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Circolare - Pubblicazione Decreto Milleproroghe

  • Pubblicato il:  1 marzo 2023
  • Categoria:   Circolari

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe).

Qui di seguito in sintesi le novità in materia di lavoro (che tengono conto delle modifiche introdotte dalla Legge in sede di conversione:

Lavoratori somministrati (Articolo 9, comma 4-bis)

La legge 14/2023 rinvia di un ulteriore anno, al 30 giugno 2025, il termine entro il quale le imprese potranno utilizzare per periodi superiori ai 24 mesi lavoratori somministrati.

Si tratta dell’ennesimo intervento di proroga della scadenza temporale per gli impieghi oltre i 24 mesi dei lavoratori in missione a tempo determinato presso le aziende utilizzatrici, assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro. La precedente proroga era stata disposta con la legge n. 51/2022, di conversione del cd. decreto Ucraina (decreto-legge n. 21/2022).

Smart working per fragili e genitori di figli under-14 (Articolo 9, commi 4-ter e 5-ter)

La legge di conversione proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 lo smart working per i lavoratori fragili appartenenti al settore pubblico e privato e, solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, estende fino al 30 giugno (solo però nel settore privato) il diritto dei genitori di un figlio minore di anni 14 di rendere la prestazione con modalità di lavoro agile.

Nello specifico:

1. Fino al 30 giugno 2023 ai lavoratori dipendenti del pubblico o del privato affetti dalle patologie e dalle condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022 (tra cui immunodeficienze, patologie oncologiche trattate con farmaci immunosoppressivi, pazienti trapiantati o in attesa di trapianto), il datore di lavoro dovrà assicurare di poter lavorare in modalità agile, anche con una diversa mansione, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro, senza decurtazione della retribuzione. Per la collocazione in smart working di questi lavoratori non è necessario l’accordo individuale (comma 4-ter).

2. Viene ripristinata la disposizione, scaduta al 31 dicembre 2022 e non prorogata dalla Legge di Bilancio, che attribuiva il diritto allo smart working ai dipendenti privati genitori di almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, a condizione che non vi sia nel nucleo familiare un altro genitore che non lavora o gode di strumenti di sostegno al reddito per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa. La previsione rimane temporanea, con scadenza al 30 giugno 2023. Tuttavia, a differenza che per i “fragili”, il diritto per i genitori lavoratori è espressamente condizionato alla compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione.

Quest’ultimo “ripescaggio” coinvolge anche la categoria dei lavoratori per i quali il medico competente attesta la condizione di maggior rischio di contagio Covid, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta durante la pandemia.

Fondo Nuove Competenze (Articolo 22-quater)

La legge di conversione del “Milleproroghe” dispone una proroga all’utilizzo del Fondo nuove competenze anche per gli accordi sottoscritti nel 2023.