Vai al contenuto principale

Jobs Act: ennesima pronuncia di incostituzionalità

Anche il licenziamento per giustificato motivo per fatti insussistenti comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione attenuata La Corte Costituzionale , con sentenza 128/2024 del 4 giugno 2024 depositata il 16 luglio 2024 , ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2025 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro. La Consulta, sul solco già tracciato da precedenti pronunce (vedasi sentenze n. 125/2022 e n. 59/2021) ha ritenuto che, così come previsto per i licenziamenti disciplinari, anche il licenziamento per ragioni economiche insussistenti debba portare alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno in misura non superiore a 12 mensilità (c.d. tutela reintegratoria attenuata). In particolare, è stato ritenuto che la disparità di sanzione tra licenziamenti disciplinari e licenziamenti oggettivi entrambi motivati da fatti poi rivelatisi insussistenti per licenziamenti fondati su fatti poi rivelatisi insussistenti violi il principio di uguaglianza e di ragionevolezza e lascia spazi a strumentalizzazioni. Si legge nella motivazione “Nella misura in cui è possibile per il datore di lavoro estromettere il prestatore dal posto di lavoro solo allegando un fatto materiale insussistente e qualificandolo come ragione d’impresa, la prevista tutela reintegratoria nei casi più gravi di licenziamento (quello nullo, quello discriminatorio, quello disciplinare fondato su un fatto materiale insussistente) risulta fortemente indebolita in quanto aggirabile ad libitum dal datore di lavoro, seppur a fronte del “costo” della compensazione indennitaria.” La censura non riguarda invece il caso di licenziamento per ragioni oggettive dichiarato illegittimo per violazione dell’onere di repechage; in tal caso il lavoratore avrà diritto alla tutela indennitaria (da 6 a 36 mensilità).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Coesione

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la  Legge n. 95 del 4 luglio 2024  di conversione con modificazioni, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Si ricordano, di seguito, le disposizioni in materia di lavoro e previdenza, di maggior interesse per le aziende: Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (Art. 21) Bonus giovani (Art. 22) Bonus donne (Art. 23) Bonus ZES – Zone Economica Speciale (art. 24) Si ricorda che, per la concreta operatività degli incentivi, occorrerà attendere: i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; l’autorizzazione della Commissione Europea (ad eccezione del bonus donne); le relative circolari operative dell’INPS.

Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione, ai fini IRPEF/IRES, in caso di nuove assunzioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , di concerto con il Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto 25 giugno 2024 , contenente le modalità di attuazione dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 relative alla super deduzione per le nuove assunzioni pari al 120% o al 130% in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggior tutela . La citata disposizione stabilisce, a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché un'ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato Decreto Legislativo n. 216/2023. Il Decreto in esame delinea l’ambito soggettivo, la determinazione dell’incremento occupazionale, nonché le modalità di calcolo della maggiorazione. Ai fini dell’incremento occupazionale rileva anche la trasformazione di contratti da tempo determinato a indeterminato.

Esonero contributivo per le assunzioni dei percettori del reddito di cittadinanza

L’Inps, con circolare n. 75 del 28 giugno 2024, ha fornito indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di beneficiari del reddito di cittadinanza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell’esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Richieste assegno unico universale: entro il 30 giugno, con gli arretrati

Per ottenere l’Assegno unico e universale, chi non lo ha ancora richiesto o ne ha appreso l’esistenza solo ora deve presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno. Il rispetto della scadenza assicura al richiedente anche la corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio scorsi. Il termine vale anche per i percettori con Isee, che intendono aggiornare la propria situazione economica specifica e, contestualmente vedersi rimodulato l’aiuto. Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e senza arretrati. In generale, l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi. In particolare, alle famiglie in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di Isee. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva e, quindi, con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee, ma per le quali l’Isee sia successivamente attestato, ma sempre entro il prossimo 30 giugno. La domanda può essere presentata: accedendo dal sito dell’Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. attraverso l’app “Inps Mobile”. Per assicurare certezza sulle tempistiche di pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico alla consistente platea dei beneficiari, con il  messaggio n. 2302  del 20 giugno 2024, l’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti per il periodo luglio - dicembre 2024.

Accordo integrativo all’ipotesi d’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turistico

Il 5 giugno 2024 è stato sottoscritto tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE – Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Le Parti, in data 26 giugno 2024, hanno sottoscritto un accordo integrativo con il quale hanno perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi, previste agli artt. 161, 162 e 164 del CCNL, con la sistemazione dei relativi arrotondamenti e hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento. Le tabelle retributive riguardano: i valori di paga base nazionale mensile, quelle relative alla specifica decorrenza riguardante le aziende della ristorazione collettiva; la paga base nazionale delle aziende minori e la retribuzione dei lavoratori extra e di surroga.