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Real EstateIn tema di pignoramento di immobili locati, se si verifica l’automatica cessazione della locazione, l’aggiudicatario del bene deve corrispondere al conduttore l’indennità per la perdita di avviamento, mentre il conduttore deve corrispondere il canone di locazione fino al rilascio.

Cassazione Civile Sez. III, 24 luglio 2023, n. 22166

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora l'immobile venga pignorato prima che si sia consumata la possibilità di esercizio della facoltà di disdetta immotivata alla seconda scadenza contrattuale e non abbia luogo la provocazione della rinnovazione della locazione tramite la necessaria autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dall'art. 560 c.p.c., così verificandosi alla scadenza l'automatica cessazione della locazione, si deve ritenere che al conduttore, se ne ricorrano i presupposti, spetti l'indennità di cui all'art. 34 legge equo canone.

Ne consegue che l'acquirente dell'immobile in forza di decreto di trasferimento intervenuto prima della cessazione della locazione è tenuto a corrispondere l'indennità per la perdita di avviamento e la debenza della stessa quale condizione per il rilascio esclude che il conduttore sia tenuto alla corresponsione del maggior danno fino al rilascio, essendo invece tenuto solo a corrispondere l'ammontare di quanto dovuto a titolo di canone.


Diritto fallimentareCassazione Civile, 21 luglio 2023, n. 21864

Concordato preventivo in continuità

L’accesso a tale procedura è possibile solo in funzione del mantenimento in vita dell’attività e dei valori aziendali; non ricorre qualora, al momento della domanda, l’attività d’impresa risulti insussistente in quanto cessata.


LavoroTrib. Lav. Milano, sent. n. 2692 del 19/07/2023 Giud. Dott.ssa Saioni

Trib. Lav. Milano, sent. n. 2692 del 19/07/2023 Giud. Dott.ssa Saioni

Al fine di ottenere una pronuncia favorevole in punto di effettiva violazione dell’art. 36 della Costituzione, non ci si può limitare al richiamo di un unico CCNL che prevede condizioni economiche migliori per i lavoratori dallo stesso disciplinati, dovendo invece essere considerato un più ampio spettro di ipotesi, sia dal punto di vista della contrattazione collettiva che in relazione all’intero sistema retributivo ed in ogni caso il sindacato CISAL, firmatario del CCNL Servizi Ausiliari, è compreso tra i sindacati maggiormente rappresentativi. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato le pretese dei Lavoratori che avevano richiesto il trattamento economico di cui al CCNL Trasporti Logistica in luogo del CCNL Servizi Ausiliari (Cisal) applicato al rapporto, sostenendo che Cisal non fosse un sindacato maggiormente rappresentativo e che il trattamento riconosciuto non fosse rispettoso del dettato costituzionale perché insufficiente ad assicurare un’esistenza dignitosa del lavoratore e della sua famiglia).


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 18 luglio 2023, n. 20888

La delibera, approvata a maggioranza, con la quale il condominio incrementi solo per alcuni condomini le spese di gestione dell’impianto di ascensore è nulla. Le successive delibere di ripartizione di spesa sono, invece, annullabili

È nulla la deliberazione dell'assemblea di condominio approvata a maggioranza con cui si stabilisca, per una unità immobiliare adibita ad uso ufficio ed in ragione dei disagi da essa provocati, un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, in quanto la modifica del criterio legale dettato dall'art. 1124 c.c. (il quale già consente di tener conto del più intenso uso in proporzione all'altezza dei piani) richiede il consenso di tutti i condomini, e perciò una convenzione, non essendo comunque applicabile alle spese per il funzionamento dell'ascensore il criterio di riparto in base all'uso differenziato previsto dal comma 2 dell'art. 1123 c.c. Le successive deliberazioni, che ripartiscano le spese dando esecuzione a tale criterio illegittimamente dettato dall'assemblea, sono, peraltro, annullabili, e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c..


Diritto bancarioLa Corte di Cassazione prenderà posizione sul valore probatorio degli estratti conto non cartacei stampati tramite il servizio home banking, sull’attribuzione di autenticità della videata, nonché sulla forma e sulla modalità con cui la Banca potrà contestare il documento estratto tramite l’home banking.

Cassazione Civile Sez. I, ordinanza interlocutoria 17 luglio 2023 n. 20459

La Sezione Prima civile della Corte di Cassazione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza la questione riguardante il regime giuridico e il valore probatorio degli estratti di conto corrente non trasmessi dalla banca, ma stampati direttamente dal cliente tramite servizio di “home banking”.

La Corte ha, infatti, rilevato che non si si rinvengono precedenti specifici della Cassazione sulla valenza probatoria degli estratti non cartacei, stampati dallo stesso archivio della banca, tramite il servizio di home banking e che è assolutamente ragionevole, stante la sempre maggiore diffusione di tale servizio telematico, che la questione potrà riproporsi in altre controversie.

Non solo, la Corte ha ritenuto necessario anche verificare:

  • l'utilizzabilità, anche per la copia telematica dell'estratto conto, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito;
  • la possibilità di attribuire autenticità alla videata in sé, o solo mediante ulteriori accorgimenti, individuandone, eventualmente, le tipologie;
  • la forma e la portata delle contestazioni che la banca è tenuta a muovere nei confronti di un siffatto documento di origine telematica.

La questione è certamente di significativa rilevanza, vista la diffusione degli strumenti telematici e la smaterializzazione degli estratti del conto corrente, che non vengono spesso più inviati al correntista in formato cartaceo.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 14 luglio 2023, n. 20345

Il risarcimento del danno non patrimoniale è configurabile anche nei confronti degli enti collettivi

In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 14/07/2023, n.20387

Titoli di Credito – Per esercitare l’azione causale il possessore del titolo deve promuovere l'offerta reale con il deposito del titolo in cancelleria

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2018

Ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, l'offerta reale dell'assegno bancario ed il suo deposito presso la cancelleria del giudice competente costituiscono entrambi requisiti di proponibilità della domanda che il possessore del titolo, che intenda esercitare l'azione causale, è tenuto ad osservare onde tutelare il debitore dal rischio del contemporaneo esperimento, da parte di diversi creditori, dell'azione cambiaria e di quella causale e consentirgli di conservare le eventuali azioni di regresso fondate sul titolo, sicché l'inosservanza di tali adempimenti, non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del debitore, non ostacola l'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore, venendo in tal caso meno il pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo. (Nella specie, il suddetto principio è stato esteso dalla S.C. anche al caso di azione fondata su un'anticipazione bancaria in conto corrente concessa a fronte della girata di un assegno bancario).


LavoroCassazione ordinanza 19514 del 10 luglio 2023

Il Condominio non è responsabile solidalmente con il Datore di Lavoro / Appaltatore per i debiti contributivi in favore dei Lavoratori operanti nel condominio in forza di contratto di appalto di pulizie, non esercitando attività di impresa

È di indubbio rilievo l’orientamento della Cassazione espresso nella ordinanza 19514/2023 depositata il 10 luglio e relativo al caso di due dipendenti della ditta di pulizie che lavorano in un condominio e che avevano denunciato il datore di lavoro per contributi Inps non versati. L’istituto di previdenza pretendeva la somma dal condominio perché non vi aveva provveduto la Srl presso la quale le due lavoratrici risultavano impiegate.

Nei giudizi di merito il Tribunale aveva accolto il ricorso del condominio avverso il verbale di accertamento ispettivo notificato dall’Inps, mentre la Corte d’appello lo aveva rigettato e riteneva che il condominio fosse tenuto a pagare.

La Cassazione cassa invece la pronuncia ed esonera dalla solidarietà il condominio in base alle seguenti motivazioni: il datore di lavoro che, in alternativa all’imprenditore, è responsabile solidale in base all’articolo 29 del Dlgs 276/ 2003, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l’attività oggetto dell’appalto viene eseguita ovvero il condominio. Tale disposizione individua, infatti, il debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro escludendo la persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. Il condominio, precisa la Cassazione, non svolge attività d'impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condòmini (Cassazione 177/2012; Cassazione sezioni unite 10934/2019) perché è un ente di gestione dei beni comuni. Pertanto, in capo al condominio, non sussistono i presupposti di operatività dell’obbligo di solidarietà.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, ordinanza interlocutoria 7 luglio 2023 n. 19394

La Corte di Cassazione si pronuncerà sull’idoneità di una semplice e-mail a fungere da prova scritta di un contratto di assicurazione o di una estensione di polizza

La Sezione terza civile della Suprema Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di diritto concernente l’idoneità della e-mail a fungere da “prova scritta” del contratto di assicurazione.

La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a un furto di un rimorchio formulata da un assicurato, alla quale la Compagnia aveva negato la copertura.

L’assicurato ha contestato di aver ottenuto, prima del furto, l'estensione della polizza anche per questo tipo danno, come sarebbe dimostrato dallo scambio di e-mail in tal senso intercorso fra la società di brokeraggio, a cui si era affidato l’assicurato, e la Compagnia.

A seguito di una prima pronuncia da parte del Tribunale di Milano favorevole per l’assicurato, la Corte d’Appello di Milano, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto, fra tutto, che l’estensione della polizza non era stata oggetto di un documento scritto “tradizionale” e che, in caso di contratto da provarsi per iscritto, come quello di assicurazione, lo scambio di mail non potrebbe ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona.

L’assicurato ha impugnato la sentenza di secondo grado e la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso pongano la questione di diritto concernente l'idoneità della e-mail a fungere da "prova scritta" ai sensi dell'art. 1888 c.c. e, pertanto, ha disposto l’esame del ricorso in pubblica udienza., rilevando che la questione, nella sua specificità, non risulta essere stata in precedenza esaminata dalla Cassazione.

Attendiamo, dunque, la pronuncia considerata l’importanza e possibile portata rivoluzionaria in tema di contratti assicurativi.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 06/07/2023, n.19202

Responsabilità precontrattuale e condizioni per l’estensione del risarcimento al pregiudizio legato alla rinuncia a stipulare un contratto diverso

La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.


LavoroCassazione Civile Sez. Lav., 05/07/2023, n.19023

La competenza territoriale nel lavoro subordinato in smart working, l'importanza del collegamento oggettivo o soggettivo con l'organizzazione aziendale

Al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa occorre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale. Quando, come nella fattispecie in esame, l'attività di smartworking si è atteggiata unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere fungibilmente espletata in diverse abitazioni, senza però l'allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede ove il lavoratore era addetto.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 30/06/2023, n.18591

Presentazione domanda di ammissione in pendenza di giudizio

Inammissibile la nuova domanda di insinuazione formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito

In tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 22/06/2023, n. 17949

Revocatoria fallimentare: affinché vi sia anomalia del pagamento non basta il semplice mutamento delle condizioni del pagamento stesso

Nella disciplina dell'azione revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento.

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Diritto assicurativoIl regime probatorio nell'ipotesi di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, prevede che il danneggiato debba dimostrare che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia stato identificato, e che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza

Tribunale Benevento Sez. I, 21 giugno 2023, n. 1400

Nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose, e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.


LavoroCassazione Civile Sez. Lav., 20/06/2023, n. 17627

Differenza tra appalto e somministrazione di manodopera

La somministrazione di lavoro si distingue dall'appalto per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore: nel contratto di appalto l'organizzazione può risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché dall'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa, elementi entrambi estranei alla somministrazione (fattispecie relativa all'accertamento di illegittima interposizione di manodopera svolta da un fattorino, impiegato presso Poste Italiane spa, ma dipendente di una società terza legata alla prima da un contratto di appalto).


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 16/06/2023, n.17385

Sulla responsabilità del mediatore in caso di mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di agibilità dell'immobile

Il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare. Una responsabilità del mediatore può porsi, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di agibilità, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 12/06/2023, n.16633

Violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente, lesione del diritto alla salute e violazione del diritto all'autodeterminazione

La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi (nella specie, relativa alla richiesta da parte di un paziente della condanna al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali causati da un errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di un'ernia discale, nonché di quelli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione per mancanza del consenso informato, dato l'aggravamento, nei mesi successivi alle dimissioni, della sintomatologia dolorosa che l'aveva spinto ad effettuare l'intervento in questione, è stata ritenuta fondata la pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, per la mancanza di prova che fosse stata fornita all'istante adeguata e completa informazione anche sulle possibili complicanze dell'intervento pur correttamente eseguito).


Real EstateIl Giudice delegato, in una procedura fallimentare, può ordinare la cancellazione di un’iscrizione ipotecaria, ex art. 108 comma 2 L.f., in caso in cui il curatore, dopo essere subentrato nel preliminare trascritto, stipuli un atto di compravendita relativo a un immobile ad uso abitativo, destinato a essere l'abitazione principale dell'acquirente? La parola, forse, alle Sezioni Unite.

Cassazione Civile Sez. I, ordinanza interlocutoria 8 giugno 2023 n. 16166

La Sezione Prima della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti della causa al Primo Presidente per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’importanza della seguente questione: se l’art. 108, comma 2, L.fall., in ordine alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, sia applicabile anche alla vendita attuata in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare, in cui il curatore sia subentrato ex lege in applicazione del disposto dell’art. 72, comma 8, L.fall.

La vicenda trae origine da un provvedimento assunto nell’ambito di una procedura concorsuale monzese, con il quale il Giudice Delegato: (i) aveva autorizzato il curatore fallimentare a subentrare nel contratto preliminare, stipulato dalla società cooperativa in bonis, di assegnazione in proprietà e in proprietà superficiaria di porzioni di immobili, costituenti abitazione principale, a un socio della cooperativa edilizia e (ii) aveva disposto la cancellazione dei gravami insistenti sul bene da trasferire, tra cui l'ipoteca iscritta a favore di una Banca, la quale aveva ceduto il credito ad altra società.

Il provvedimento del Giudice Delegato è stato reclamato dalla società cessionaria del credito, la quale ha allegato che l’acquirente aveva già versato alla cooperativa, poi, fallita, il prezzo della vendita e ha sostenuto che il Giudice Delegato non avrebbe potuto disporre la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 108, comma 2, L.fall., dato che il trasferimento dell’immobile non era avvenuto all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima.

Il Tribunale di Monza ha rigettato il reclamo della società cessionaria, ritenendo che il trasferimento in forme privatistiche rimane comunque una vendita fallimentare. Diversamente, non verrebbe adeguatamente tutelato l’interesse dell’acquirente a comprare un immobile, destinato a costituire abitazione principale, libero da pesi, tra cui l’ipoteca in questione.

La società cessionaria ha impugnato il provvedimento monzese avanti alla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che sulla questione si rinvengono precedenti non uniformi da parte della Sezione Terza, come pure nella giurisprudenza di merito.

Non solo, la Corte ha rilevato anche l’importanza della questione, che si risolve in un conflitto fra diritto all'esecuzione del preliminare di vendita trascritto e diritto di prelazione e sequela del creditore ipotecario (o, se si preferisce, tra diritto alla casa e diritto al credito), conflitto che assume carattere di particolare delicatezza nell'economia, familiare o d'impresa, dei soggetti coinvolti ove si consideri il rischio, a seconda della soluzione che si intenda preferire, per l'uno di vedere vanificato il prezzo corrisposto ante fallimento, per l'altro di perdere, nei fatti, la garanzia del proprio diritto di credito.

Dato che il tema appena descritto involge una questione di massima di particolare importanza, che vede contrapposti diritti di rilievo costituzionale, e particolare delicatezza per i soggetti coinvolti, la Sezione ha rimesso gli atti della causa al Primo Presidente per la valutazione di una eventuale pronuncia delle Sezioni Unite.

Si è in attesa di conoscere il prosieguo della vicenda, che potrebbe certamente portare a significative e importanti pronunce.


Real Estate

Interessante ordinanza del Tribunale di Monza in tema di sfratto per morosità ad uso non abitativo

Se il conduttore sana la morosità esistente al momento della notifica dell’intimazione di sfratto ma non la morosità successiva, è comunque impedita l’emissione dell’ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni del convenuto.
Pubblichiamo una recentissima ordinanza resa dal Tribunale di Monza in un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile a uso commerciale, con la quale è stata respinta l’istanza ex art. 665 c.p.c. presentata dal locatore, poiché la morosità di cui all’art. 663 comma III c.p.c. è quella indicata nell’intimazione di sfratto e non quella successivamente maturata.


Real EstateCassazione civile sez. III, 24/05/2023, n. 14446

Cassazione Civile Sez. III, 24/05/2023, n. 14446

Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo).


Risarcimento danniTribunale Sulmona Sez. I, 24 maggio 2023, n.131

Risarcimento ai familiari della vittima - riduzione in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé stesso

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima determina la sua cooperazione nella causazione dell'evento. Ai sensi dell’art. 2054 c.c., il conducente tenuto a risarcire il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, in quanto il comportamento del trasportato non interrompe il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno né tantomeno integra un valido consenso alla lesione ricevuta. Nel caso in cui la morte sia stata provocata anche da lesioni che il trasportato non avrebbe potuto evitare neppure attraverso l'utilizzo delle cinture, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso.


Real EstateCassazione Civile Sez. III, 22/05/2023, n. 14067

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 alla cessione d'azienda

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 alla cessione d'azienda, al cessionario non è consentito l'esercizio dell'azione di risoluzione ovvero di riduzione del canone, previsti dall'art. 1578 c.c. per l'ipotesi che la cosa locata, al momento della consegna, presenti vizi non noti o facilmente riconoscibili che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito per il conduttore, difettando in detta ipotesi il presupposto primo per l'applicabilità dell'art. 1578 c.c., e cioè la consegna della cosa dal locatore al conduttore.


Risarcimento danniTribunale Torino Sez. IV, 19 maggio 2023, n.2115

Risarcimento dei danni causati da veicolo non identificato – onere della prova in capo al danneggiato

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e il nesso causale con la condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.


Agenti di commercioCassazione Civile Sez. Lav., 17/05/2023, n.13528

L'agente alla cessazione del rapporto di agenzia non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia

Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.