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Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 28/03/2024, n.8371

Risarcimento del danno per spese di futura assistenza medica ad un soggetto invalido

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce «de die in diem», per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato.


Diritto fallimentareCass., Sez. 5 Pen., 27 marzo 2024, n. 12730, Pres. Miccoli, Est. Brancaccio

Bancarotta fraudolenta - Nuova attività lavorativa intrapresa dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Ricavi eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia - Omesso conferimento alla procedura concorsuale

Costituisce reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare la condotta di colui che, dopo essere stato dichiarato fallito, avvia una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso.


Diritto fallimentareCass., Sez. I, 27 marzo 2024, n. 8260 - Pres. Ferro, Est. Crolla

Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto: il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e i ritardi nell’emissione del relativo provvedimento

L'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 27/03/2024, n.8306

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore progettato ed omologato per circolare con il solo conducente incide nella determinazione del sinistro quale comportamento colposo del soggetto leso

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché dell'art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso, per cui, in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, per l'alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra. Ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro è, quindi, necessario, tenere in considerazione la condotta colposa del leso.


Real EstateTribunale di Napoli Nord, Sentenza del 26 marzo 2024 n. 1566

Il conduttore ha il diritto al risarcimento da parte del terzo che, con la sua condotta, gli arrechi un danno nell’uso o nel godimento della cosa locata

La vicenda trae origine dalla richiesta risarcitoria avanzata dal conduttore di un immobile, nel quale si erano verificate infiltrazioni d'acqua provenienti dalle condotte di scarico pluviali condominiali, che avevano cagionato danni sia all’appartamento, sia al mobilio presente.

In particolare, il conduttore ha dedotto che sussistesse una responsabilità del Comune, essendo l’Ente custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei pluviali.

Il Tribunale, accogliendo la domanda del conduttore, ha condannato il condominio a risarcire il danno patito dal conduttore


Diritto condominialeTribunale di Siracusa, Sezione 2 civile, 25 marzo 2024 n. 764

Il rappresentante della comunione non può agire in giudizio per il recupero delle spese

Il Tribunale di Siracusa ha avuto modo di precisare che l’amministratore giudiziario, in mancanza di delibera assembleare autorizzativa, non può agire giudizialmente per il recupero delle spese della comunione.

Diversamente da quanto accade, infatti, per l’amministratore di condominio, l’amministratore giudiziario è privo di legittimazione ad agire nei confronti di un comunista.

Tra le norme sulle comunioni del codice civile, infatti, non vi è una disposizione analoga a quella prevista in tema di condominio circa la legittimazione attiva dell’amministratore.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. 1, 25 marzo 2024, n. 8069

Azioni di responsabilità – Responsabilità amministratori per mala gestio – Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c. (come modificato dall'art. 378, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019), costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, riguardano la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In assenza di elementi di fatto legati al caso concreto che portano ad individuare un diverso criterio liquidatorio si applicano anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.


SuccessioniCassazione Civile Sez. III, 25/03/2024, n.7995

L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta anche dalla proposizione di un ricorso giurisprudenziale

Anche la proposizione di ricorso per cassazione può essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius. Dato che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie, che - in quanto intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 23/03/2024, n.7913

Contratto di assicurazione - Dichiarazioni del contraente in ordine al rischio

In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.


Diritto fallimentareCass., Sez. I, 22 marzo 2024, n. 7753, Pres. Ferro, Est. Crolla

Accertamento dello stato passivo: il credito in scrittura privata priva di data certa

In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa dei contratti di appalto invocati dall'opponente, mediante l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese, formato con atto avente data certa; l'estratto conto dei finanziamenti; il verbale di assemblea straordinaria dell'insolvente ed altra analoga documentazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 21/03/2024, n.7715

Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per danni autoinflitti dagli allievi e il nesso causale per il risarcimento

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ricade nell'ambito della responsabilità contrattuale. Ciò comporta che l'istituto ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'allievo durante la prestazione scolastica. Inoltre, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra il comportamento inadempiente dell'istituto e il danno subito, applicando il regime probatorio dell'art. 1218 c.c.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 20/03/2024, n. 7609

Poteri dei condomini per l'installazione di un ascensore in area comune e la non rilevanza dell'art. 907 c.c. in ambito condominiale

Al fine di eliminare le barriere architettoniche, l'installazione di un ascensore da parte di un condomino in area comunale rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma 2, l. n. 13/1989, non trovando detta disposizione applicazione in àmbito condominiale.


SuccessioniCorte di Cassazione Civile, Sez. TRI, 20 marzo 2024, n. 744

Donazioni indiritte e atti di liberalità - Imposte - Art. 56 bis, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990

La recente pronuncia della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, di cui si riportano i passaggi di maggior rilievo, permette di compiere una panoramica completa sull’istituto delle donazioni/liberalità e di individuare i casi e le fattispecie in cui si dovrà procedere al pagamento delle imposte, al fine di evitare successive sanzioni.

Con l'introduzione dell'art. 56-bis del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, da parte dell’art. 69, comma 1, lett. p), della legge 21 novembre 2000, n. 342, il legislatore ha previsto una disciplina per le «liberalità diverse dalle donazioni», ampio genus nel quale rientrano, e rilevano ai fini impositivi considerati dalla norma, liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, oppure che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione, per cui anche la donazione per così dire "informale" non sembra estranea, come pure è stato sostenuto in dottrina, al meccanismo di emersione oggetto di causa, atteso che l'inosservanza della forma pubblica richiesta dall'art. 782 cod. civ. e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario, in ragione del principio generale affermato dall'art. 53 Cost.

[…]

Le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta sulle donazioni in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, essendo irrilevante a tali fini la formale stipulazione di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro.

[…]

In tema di imposta sulle donazioni, l'art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap);

In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall'art. 56-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all'estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.


Diritto condominialeCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7260

Il condomino non è esonerato dal pagamento degli oneri condominiali neppure in caso di mancata visione dei giustificativi di spese

La Suprema corte ha recentemente avuto modo di ricordare che, in caso di aggiudicazione forzata conseguente a procedura esecutiva, la legge pone a carico di chi subentra ai diritti del condomino espropriato un'obbligazione solidale per il pagamento delle spese condominiali relative all’anno in corso o a quello precedente al subentro.

L’obbligazione dell’aggiudicatario è autonoma, in quanto costituita "ex novo" dalla legge, esclusivamente in funzione di rafforzamento dell'aspettativa creditoria del condominio.

Il condomino acquirente, ai sensi dell’art. 1130 n. 9 c.c., può chiedere all’amministratore di fornire un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

L’eventuale inottemperanza di tale obbligo da parte dell'amministratore, però, pur costituendo grave irregolarità ai fini della eventuale revoca giudiziale (art. 1129, comma 12, n. 7, c.c.), non incide sull'accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa creditoria azionata dal Condominio.

La consegna dell'attestazione relativa allo stato dei pagamenti da parte dell’Amministratore, infatti, non costituisce presupposto per la liquidità, la esigibilità e la prova della morosità da riscuotere.

Non solo, il singolo condomino non è neppure titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa, dato che il pagamento degli oneri relativi trova causa nella disciplina del condominio e non in un rapporto di natura contrattuale.

Quindi, il condomino, anche se subentrante, non può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali eccependo la mancata disamina della documentazione contabile.


Diritto fallimentareCorte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 12 del 19 marzo 2024 n. 7337

La vendita stipulata dal Curatore fallimentare, subentrato anche ex lege nel contratto preliminare, è una vendita negoziale e quindi il Giudice delegato non può ordinare la cancellazione delle ipoteche gravanti l’immobile oggetto del trasferimento

La Cassazione ha recentemente risolto il conflitto interpretativo, di cui davamo conto nel numero 2 della nostra Newsletter.

Prima di entrare nel merito della decisione, riassumiamo brevemente i fatti.

La vicenda

La questione trae origine da un provvedimento assunto dal Tribunale di Monza nell’ambito di una procedura concorsuale.

In particolare, il Giudice Delegato aveva autorizzato il Curatore fallimentare a subentrare nel contratto preliminare, stipulato dalla società cooperativa in bonis, che prevedeva l’assegnazione in proprietà a un socio di porzioni di immobili, costituenti abitazione principale del socio stesso.

Dopo il subentro del Curatore fallimentare e visto che il prezzo della vendita era già stato pagato, il Giudice aveva disposto la cancellazione dei gravami insistenti sul bene da trasferire, tra cui l'ipoteca iscritta a favore di una Banca.

La Società cessionaria del credito della Banca ha reclamato il provvedimento del Giudice delegato, ma il Tribunale di Monza ha rigettato il reclamo, ritenendo che il trasferimento, seppur eseguito in forme privatistiche, rimane comunque una vendita fallimentare. Diversamente, secondo il Tribunale, non verrebbe adeguatamente tutelato l’interesse dell’acquirente a comprare un immobile, destinato a costituire abitazione principale, libero da pesi tra cui l’ipoteca in questione.

L’impugnazione in Cassazione e il rinvio alle Sezioni Unite

La Società aveva quindi impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato la sussistenza di un conflitto interpretativo in seno alla Corte stessa e nella giurisprudenza di merito.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 16166/2023 la Sezione Prima della Cassazione aveva rimesso gli atti alle Sezioni Unite, rilevando l’importanza della seguente questione: se l’art. 108, comma 2, L. fall., che riguarda la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, è applicabile anche alla vendita attuata in forma contrattuale in adempimento di un preliminare, in cui il Curatore è subentrato ex lege in applicazione del disposto dell’art. 72, comma 8, L. fall..

La decisione

Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il conflitto, hanno ritenuto che la vendita stipulata dal Curatore fallimentare, subentrato nel contratto preliminare, resta una vendita negoziale. Il Curatore, infatti, nella stipula dell’atto definitivo si sostituisce al fallito e non rappresenta la massa dei creditori.

La Cassazione inizia con il rilevare che la questione controversa è la seguente: se può o meno considerarsi una vendita concorsuale, ai fini dell’art. 108 L. fall., la cessione della proprietà di un immobile da adibire ad abitazione principale del promissario acquirente, che si realizza a seguito del subentro ex lege del Curatore fallimentare nel preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., fattispecie paragonabile a quella del caso in esame della Corte.

La questione è di non poco conto, visto che l’art. 108 L. fall. prevede che, all’esito della vendita concorsuale, il Giudice delegato ordini la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché dei pignoramenti, dei sequestri e di ogni altro vincolo, comprese le ipoteche.

L’acquirente così acquista l’immobile purgato, ossia privo dei gravami.

Dopo una disanima delle diverse tesi contrapposte, la Suprema Corte arriva ad affermare che è da escludere che l’effetto purgativo previsto dalla Legge fallimentare possa essere applicato nei casi in cui il Curatore agisca quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali assunti dal fallito stesso con un preliminare di compravendita.

Insomma, il subentro, anche ex lege, del Curatore fallimentare nel preliminare di compravendita non può essere accostato alla vendita forzata, perché nel primo caso si rimane nell’ambito delle obbligazioni negoziali.

La vendita, quindi, effettuata dal Curatore in adempimento del preliminare stipulato dal fallito non possiede natura coattiva, né funzione liquidatoria dell'attivo, neppure quando il preliminare abbia riguardato la casa di abitazione del promissario acquirente e sia stato trascritto prima del fallimento.

Per ritenere che si è davanti ad una vendita c.d. fallimentare non è sufficiente che ci sia l’obbligazione del Curatore fallimentare di stipulare un atto di vendita in conseguenza al subentro nel preliminare (volontario o ex lege).

Pertanto, non ogni vendita che avviene nell’ambito di un fallimento è una vendita forzata, a cui conseguono gli effetti purgativi previsti dall’art. 108 L. fall, che traggono origine proprio dalla funzione liquidatoria della vendita espropriativa.

L’assunto delle Sezioni Unite, quindi, è in totale difformità con la decisione assunta dal Tribunale di Monza.

Quanto, invece, alla normativa introdotta dal Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, la Cassazione rileva che l’art. 173 CCII ha introdotto delle novità significative rispetto alla previgente Legge fallimentare, prevedendo espressamente che, in caso di subentro del Curatore in un preliminare di compravendita trascritto avente ad oggetto l’abitazione principale dell’acquirente (o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente), il Giudice delegato può ordinare la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli.

La Corte ricorda, però, che tale disposizione normativa non è applicabile al caso in esame (la normativa è successiva) e, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Monza, non può essere portata come dato rafforzativo della tesi contraria a quella delle Sezioni Unite.

L’art. 173 CCII, infatti, non è in linea di continuità con la Legge fallimentare e, comunque, anche nel caso della nuova disciplina, l’effetto purgativo non è ricollegato al subentro del Curatore nel preliminare e alla conseguente vendita.

Piuttosto, l’effetto purgativo è collegato all’onere del promissario acquirente di conformarsi a un preciso schema procedimentale e al fatto che il preliminare sia trascritto e che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Insomma, nemmeno nella nuova disciplina dettata dal CCII ogni vendita effettuata nell’ambito concorsuale è una vendita forzata.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno avuto modo di ricordare che la normativa in esame e in particolare l’art. 72 L. fall. ultimo comma mira a tutelare l’acquirente dall’eventuale fallimento del promissario venditore e non rispetto a posizioni di terzi, titolari di diritti di prelazione anteriori.

Insomma, la legge fallimentare non considera la tutela del promissario acquirente rispetto al creditore ipotecario; la questione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria e della trascrizione del preliminare ex art. 2645-bis c.c. è materia civilistica e nulla rileva il fatto che il fallito si fosse assunto l’obbligo di assicurare la liberazione del bene dalle ipoteche.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio al Tribunale di Monza, prescrivendo che il Giudice si attenga al principio di diritto esposto.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. III, 18/03/2024, n.7201

Fallimento (ora liquidazione giudiziale): azione revocatoria ordinaria

Il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare e, come questo, nell'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l'onere di provare a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; conseguentemente, la sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione dei predetti tre elementi emerge che, a causa dell’atto, sia divenuta oggettivamente più difficoltosa il recupero del credito mentre il requisito soggettivo della scientia damni va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria.


Diritto fallimentareTrib. Milano, 16 marzo 2024 Est De Simone

Composizione negoziata – Trasferimento d’azienda - procedura

In sede di composizione negoziata, la stipula del contratto di cessione di azienda dovrà avvenire nel rispetto del principio di competitività, garantendo un sistema di pubblicità che permetta di ottenere la soluzione migliore sul mercato compatibilmente alle esigenze legate all’operazione.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 15/03/2024, n. 7053:

I singoli condomini non possono opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro il Condominio per debiti da beni comuni

Il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, in quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei riguardi dell'ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al condominio.


Diritto bancarioSegnaliamo un recentemente provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile all’esito del giudizio di divisione promosso dalla Curatela di un fallimento, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale di beni immobili, di cui il fallito era comproprietario.

Il giudizio di divisione dei beni del comproprietario fallito e la tutela del creditore ipotecario nei confronti dei comproprietari

In tale giudizio il creditore ipotecario si era costituito per esercitare i diritti di cui all’art. 1113 c.c. relativamente ai beni sui quali aveva iscritto ipoteca e per chiedere la ripartizione del ricavato della vendita, tenuto conto dei vincoli costituiti su tali immobili, fino al totale soddisfacimento del credito vantato.

All’esito della vendita dei beni immobili, il Tribunale ha predisposto il progetto di divisione ai sensi dell’art. 789 c.p.c. e, quanto al diritto di credito vantato dal Creditore ipotecario ha ritenuto che le “somme da assegnare ai comproprietari devono intendersi gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, che potrà procedere esecutivamente, in danno ai comproprietari, nelle forme del pignoramento presso terzi (e nel rispetto dei principi affermati da Cass. n. 8877/2020), al fine di vedersi assegnare in tutto o in parte e, comunque, nei limiti della garanzia ipotecaria spettante sui beni subastati, gli importi predetti formalmente spettanti ai comproprietari, non potendosi invece procedere alla soddisfazione dei crediti nell’ambito del giudizio di divisione (cfr. Cass. n. 10067/2020, punti H) e I) della motivazione e Cass. n. 5718/1987).”.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Milano ha quindi assegnato ai comproprietari (non falliti) le somme corrispondenti alle rispettive quote gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, con facoltà dei comproprietari di ottenere il pagamento solo per la parte che non sarà assegnata a quest’ultimo nella procedura di espropriazione presso terzi che quest’Ultima dovrà avviare per ottenere soddisfazione dei propri crediti.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 14/03/2024, n.6829

Sinistro stradale con pluralità di danneggiati – Risarcimento dovuto superiore alle somme assicurate

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.


Diritto fallimentareCorte di Cassazione Civile, Sez. I, 13 marzo 2024

Fallimento – Interruzione del giudizio di legittimità – Potere del Curatore di esercitare la rinuncia – esclusione

Il fallimento di una delle parti, verificatosi nel corso del giudizio di Cassazione, non determina l'interruzione del processo, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio.

Dall’analisi di tale principio ne , consegue che il processo prosegue tra le parti originarie, con la conseguenza che il curatore fallimentare, così come ha facoltà di intervenire nel giudizio di legittimità in cui è parte il fallito, così ha anche la facoltà di rinunciare al ricorso proposto in tale sede nell'interesse della procedura, posto che in tale evenienza il processo prosegue nei confronti delle parti originarie e considerando altresì che il difensore della parte fallita, nel corso del giudizio di cassazione, conserva il potere di rappresentare il proprio assistito nel processo.


Diritto condominialeTribunale di Palermo, sentenza n. 1261/2023 e Tribunale di Napoli, sentenza n. 11490/2023

Assemblea in videoconferenza: in assenza di regolamento condominiale o di consenso scritto dei condomini è da annullare

Davanti ai Tribunale di merito sempre più spesso si assiste a procedimenti instaurati dai condomini che lamentano la nullità o annullabilità delle assemblee tenute in videoconferenza.

Il Tribunale di Palermo ha affermato che l’articolo 66 delle disp. att. c.c. consente di svolgere le assemblee in via telematica, ma con il necessario e preventivo consenso della maggioranza dei condomini.

L’amministratore, quindi, prima di convocare l’assemblea in teleconferenza, deve avere il consenso espresso e scritto della maggioranza dei partecipanti per ogni singola riunione.

Questo anche se l’anzidetta norma nulla precisa in ordine alla forma del consenso preventivo, che però si ritiene debba essere espresso per iscritto, dovendo l’amministratore fornirne prova a tutti i partecipanti all’assemblea. Sul punto, sarebbe sufficiente una lettera semplice, una raccomandata, una mail o una pec.

Nel caso specifico l’amministratore non aveva provato il preventivo consenso della maggioranza dei condomini allo svolgimento telematico dell’assemblea, non potendosi desumere tale consenso da un comportamento tacito di coloro che avevano partecipato alla riunione condominiale.

Quindi, tutte le delibere assunte sono state annullate dal Tribunale palermitano.

Anche il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la delibera assembleare era viziata, perché assunta nel corso di assemblea svoltasi in parte in presenza ed in parte in videoconferenza (modalità mista), in assenza del preventivo consenso della maggioranza dei condomini ovvero di un’esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso, con conseguente annullamento della delibera.


Diritto bancarioTribunale di Napoli, sentenza 11 marzo 2024, n. 2833

Pignorabilità quote fondi comuni di investimento

Il Tribunale ha affrontato in modo approfondito la questione della pignorabilità o meno, presso la banca collocataria, quale terza pignorata, dei titoli in suo possesso (nella specie quote di fondi comuni di investimento), nonché l’esatta individuazione del terzo intermediario al quale notificare l’atto di pignoramento. Il Tribunale ricorda che la possibilità di pignorare le quote di fondi comuni di investimento si evince già dall’art. 36, comma 4 del TUF, per cui “Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi” . Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, PER IL Tribunale di Napoli appare quindi pacifica la possibilità da parte del creditore di vedere soddisfatte le sue ragioni attraverso il pignoramento delle quote di fondi comuni di investimento di spettanza del debitore nei confronti di un terzo intermediario.