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Mediazione obbligatoriaTribunale di Verona, ordinanza 24 novembre 2023

Il Tribunale di Verona disapplica la normativa relativa al tentativo obbligatorio di mediazione in quanto in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

La vicenda riguarda il giudizio promosso da un cliente nei confronti del proprio legale per responsabilità professionale e inadempimento al contratto di prestazione d’opera professionale.

Il Tribunale di Verona ha ritenuto che la domanda avanzata dal cliente fosse soggetta al preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010, come sostituito dall’art. 7, lett. e) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), trattandosi di contratto d’opera.

Esaminata la norma all’esito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 150 del 24 ottobre 2023, però, l’ha ritenuta contrastante con i principi fondamentali della Unione Europea.

Il predetto Decreto Ministeriale, infatti, fra tutto, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria, comprensivi anche di quelli per l’assistenza difensiva obbligatoria.

Ad avviso del Tribunale, la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, così integrata, non rispetta i presupposti di compatibilità con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ciò, dato che la normativa in esame, prevedendo anche l’assistenza difensiva obbligatoria, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.

Il Tribunale di Verona, pertanto, ha disapplicato l’art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010.


Real EstateCorte di Appello di Ancona, Sez. I, 23 novembre 2023, n. 1701

Recesso del committente dal contratto di appalto: non è necessaria la prova dell’inadempimento dell’appaltatore

La Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che nel caso di recesso del committente, sia esso recesso legali ai sensi dell’art. 1671 c.c. sia esso recesso convenzionale ai sensi dell’art. 1373 c.c., il contratto di appalto si scioglie senza che il giudice debba procedere ad indagini sull’importanza e sulla gravità dell’inadempimento dell’appaltatore.

Tali indagini sono, invece, necessarie solo quando il committente chieda che l’appaltatore sia condannato al risarcimento del danno per inadempimento, anche se il committente ha esercitato il recesso dal contratto d’appalto.


LavoroCorte di Cassazione, sentenza n. 32418 del 22 novembre 2023

Reperibilità notturno - remunerazione

Ai fini retributivi, il periodo di reperibilità notturno può essere remunerato con una mera indennità e non con le maggiorazioni previste per lo straordinario, se in tale lasso temporale (di regola) non viene svolta alcun prestazione di lavoro effettivo.


LavoroCassazione, Sez. Lav., ordinanza del 22 novembre 2023, n. 32450

Appalto endoaziendale – caratteristiche - legittimità

La Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui un appalto endoaziendale può dirsi illegittimo ogniqualvolta l’appaltatore non provveda ad una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né assuma un concreto rischio economico, gestendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto.

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto.

Per la sentenza, detta situazione non si integra, invece, nell’ipotesi in cui l’appaltante eserciti solo i poteri di controllo sul risultato anche perché non può ritenersi preclusa al committente una verifica, secondo modalità predeterminate, dell'esecuzione del servizio appaltato.

Rinvenendo solo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità dell’appalto.


LavoroCon la sentenza n. 46855 del 22.11.2023, la Cassazione afferma che deve essere considerato penalmente responsabile del sinistro occorso al dipendente, il preposto che ha omesso di sospendere l’attività nonostante i rischi segnalatigli dal RLS.

Cassazione: responsabilità del preposto se non interrompe l’attività nonostante i rischi segnalati

In particolare, al medesimo viene imputato di aver fatto proseguire i lavori fino alla verificazione del sinistro, nonostante, il giorno precedente, fosse stato informato verbalmente dal RLS del cantiere della necessità di sospendere l’attività, stante l'assenza di idonee misure di sicurezza in cantiere contro la caduta dall'alto.

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rigetta il ricorso dell’imputato che aveva dedotto di non essere mai stato formalmente investito della qualità di preposto.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, nel caso di specie, tutti gli indici propendevano per la sussistenza di tale ruolo; l’imputato aveva il possesso di tutti i documenti relativi ai lavori; aveva ammesso di essere stato nominato responsabile del cantiere; disponeva di un'adeguata competenza tecnica, per aver ricevuto una formazione specifica da parte della società di cui era dipendente; era inquadrato nell'organigramma aziendale all'interno di un ufficio tecnico; era il referente diretto degli operai, al quale riferivano il lavoro svolto e prendevano direttive su quello da espletarsi; aveva fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere ed al piano di lavoro; era costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente relazionandosi con il committente.

Per la sentenza, a fronte di ciò, deve essere confermata la colpevolezza dell’imputato per aver omesso di sospendere l’attività nonostante i rischi segnalatigli; rischi che, poi, sono stati quelli che hanno portato al sinistro.


Diritto fallimentareCass. Civ., Sez. 1, 22.11.2023, n. 32455, Pres. Di Virigilio, est. Poletti

Fallimento – contratto di compravendita di immobile di proprietà di una S.r.l. concluso da amministratore già dichiarato fallito – opponibilità della carenza del potere rappresentativo

In tema di fallimento, sebbene sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell’amministratore fallito di una s.r.l., qualora quest’ultimo abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell’ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all’accertamento dell’insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell’avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell’apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte del terzo circa l’esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa nomina.


Real EstateTribunale Civile di Pavia, 20 novembre 2023 n. 1443

Il contratto di appalto o di fornitura tra privati non deve necessariamente essere stipulato in forma scritta

Il Tribunale di Pavia, aderendo all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha ritenuto che la conclusione di un contratto di appalto o di fornitura – nel caso di specie si trattava di vendita di mobili – tra privati può avvenire in qualsiasi forma, anche per fatti concludenti, non essendo necessaria né la forma scritta per la sua validità, né ai fini della sua prova.

In tal caso, quindi, la sussistenza del contratto potrà essere provata anche per testimoni, indizi ed elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.


LavoroCorte di Cassazione, sentenza n. 31790 del 15 novembre 2023

Potere disciplinare – invio diffida prima della procedura ex art. 7 Statuto Lavoratori

Non viola la procedura disciplinare di cui all’art. 7 Stat. Lav. il Datore di lavoro che, prima di procedere disciplinarmente nei confronti di un lavoratore responsabile di comportamenti inadeguati sul posto di lavoro gli invia una diffida. La diffida si manifesta infatti quale esercizio del potere direttivo, ed è l’inadempimento alla stessa, espresso con i comportamenti successivi, che porta all’attivazione del procedimento disciplinare, che può basarsi anche ai fatti antecedenti la diffida.

Nel caso specifico: un lavoratore si era reso colpevole di attenzioni ripetute e sgradite nei confronti delle colleghe e di un profondo disinteresse per il turbamento e il disagio provocato a queste dai continui ed inopportuni approcci e inviti. Il Datore di lavoro, prima di procedere disciplinarmente, aveva diffidato il Lavoratore a cessare tale atteggiamento ma, a fronte della prosecuzione del comportamento inopportuno, avviava la procedura disciplinare.


Risarcimento danniCorte d'Appello Cagliari, Sez. II Civile, sentenza 15 novembre 2023 n. 355

Circolazione stradale - Scontro tra veicoli - Accertamento della responsabilità civile per colpa di uno dei conducenti - Mancanza di superamento della presunzione del concorso di colpa

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Dovrà quindi essere accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.


Real EstateTribunale Civile di Pisa, sentenza n. 1426 del 14 novembre 2023

Il conduttore deve restituire l’immobile tinteggiato, se le parti lo hanno previsto nel contratto

Una interessante pronuncia del Tribunale di Pisa si sofferma sulla validità della pattuizione inserita in un contratto di locazione ad uso abitativo con la quale è stabilito che il conduttore, al momento del rilascio dell’immobile, debba provvedere alla tinteggiatura e stuccatura dei muri.

Tale previsione contrattuale, a detta del Tribunale, è da considerarsi legittima a seguito dell’abrogazione dell’art. 79 della Legge 391/1978 limitatamente alle locazioni abitative.

L’art. 1590 c.c. è da intendersi, dunque, norma derogabile dalle parti, che, nel disciplinare i rispettivi obblighi nel contratto di locazione, possono diversamente pattuire le conseguenze della condizione dell’immobile al momento della sua riconsegna.


LavoroCassazione Civile, Sez. Lav., sentenza del 14 novembre 2023 n. 31660

Giustificato motivo oggettivo di licenziamento: la ragione di contenimento dei costi deve essere effettiva e va valutata nella sua entità

Ai fini del controllo del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione di un unico posto di lavoro, diventa necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se vi sono ruoli comparabili.

Ciò non costituisce indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l'ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso "non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore" (principio già enunciato nella precedente Corte Cass. sentenza n. 25201 del 07/12/2016).


LavoroSul solco già tracciato da illustri precedenti, la Corte ribadisce che vige un tendenziale principio di divieto di licenziamento del lavoratore divenuto disabile, dovendo il datore cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli idonei a consentire al medesimo di svolgere la sua prestazione.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31471 del 13 novembre 2023

La materia della sopravvenuta in idoneità fisica del lavoratore deve essere trattata in base alla più recente normativa nazionale e comunitaria tesa a tutelare il dipendente che si trovi in condizioni di handicap nella nozione comunitaria del termine desumibile dalla direttiva numero 78 del 2000, sussistendo sia il presupposto oggettivo dell'attinenza della controversia alle condizioni di lavoro sia il fattore soggettivo dell'handicap; per la tutela del lavoratore che viene a trovarsi in una situazione di duratura menomazione che non lo ponga in situazione di uguaglianza con gli altri lavoratori, l'articolo 5 della citata direttiva prevede soluzioni ragionevoli con l'unica eccezione del caso in cui tali soluzioni richiedano da parte del datore un onere finanziario sproporzionato.

Non costituisce un giustificato motivo oggettivo la ragione meramente economica della ridotta produttività del lavoratore, sia in quanto la normativa prevede che il costo economico della conservazione del rapporto di lavoro resti a carico dell'imprenditore, sia in quanto la ridotta capacità produttiva rispetto a quella degli altri lavoratori impiegati in mansioni identiche verrebbe altrimenti a rappresentare una discriminazione.


Real EstateCorte di Cassazione Civile Sez. II, 13/11/2023, n.31431

Il preliminare di preliminare non dà diritto alla provvigione

Il c.d. "preliminare di preliminare", pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un "affare" idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.


Risarcimento danniCorte di Cassazione Civile Sez. II, 10/11/2023, n.31301

L'azione di responsabilità extracontrattuale può essere invocata solo se non ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità dell'appaltatore

Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti dall'art. 1669 c.c., e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.


Real EstateCorte di Cassazione, Sez. III, 09 novembre 2023 ordinanza n. 31276

Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento: il locatore ha diritto al risarcimento del danno successivo al rilascio dell’immobile?

La società proprietaria di un immobile, a seguito dello sfratto per morosità e del rilascio del bene, avevaha agito nei confronti del precedente conduttore, chiedendo che fosse condannato al risarcimento del danno per ogni mese di ritardo nella conclusione di una nuova locazione, per le concrete possibilità di locazione perse.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno rigettato la domanda risarcitoria, rilevando che la proprietaria non aveva dimostrato la perdita di possibili occasioni di locare l’immobile a causa della condotta del conduttore.

La proprietaria ha proposto ricorso per Cassazione, osservando che, secondo il principio di diritto già enunciato dalla Suprema Corte, sussiste il diritto risarcitorio, poiché il canone è da intendersi quale rendita che si ricava dalla locazione dell'immobile e non il compenso per la privazione del godimento diretto.

La Sezione Terza della Corte, a cui è stato assegnato il ricorso, rilevando un contrasto giurisprudenziale nella sezione, della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere la di una questione in ragione della rilevanza nomofilattica della seguente questione: se, in relazione alla risoluzione per inadempimento della locazione di immobili da parte del conduttore, è configurabile (e, in caso positivo, in quali termini) un risarcimento del danno successivo al rilascio, commisurato ai canoni che il locatore avrebbe potuto percepire fino alla scadenza del contratto.


Real EstateTribunale Civile di Frosinone, sentenza n. 1080 del 02 novembre 2023

Il committente perde il diritto alla detrazione fiscale al 110% a causa dei ritardi dell’appaltatore? L’impresa deve risarcire il danno subito dal committente

La sentenza in esame è tra le prime pronunce della giurisprudenza di merito, che affronta il tema del danno conseguente al mancato godimento delle detrazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020.

Nel caso di specie, il committente aveva stipulato un contratto di appalto per l’esecuzione di opere di efficientamento energetico, usufruendo della detrazione fiscale del 110%.

L’appaltatore non ha, però, rispettato né il termine contrattuale per l’esecuzione delle opere, né il termine fissato dalla legge (30.09.2022) per l’esecuzione del 30% dei lavori, determinando così la decadenza del committente dal beneficio fiscale del 110%.

Il committente si è dunque rivolto al Tribunale di Frosinone, per ottenere la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale, accogliendo la sua domanda, fra tutto ha condannato l’appaltatore al risarcimento del danno, pari alla differenza rispetto alla successiva e inferiore aliquota del 90% di detrazione usufruibile da parte del committente; il danno è dunque stato quantificato nel 10% del valore complessivo delle opere appaltate.


Real EstateIn caso di compravendita di un immobile sito in condominio, gli oneri condominiali per i lavori straordinari deliberati dall’assemblea devono essere pagati da chi, al momento della delibera, era il proprietario

Tribunale di Napoli, 2 novembre 2023, n. 10025

Questo, anche qualora i lavori straordinari vengano eseguiti successivamente alla compravendita.

L’obbligo contributivo, infatti, nasce alla data della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori straordinari.

Pertanto, l’acquirente potrà pretendere, salvo diverso accordo, che il venditore si faccia carico delle spese straordinarie.

La sentenza del Tribunale partenopeo si allinea alla giurisprudenza oramai unanime sul punto.


Diritto condominialeTribunale di Termini Imerese, 2 novembre 2023, n. 1184

Il condominio può validamente deliberare di posizionare i contenitori per la raccolta dei rifiuti in un’area condominiale, purché sia rispettato il regolamento comunale

La questione del posizionamento dei bidoni condominiali per la raccolta differenziata è spesso motivo di lite tra i condomini.

La vicenda origina dall’impugnazione da parte di un condomino della delibera assembleare, con la quale il condominio aveva deciso di posizione i bidoni per la raccolta dei rifiuti in una altra area cortilizia, vicino all’abitazione del condomino.

A seguito dell’espletamento di una consulenza tecnico d’ufficio e acquisito anche il parere del Comune, il Tribunale ha rigettato l’impugnazione del condomino, ritenendo che la delibera fosse valida; la collocazione dei bidoni, infatti, era aderente al regolamento comunale, vista l’osservanza della distanza minima fra i contenitori e gli alloggi.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 30054

Fallimento - Ammissione allo stato passivo – Art. 2467 cc – Nozione di finanziamento e relativo ambito

In tema di fallimento, ai fini dell’ammissione allo stato passivo, nella nozione di finanziamento dei soci a favore della società di cui all’articolo 2467 c.c., rientra ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito.


Diritto bancarioCorte di Cassazione, Prima Presidenza 26.10.2023, Pres. Est. Cassano

Sovraindebitamento - Privilegio processuale fondiario - Liquidazione controllata - Applicabilità - Ammissibilità del rinvio – Rinvio pregiudiziale

Sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla prima Sezione Civile della Corte di Cassazione per l’affermazione del principio di diritto in punto di applicabilità o meno del privilegio processuale del creditore fondiario nella liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati.


Diritto assicurativoGarante Privacy, provvedimento 26.10.2023

Assicurazione sulla vita – possibilità per gli eredi di conoscere i beneficiari

Con provvedimento del 26 ottobre 2023, il Garante per la protezione dei dati chiarisce che gli eredi o i chiamati alla eredità possono presentare alle assicurazioni istanza di accesso ai dati personali del terzo beneficiario di una polizza a lui intestata da parte del defunto/de cuius (ovviamente in vita) al fine di conoscerne l’identità, purché dimostrino due requisiti: un titolo/qualità/legittimità successoria e di avere pendente una causa ovvero di stare per instaurarla giudizialmente.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29427

I condomini non fanno un uso corretto dei contenitori per la raccolta differenziata? L’amministratore non è responsabile in solido con i singoli condomini

La vicenda origina dalla sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Roma all’amministratore di un condominio, per la violazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, nel quale è espressamente previsto l’obbligo dell'amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

In particolare, gli ispettori avevano verificato l'erroneo inserimento nei bidoni dei rifiuti differenziati.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, richiamando un proprio precedente, che l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale.

L’amministratore, infatti, può essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi.

Tale solidarietà non può essere fondata neppure sull’art. 6 della L. 689/1981 (che disciplina la solidarietà in caso di illecito amministrativo), dato che l’amministratore ha la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

All’esito la Suprema Corte, disapplicando il regolamento comunale del Comune di Roma nella parte in cui sanziona il mancato rispetto dell’amministratore di condominio agli obblighi di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori dei rifiuti, ha cassato la sentenza impugnata e annullato le determinazioni dirigenziali opposte.


Diritto condominialeCorte di Cassazione Civile Sez. II, 24/10/2023, n.29511

Responsabilità Amministratore Condominio – violazione regolamento condominio

L'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'articolo 6, della legge 689/1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.


LavoroCorte di Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2023 n. 29337

Il rifiuto del full time giustifica il licenziamento se il part time è diventato inutile per l’azienda

La dipendente amministrativa di un’impresa era stata licenziata a seguito del suo rifiuto a trasformare il proprio orario di lavoro da part time a tempo pieno. In sede di impugnazione giudiziaria del licenziamento, la lavoratrice aveva, tra l’altro, invocato la norma di legge secondo la quale il rifiuto del full time o del part time non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento. La Cassazione ribadisce al riguardo che il rifiuto della modifica dell’orario di lavoro non giustifica, di per sé, il licenziamento per g.m.o., ma solo se associato all’inutilizzabilità del part time per l’impresa, a fronte di un incremento stabile dell’attività o di una nuova organizzazione aziendale; ricordando pertanto il doppio onere probatorio che grava in proposito sul datore di lavoro: l’effettività delle ragioni addotte per l’incremento dell’orario lavorativo e l’inutilizzabilità della prestazione con l’orario precedente, oltre naturalmente all’assenza di alternative organizzative al licenziamento.