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Il condomino non è esonerato dal pagamento degli oneri condominiali neppure in caso di mancata visione dei giustificativi di spese
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7260
La Suprema corte ha recentemente avuto modo di ricordare che, in caso di aggiudicazione forzata conseguente a procedura esecutiva, la legge pone a carico di chi subentra ai diritti del condomino espropriato un'obbligazione solidale per il pagamento delle spese condominiali relative all’anno in corso o a quello precedente al subentro.
L’obbligazione dell’aggiudicatario è autonoma, in quanto costituita "ex novo" dalla legge, esclusivamente in funzione di rafforzamento dell'aspettativa creditoria del condominio.
Il condomino acquirente, ai sensi dell’art. 1130 n. 9 c.c., può chiedere all’amministratore di fornire un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
L’eventuale inottemperanza di tale obbligo da parte dell'amministratore, però, pur costituendo grave irregolarità ai fini della eventuale revoca giudiziale (art. 1129, comma 12, n. 7, c.c.), non incide sull'accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa creditoria azionata dal Condominio.
La consegna dell'attestazione relativa allo stato dei pagamenti da parte dell’Amministratore, infatti, non costituisce presupposto per la liquidità, la esigibilità e la prova della morosità da riscuotere.
Non solo, il singolo condomino non è neppure titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa, dato che il pagamento degli oneri relativi trova causa nella disciplina del condominio e non in un rapporto di natura contrattuale.
Quindi, il condomino, anche se subentrante, non può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali eccependo la mancata disamina della documentazione contabile.