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Lavoro Sentenze

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 31471 del 13 novembre 2023

Sul solco già tracciato da illustri precedenti, la Corte ribadisce che vige un tendenziale principio di divieto di licenziamento del lavoratore divenuto disabile, dovendo il datore cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli idonei a consentire al medesimo di svolgere la sua prestazione.

La materia della sopravvenuta in idoneità fisica del lavoratore deve essere trattata in base alla più recente normativa nazionale e comunitaria tesa a tutelare il dipendente che si trovi in condizioni di handicap nella nozione comunitaria del termine desumibile dalla direttiva numero 78 del 2000, sussistendo sia il presupposto oggettivo dell'attinenza della controversia alle condizioni di lavoro sia il fattore soggettivo dell'handicap; per la tutela del lavoratore che viene a trovarsi in una situazione di duratura menomazione che non lo ponga in situazione di uguaglianza con gli altri lavoratori, l'articolo 5 della citata direttiva prevede soluzioni ragionevoli con l'unica eccezione del caso in cui tali soluzioni richiedano da parte del datore un onere finanziario sproporzionato.

Non costituisce un giustificato motivo oggettivo la ragione meramente economica della ridotta produttività del lavoratore, sia in quanto la normativa prevede che il costo economico della conservazione del rapporto di lavoro resti a carico dell'imprenditore, sia in quanto la ridotta capacità produttiva rispetto a quella degli altri lavoratori impiegati in mansioni identiche verrebbe altrimenti a rappresentare una discriminazione.

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