’art. 19 prevede che, se un lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quanto stabilito dal contratto collettivo (o, in assenza, per oltre 15 giorni), il rapporto di lavoro si considera risolto. Non è necessaria la procedura di dimissioni telematiche. Tuttavia, il datore deve notificare l’assenza all’Ispettorato del Lavoro. Se l'assenza è giustificata da cause di forza maggiore o colpa del datore, questa norma non si applica. I lavoratori che si trovano in questa condizione non possono accedere alla NASpI.

Sicurezza sul lavoro

L’art. 1 introduce misure per migliorare la sicurezza, tra cui:

  • una relazione annuale del Ministero del Lavoro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • visite mediche preventive per l’idoneità alla mansione anche in fase pre-assuntiva.
  • esenzione dalla ripetizione di esami clinici già effettuati.
  • regole per l’uso di locali sotterranei, con obbligo di comunicazione all’Ispettorato.

Periodo di prova per contratti a tempo determinato

L’art. 13 stabilisce che il periodo di prova per contratti a tempo determinato deve corrispondere a un giorno di lavoro effettivo ogni 15 giorni di calendario, con limiti minimi e massimi variabili in base alla durata del contratto.

Smart working

L’art. 14 obbliga i datori a comunicare al Ministero del Lavoro l’inizio e la fine del periodo di lavoro agile entro 5 giorni.

Contratti di somministrazione più flessibili

L’art. 10 elimina alcuni vincoli per i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, favorendo l’uso di contratti flessibili. Ad esempio, lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato non saranno conteggiati nei limiti percentuali previsti. Inoltre, il tetto dei 24 mesi per le missioni temporanee non si applicherà ai contratti a tempo indeterminato con agenzie.

Apprendistato Gli articoli 15, 16 e 18 ampliano le risorse per tutti i tipi di apprendistato e permettono di trasformare un contratto di apprendistato di qualifica in uno professionalizzante o di alta formazione.

Cassa integrazione e lavoro alternativo

L’art. 6 consente ai lavoratori in cassa integrazione di svolgere altre attività lavorative (subordinate o autonome), comunicandolo tempestivamente all’INPS. Durante questo periodo non si riceve l'integrazione salariale.

Attività stagionali

L’art. 11 chiarisce che, oltre agli stagionali, rientrano in questa categoria attività legate a intensificazioni stagionali o esigenze tecnico-produttive previste dai contratti collettivi.

Contratto a causa mista

L’art. 17 introduce un contratto che permette al lavoratore di avere un rapporto misto, parte dipendente e parte autonomo con partita IVA, beneficiando del regime forfettario.

Conciliazioni telematiche

L’art. 20 introduce procedure di conciliazione in modalità telematica per facilitare l’accesso ai servizi e ridurre i costi.

Sospensione dei termini per liberi professionisti

L’art. 7 consente ai professionisti di sospendere i termini fiscali e contributivi in caso di maternità, interruzione di gravidanza o necessità di assistere figli gravemente malati.

La sospensione va comunicata con documentazione medica entro 15 giorni dall’evento.