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Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 29 giugno 2026, n. 22300

Assicurazione contro i danni – polizza condominiale

In tema di assicurazione contro i danni, qualora la polizza preveda una categoria generale di rischi indennizzabili (es. "danni da acqua") e l'assicuratore opponga una clausola di delimitazione del rischio che esclude, come "rischio non compreso", specifiche ipotesi (es. danni da usura o vetustà), tale clausola integra un fatto impeditivo del diritto all'indennizzo e costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Ne consegue che l'assicuratore, che se ne avvalga, è gravato del duplice onere di provare sia l'esistenza e il contenuto della clausola, sia il concreto ricorrere dei presupposti per la sua operatività, potendo l'assicurato limitarsi a dimostrare il titolo (polizza) recante la generale previsione di copertura del rischio.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19283

Assicurazione contro i danni – clausola “valore a nuovo”

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di "valore a nuovo" contenuta in una polizza furto autoveicoli non integra una "polizza stimata" ai sensi dell'art. 1908 c.c., poiché non comporta una stima negoziale e vincolante del valore del bene al momento della conclusione del contratto, ma costituisce uno strumento di determinazione oggettiva dell'indennizzo, che resta soggetto al principio indennitario e ai limiti del valore assicurato.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 11 maggio 2026, n. 13648

Assicurazione privata contro gli infortuni – Inquadramento del contratto

In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, tale contratto va inquadrato, anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni, nell'assicurazione contro i danni ex art. 1882 c.c., con conseguente piena applicabilità del principio indennitario e delle relative norme (artt. 1905, 1908, 1909, 1910, 1916 c.c.). Ne deriva che l'indennizzo non può superare il danno effettivamente subito, non è ammesso il lucro dell'assicurato e le clausole che di fatto trasformino l'assicurazione in scommessa sono incompatibili con la causa tipica del contratto.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382

Polizza vita: interpretazione della clausola che attribuisce l’indennizzo agli "eredi testamentari" o agli "eredi legittimi"

“Non è sindacabile in sede di legittimità, se operato con congrua motivazione e scevro dai soli gravi vizi logici oramai rilevanti dopo la novella dell'art. 360 c.p.c., l'accertamento con cui il giudice del merito stabilisca se l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, una volta che sia stato accertato, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2026, n. 6419

Circolazione stradale – assicurazione obbligatoria – responsabilità civile

In tema di assicurazione obbligatoria RCA, qualora il danneggiato alleghi e documenti, mediante attestazione della compagnia indicata dal responsabile, la mancata copertura assicurativa del veicolo danneggiante, risulta assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria verso l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In tal caso, in applicazione del principio di vicinanza della prova e avuto riguardo alla qualificata sfera di conoscibilità degli operatori professionali del settore assicurativo, grava sull'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa e valida polizza RCA, non potendosi esigere dal danneggiato una prova negativa di carattere diabolico circa l'inesistenza di qualunque copertura assicurativa.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 2 marzo 2026, n. 4692

Assicurazione della responsabilità civile (responsabilità sanitaria) – valutazione e liquidazione

La Corte di Cassazione ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola on claims made basis, la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato medesimo, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto. La Suprema Corte rammenta, infatti, come “non può... addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” e come relativamente al comportamento delle parti successivo alla conclusione del negozio giuridico, non può essere valorizzato il comportamento posto in essere da uno soltanto di essi, in difetto di altri e univoci indici di una volontà comune anche all'altro.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 26 febbraio 2026, n. 4321

Assicurazione della responsabilità civile – surrogazione assicuratore sociale estero

La surrogazione dell'assicuratore sociale estero nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., può estendersi al danno patrimoniale causato dal terzo responsabile, includendo spese mediche e indennità di malattia. La surrogazione non può eccedere l'effettivo danno causato e va liquidata secondo le norme del diritto interno applicabile al fatto illecito.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 14 gennaio 2026, n. 788

Assicurazione della responsabilità civile – infortuni non mortali – Interpretazione del contratto

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la somma assicurata esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente. Pertanto, se il contratto prevede che la misura standard dell'indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manca un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.