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Assemblea in videoconferenza: in assenza di regolamento condominiale o di consenso scritto dei condomini è da annullare

Tribunale di Palermo, sentenza n. 1261/2023 e Tribunale di Napoli, sentenza n. 11490/2023

Davanti ai Tribunale di merito sempre più spesso si assiste a procedimenti instaurati dai condomini che lamentano la nullità o annullabilità delle assemblee tenute in videoconferenza.

Il Tribunale di Palermo ha affermato che l’articolo 66 delle disp. att. c.c. consente di svolgere le assemblee in via telematica, ma con il necessario e preventivo consenso della maggioranza dei condomini.

L’amministratore, quindi, prima di convocare l’assemblea in teleconferenza, deve avere il consenso espresso e scritto della maggioranza dei partecipanti per ogni singola riunione.

Questo anche se l’anzidetta norma nulla precisa in ordine alla forma del consenso preventivo, che però si ritiene debba essere espresso per iscritto, dovendo l’amministratore fornirne prova a tutti i partecipanti all’assemblea. Sul punto, sarebbe sufficiente una lettera semplice, una raccomandata, una mail o una pec.

Nel caso specifico l’amministratore non aveva provato il preventivo consenso della maggioranza dei condomini allo svolgimento telematico dell’assemblea, non potendosi desumere tale consenso da un comportamento tacito di coloro che avevano partecipato alla riunione condominiale.

Quindi, tutte le delibere assunte sono state annullate dal Tribunale palermitano.

Anche il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la delibera assembleare era viziata, perché assunta nel corso di assemblea svoltasi in parte in presenza ed in parte in videoconferenza (modalità mista), in assenza del preventivo consenso della maggioranza dei condomini ovvero di un’esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso, con conseguente annullamento della delibera.

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