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L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta anche dalla proposizione di un ricorso giurisprudenziale
Cassazione Civile Sez. III, 25/03/2024, n.7995
Anche la proposizione di ricorso per cassazione può essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius. Dato che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie, che - in quanto intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori.