Vai al contenuto principale
Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 4 luglio 2024, n. 18296

Il dipendente che pone in essere atteggiamenti ostruzionistici rispetto all’operato aziendale lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario

La Cassazione rileva, preliminarmente, che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.

Secondo i Giudici di legittimità, si va oltre questo concetto ogniqualvolta si è in presenza di un grave e consapevole inadempimento dei compiti assegnati, caratterizzato da un comportamento ostruzionistico del lavoratore.

Per la sentenza, un comportamento di tal genere che è articolato e complesso, avendo natura commissiva ed omissiva, non può inquadrarsi nel mero rifiuto ad adempiere alle direttive dell’impresa ovvero in una correlata condotta finalizzata unicamente a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali, bensì integra atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole e non disponibile.


Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 10 luglio 2024, n. 18904

Licenziamento per motivo oggettivo e obbligo di repechage

L'obbligo del repechage che si pone a monte con riferimento, anzitutto, all'organizzazione aziendale esistente al momento del licenziamento.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Datore di Lavoro deve provare che provare che al momento del licenziamento non esista nessuna altra posizione lavorativa in cui possa utilmente ricollocarsi il licenziando, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento.

A fronte dell'esistenza di mansioni inferiori li datore di lavoro, prima di intimare li licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore.

In tale contesto è ammessa anche la proposta di demansionamento che prevede l’assegnazione ad una mansione operaia anziché quella impiegatizia ricoperta.

Il datore deve allegare e provare, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore, che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni.


Cassazione ordinanza 20 giugno 2024, n. 17036

Licenziamento per motivo oggettivo e obbligo di repechage

La Cassazione precisa che l’obbligo di repechage deve essere limitato alle posizioni confacenti con le attitudini e la formazione di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento.

Per la sentenza, infatti, il datore non è tenuto a fornire al dipendente un'ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, detto assunto risulta in linea con il necessario bilanciamento del diritto del lavoratore al mantenimento del posto con quello del datore a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repéchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia”.


Cassazione ordinanza 17 giugno 2024, n. 16674

Remunerato il tempo per spostarsi da azienda al luogo del primo intervento

Per la Cassazione afferma deve essere ricompreso all’interno dell’orario di lavoro il tempo che il dipendente impiega per recarsi, la mattina, dalla sede aziendale al luogo di svolgimento del primo intervento e, la sera, per rientrare in azienda al termine delle attività presso i clienti.

Secondo la Corte, il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgono sotto la direzione e il controllo del datore. Da ciò ne consegue che, in ipotesi di personale addetto agli interventi presso i clienti, rientra nel concetto di orario tutto il lasso temporale compreso tra l’arrivo in azienda per prelevare le attrezzature necessarie e per ricevere le disposizioni datoriali ed il ritorno, al termine delle attività, presso la sede aziendale.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso.

Diritto condominiale

Cassazione Civile Sez. II, 3 luglio 2024, n. 18238

Supercondominio, bene comune anche se non era originariamente del proprietario unico

Non è richiesta l'originaria appartenenza del bene in supercondominio al medesimo proprietario dei vari condomini che ne usufruiscono, ben potendosi configurare la predetta natura supercondominiale proprio in funzione del vincolo di asservimento del cespite a diversi edifici.


Cassazione Civile Sez. II, 1° luglio 2024, n. 17975

Si possono installare i condizionatori sulle parti comuni?

Nel contesto condominiale, per identificare il limite all'immutazione della cosa comune, come previsto dall'art. 1102, comma 2 c.c., l'inservibilità della stessa non può essere intesa come un mero disagio rispetto al suo normale utilizzo, che è essenziale al concetto di innovazione, piuttosto, l'inservibilità si configura come l'effettiva inutilizzabilità della "res communis" rispetto alla sua fruibilità naturale.

Secondo la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 1120 c.c., l'installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d'aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione. Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt'al più significare l'inesistenza o l'esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all'installazione.

E’ però necessario che venga accertato se l'installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un'unità immobiliare determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso.


Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, 3 giugno 2024 n. 3247

La sostituzione del citofono con un videocitofono non è innovazione ma manutenzione straordinaria

Il Tribunale di Torino ha recentemente statuito che la sostituzione del citofono condominiale non rientra tra le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c., ma trattasi di manutenzione straordinaria.

Sul punto si era già espressa la Corte di Appello di Genova con una sentenza, richiamata anche dal Tribunale di Torino, con la quale era stato ritenuto che la previsione del videocitofono non comporta un'innovazione, poiché si tratta evidentemente di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche. Il concetto di innovazione impone una trasformazione, un'introduzione di un qualcosa di completamente estraneo a quello che ha caratterizzato il bene o l'impianto comune e poco si addice a scelte che invece attengono all'evoluzione dei meccanismi per effetto del progredire della tecnologia.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile Sez. III, 21 giugno 2024, n. 17154

Ammissione al passivo del creditore basata sulla sentenza di condanna prima dell'apertura della procedura concorsuale

Se il creditore ottiene una sentenza di condanna del debitore (o, comunque, una sentenza di accertamento del credito,) prima dell’apertura, nei confronti di quest'ultimo, una procedura concorsuale, egli, sulla base di tale sentenza, pur soggetta ad impugnazione, deve essere ammesso al passivo con riserva ex art. 96 comma 2, n. 3 L.F. mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda.


Trib. Napoli Nord, Est. Magliulo, 4 giugno 2024

Composizione negoziata crisi – Proroga misure protettive per superare inerzia creditori

Nella Composizione negoziata della crisi vi è l’obbligo delle banche di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dando riscontro con risposte tempestive e motivate. Nel caso di violazione dell’obbligo di partecipazione, non è prevista alcuna sanzione e questo può pregiudicare la parte proponente qualora i creditori invitati alle trattative assumano comportamenti di radicale inerzia. É possibile disporre, quale unico rimedio all’assoluta inerzia dei creditori, la proroga delle misure protettive al fine di portare il creditore a coltivare le trattative.

Diritto bancario

Cassazione Civile Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18230

Contratti bancari, la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determina la nullità del contratto

Il vincolo di forma imposto dal legislatore è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento.

La mancata consegna del contratto non pone, tuttavia, un problema di validità dello stesso in ambito bancario. L’art. 117, comma 3 t.u.b. disciplina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, mentre non ricorre nel caso di mancata consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto

Risarcimento danni

Cassazione Civile Sez. III, 28 giugno 2024, n. 17942

Caduta su pista da motocross e responsabilità delle parti

In caso di sinistro verificatosi su una pista da motocross, con riferimento all'onere di custodia gravante sul gestore del circuito e all'accertamento della sua connessa responsabilità, si dovrà valutare l’esistenza o meno di un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando invece relegato all'ordinaria casualità ogni altro evento rapportabile al pericolo "normale" o "tipico" connesso allo sport in questione.


Cassazione Civile Sez. un., 26 giugno 2024, n. 17634

Responsabilità sanitaria, rivalsa dell'azienda ospedaliera sul medico e riparto di giurisdizione

Qualora l'azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto, che legittima l'azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità.