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Diritto bancarioCassazione civile sez. I, 12/05/2023, n.12993

Sui termini entro cui il correntista può richiedere alla Banca la documentazione del proprio conto corrente prima di avviare un contenzioso

Citiamo una recente sentenza.

In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 18 aprile 2023, n.10294

Soggiace all’ordinaria prescrizione decennale l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.


Diritto bancarioCorte d'Appello Firenze, Sez. II, sentenza 14 aprile 2023, n. 765

Contratto di mutuo - Metodo alla francese - Interessi calcolati sulla quota capitale via via decrescente - Assenza di anatocismo

In tema di contratto di mutuo, il metodo di ammortamento c.d. "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo.


Agenti di commercioCassazione Civile Sez. II, 31 marzo 2023, n.9064

L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione non è soddisfatto dal fatto che il preponente non ha adempiuto agli obblighi informativi

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Poiché il diritto dell’agente alla provvigione scaturisce dagli affari conclusi per il tramite dell’agente, è necessari che questi indichi, con elementi sufficienti a consentire l’identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi per suo tramite. Tale prova non può nemmeno essere assolta con la mera produzione degli ordini accolti.


Agenti di commercioCorte Giustizia UE Sez. III, 23/03/2023, n. 574

Nell'indennità devono essere ricomprese le provvisioni che avrebbe percepito dopo l'estinzione del contratto

L'art. 17, par. 2, lett. a), della direttiva 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell'indennità prevista all'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.


Diritto fallimentareSentenza n. 18/2023 RG n. 4630/2021 Tribunale di Monza, Sez. I, Giudice Dott. De Giorgio Davide

Azione revocatoria e fondo patrimoniale

Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Sulla costituzione di fondo patrimoniale da parte di socio accomandatario – Mancata instaurazione procedimento di mediazione – Legittimazione attiva dell’istituto di credito che vanta ipoteca - Sussistenza requisiti – Accoglimento

Oggetto

Azione revocatoria avviata avverso la costituzione di fondo patrimoniale da parte del socio di una società in accomandita semplice e relativo coniuge in epoca anteriore all’avvio dell’azione monitoria da parte di istituto di Credito che vanta decreto ingiuntivo definitivo in forza del quale è stata iscritta ipoteca sui beni di proprietà del socio.

Eccezioni preliminari (rigetto)

Rigetto della domanda presentata dai Convenuti per improcedibilità dell’azione per omessa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria poiché l’azione revocatoria non rientra fra le controversie per cui è previsto l’avvio di tale esperimento (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 25855 del 23.09.2021).

Rigetto della domanda sul difetto di legittimazione dell’Istituto di Credito che vanta ipoteca sul bene iscritta successivamente all’atto dispositivo e alla relativa trascrizione, stante la preclusione all’esecuzione sul compendio immobiliare a causa del predetto atto.

Sui requisiti azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (sussistenza)

Esistenza del credito in epoca anteriore all’atto di disposizione. Nell’azione revocatoria, per la sua esperibilità rileva la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, idonea a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del 19.02.2020, Cass., Sez. 3, sentenza n. 3676 del 15.02.2011).Presenza del requisito dell’eventus damni: con l’atto di disposizione per cui è causa, il debitore ha causato un pregiudizio al creditore nell’azione di recupero. Non è richiesto che l’atto compiuto determini la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto che con il compimento dell’atto l’azione è resa più incerta o difficile (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007). L’onere di provare l’insussistenza di tale rischio è a carico del Convenuto.carattere gratuito dell’atto di disposizione (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 9192 del 02.04.2021).sussistenza dell’elemento psicologico in capo alle parti dell’atto di disposizione e della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Parte Convenuta quale socio amministratore e legale rappresentante non poteva ignorare il pregiudizio arrecato alla creditrice con l’atto dispositivo per cui è causa e le circostanze del caso sulla costituzione del fondo, in assenza delle ragioni alternative che ne avessero reso necessaria, o almeno opportuna, la costituzione, inducono a ritenere che l’atto fosse finalizzato con ogni probabilità proprio a pregiudicare la possibilità per l’istituto di procedere esecutivamente sulla casa familiare (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13343 del 30.06.2015). Tale requisito sussiste anche in capo al terzo beneficiario stante la natura gratuita dell’atto di disposizione. (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 12045 del 17.05.2010)

Accoglimento domanda: Per effetto di quanto sopra, il Tribunale di Monza, visto l’art. 2901 c.c., ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’Istituto di credito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai debitori, ordinando l’annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell’atto pubblico di costituzione del fono, con condanna alla rifusione delle spese processuali di lite.


Diritto bancarioTribunale di Asti, Sez. I, 25.1.2023, n. 39

La disciplina antiusura e quella consumeristica si applicano ai contratti di finanziamento sottoscritti con un consumatore

Nei contratti di finanziamento, con riferimento alla posizione della parte che riceve il prestito, va precisato che se queste è “consumatore” sarà applicabile, oltre alla disciplina relativa alla normativa antiusura, anche la tutela prevista dal codice al consumo.