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Diritto fallimentareCorte d'Appello di Firenze, Sezione III, Sentenza, 9 giugno 2026, n. 2204

Contratto preliminare trascritto vendita di immobile di proprietà di una società di capitali poi fallita

La Corte d'Appello di Firenze ritiene che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, impedendogli, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta; ciò si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2, c.c. il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento.

Infine, la Corte d'Appello precisa che la Legge Fallimentare non prevede la necessità che la destinazione del bene ad abitazione principale rappresenti un elemento da indicare nel testo del contratto.


Diritto civileCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 4 giugno 2026, n. 18005

Comunione ereditaria - impossibile la divisione di immobili abusivi o difformi

In tema di scioglimento della comunione ereditaria o ordinaria, la regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato e la sua conformità oggettiva alle risultanze catastali costituiscono inderogabili condizioni dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica". Ne consegue che il giudice non può disporre la divisione giudiziale di un immobile abusivo o privo della documentazione attestante il completamento dell'iter di sanatoria, né in assenza delle menzioni e delle attestazioni di corrispondenza tra lo stato di fatto, i dati e le planimetrie depositate in catasto prescritte a pena di nullità dall'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985. Tali carenze documentali, integrando l'ipotesi di una nullità formale e assoluta poste a tutela di superiori interessi pubblicistici e di contrasto all'evasione fiscale, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, e precludono l'adozione di un provvedimento giurisdizionale che realizzi un effetto traslativo precluso alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 1° giugno 2026, n. 17208

Licenziamento disciplinare privo di preventiva contestazione

La mancanza della lettera di contestazione non integra la nullità del licenziamento disciplinare, ma determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare. La carenza di contestazione è quindi da equiparare all’insussistenza del fatto.