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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 25 marzo 2026, n. 7134

Contrarietà al buon costume del finanziamento a impresa in stato di decozione

E’ da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Civitavecchia, Sentenza, 20 marzo 2026, n. 357

Distanze legali – riduzione in pristino

In tema di rapporti di vicinato e, segnatamente, di distanze legali, a fronte di un manufatto realizzato a distanza minore di quella prescritta dal codice civile, la facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, non è esclusa dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità al titolo edilizio, poiché questo non incide sui rapporti tra privati.

Il titolo edilizio, quale atto ampliativo degli interessi del richiedente, può comportare effetti pregiudizievoli nei confronti dei terzi che potrebbero vedere compromessi i propri diritti e interessi legittimi.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Bari, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 1802

Interpretazione testo contrattuale – Termine essenziale – Risoluzione del contratto

L’utilizzo nel testo di un contratto della locuzione “entro e non oltre” non sia di per sé idoneo a qualificare come essenziale il termine dedotto nel medesimo contratto, essendo piuttosto necessario, a tal fine, che emerga, dall’oggetto del negozio e da specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità economico-giuridica dell’accordo.

Il termine essenziale può essere tale in senso soggettivo (vale a dire, se le parti lo prevedono espressamente o tacitamente come tale) o in senso oggettivo (se deriva dalla natura stessa dell’obbligazione da compiere entro il termine), ossia è essenziale se, in base all’oggetto del contratto e alla complessiva interpretazione del medesimo, possa ritenersi che, dopo la scadenza, la prestazione non abbia più alcuna utilità per il creditore.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6498

Risoluzione del contratto per inadempimento

Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta prima della dichiarazione di fallimento nei confronti del futuro fallito e dalla quale il contraente in bonis intenda trarre pretese restitutorie o risarcitorie da far valere nel concorso, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma ferma la necessità della trascrizione, ove si tratti di beni immobili o mobili registrati, ai fini dell'opponibilità alla massa deve essere riproposta, unitamente alle conseguenti domande di restituzione o di risarcimento del danno, nel procedimento di accertamento del passivo disciplinato dagli artt. 93 ss. l. fall.; essa resta, invece, procedibile davanti al giudice ordinario solo quando sia diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso (quali, ad esempio, la liberazione da obblighi contrattuali, l'escussione di garanzie di terzi o la tutela post-chiusura) ovvero quando sulla stessa sia già intervenuta sentenza non ancora passata in giudicato, nel qual caso il curatore può coltivare il gravame ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.


Diritto bancarioTribunale di Frosinone, 17 marzo 2026, n. 179, Est. Iacoboni

Mutui e finanziamenti – violazione trasparenza – mancata allegazione piano di ammortamento – mancata pattuizione regime finanziario composto applicazione tasso sostitutivo in regime semplice

Il Tribunale rammenta come l’estratto conto certificato, ai sensi dell’art. 50 d.lgs n 385 del 1993, benché costituisca prova idonea del credito ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova adeguata nel giudizio di opposizione a cognizione piena (tra le altre, Cass. 2018 n. 371) e come la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato che “…la ricostruzione del rapporto e del saldo effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, è uno degli elementi di prova che il giudice, a suo insindacabile giudizio, può valutare “(in tal senso, Cass. 10293 del 2023).

Il Tribunale sottolinea, inoltre, come la legittimazione passiva all’azione restitutoria spetti al cedente originario, quale soggetto che ha materialmente ricevuto le prestazioni indebite come si evince anche dal tenore dell’art. 2033 c.c. (conforme Corte di Appello di Roma del 2024 n 5811; Corte Appello di Milano del 2024 n. 2180 ; Cass. del 2016 n. 25170), concludendo per la sussistenza nel caso di specie di un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali ex art. 117 T.U.B..


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 marzo 2026, n. 5052

Contratto di trasporto di cose – legittimazione attiva per risarcimento danni verso il vettore

Nel contratto di trasporto di cose, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni verso il vettore compete al destinatario dal momento in cui richiede la riconsegna delle merci arrivate a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare. Tuttavia, in mancanza di tale richiesta, la legittimazione resta al mittente, specie se il danno si manifesta nella sua sfera patrimoniale.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5082

Risoluzione del contratto– mutuo dissenso tacito

La risoluzione consensuale del contratto per facta concludentia postula che entrambe le parti tengano comportamenti univocamente significativi della comune volontà di sciogliere il vincolo; non è configurabile mutuo dissenso tacito quando una parte, lungi dal restare inerte, abbia ripetutamente sollecitato l'adempimento e la controparte alla collaborazione dovuta per l'esecuzione della prestazione, atteso che l'inerzia unilaterale dell'altra parte può integrare inadempimento, ma non accordo risolutorio.