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Come calcolare il danno biologico da invalidità macropermanente Si applica la nuova Tabella Unica Nazionale (T.U.N.)?

La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, n. 8630 del 7 aprile 2026, Est. Dott. Vincenti, ha risolto il dubbio relativo all’applicazione retroattiva, o meno, della T.U.N. - Tabella Unica Nazionale ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private anche a fatti antecedenti il 5 marzo 2025, e per vicende di responsabilità diverse rispetto ai sinistri stradali ed agli errori medici. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano (ordinanza n. 4915 del 18 luglio 2025, est. Pres. Dott. D. Spera). La Suprema Corte ha affermato l’applicazione retroattiva della T.U.N., con il seguente principio di diritto:  «la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.». Ne deriva, quindi, la piena e distinta applicabilità delle tabelle di legge sulla liquidazione dei danni in corso e sui meccanismi risarcitori nazionali, rendendo le tabelle pretorie di applicazione eccezionale. In particolare, ecco le applicazioni concrete della T.U.N.: Applicazione retroattiva (ovvero “generalizzata in via indiretta) : La T.U.N. può essere applicata anche a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (verificati prima del 05.03.2025), non come norma retroattiva in senso stretto, ma come criterio equitativo attuale di liquidazione, purché il Giudice motivi adeguatamente eventuali scostamenti; Responsabilità anche se estranea ai sinistri stradali e sanitari : La T.U.N. trova applicazione generalizzata come parametro equitativo, anche in ambiti diversi da quelli previsti dalla normativa primaria, quali ad esempio: la responsabilità da fatto illecito comune ovvero gli infortuni in contesti non coperti dal perimetro tipico dell’art. 138 C.A.P. (danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). Con la conseguenza che la T.U.N. viene elevata a criterio generale di razionalizzazione della liquidazione del danno alla salute, con l’effetto di rafforzare l’uniformità delle decisioni su tutto il territorio nazionale, la prevedibilità del risarcimento (superando le discrepanze derivanti dall’uso di tabelle pretorie locali), il controllo sulla motivazione giudiziale e la coerenza del sistema della responsabilità civile, offrendo un parametro equitativo conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c. Il Giudice potrà, dunque, discostarsene “eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.

Il licenziamento per sospetto

In Germania il licenziamento disciplinare è disciplinato in modo completamente diverso rispetto all’Italia. In Germania non esiste né un articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, né un corrispondente procedimento disciplinare. L'unico tipo di licenziamento che va più o meno in questa direzione è in Germania il cosiddetto licenziamento per sospetto, ovvero il licenziamento che si basa su un sospetto, non su un fatto. In questo caso la giurisprudenza ha stabilito una sistematica in qualche modo simile a quella dell'art. 7: il lavoratore deve essere ascoltato prima del licenziamento. Se al sospetto si aggiungono circostanze oggettive e imperative e tali circostanze rendono altamente probabile un fatto da parte del lavoratore, allora è possibile procedere al licenziamento. Le differenze nel diritto di licenziamento portano sempre agli stessi errori: o i datori di lavoro tedeschi in Italia licenziano senza rispettare l’articolo 7, oppure i datori di lavoro italiani in Germania iniziano a sentire il lavoratore utilizzando il “tipo” di licenziamento sbagliato. Entrambi i casi comportano costi notevoli.

Garante: sì ad accesso alle proprie email dopo la fine del rapporto lavoro

Il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali. È quanto ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali accogliendo il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa, che aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc. La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell’ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti “strettamente personali”, escludendo quelli legati all’attività lavorativa. Secondo il Garante, il diritto di accesso riguarda tutti i dati personali, comprese le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato. Non è quindi legittimo selezionare preventivamente i contenuti da fornire né limitarli o oscurarli sulla base della distinzione tra ambito personale e professionale. L’Autorità ha inoltre rilevato criticità nella gestione dei dati, in particolare per la mancanza di trasparenza nelle informative e per i tempi di conservazione delle e-mail (5 anni) e dei dati di navigazione (12 mesi), ritenuti non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate. Per le violazioni accertate è stata inflitta una sanzione di 50mila euro. Il Garante ha inoltre ordinato di consentire l’accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e policy interne alla normativa privacy. (Fonte: Newsletter Garante del 15 aprile 2026)

CCNL metalmeccanici: contributo straordinario di 30€ con il rinnovo

A seguito del rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici (siglato il 22 novembre 2025 e valido fino al 30 giugno 2028), sono previsti alcuni adempimenti che riguardano direttamente aziende e lavoratori. In particolare, i sindacati firmatari – Fim, Fiom e Uilm – hanno richiesto ai lavoratori non iscritti al sindacato un contributo straordinario. Si tratta di una quota di 30 euro all’anno , prevista per il 2026, 2027 e 2028 , che verrà trattenuta direttamente nella busta paga del mese di giugno. Attenzione: il contributo non è automatico : ogni lavoratore potrà infatti scegliere se accettare o rifiutare la trattenuta. Le aziende sono quindi tenute a: informare i lavoratori tramite comunicazione in bacheca (già prevista tra febbraio e aprile 2026); consegnare, insieme alla busta paga di aprile 2026, un modulo per esprimere la propria scelta; raccogliere i moduli firmati entro il 15 maggio 2026 ; comunicare il numero delle trattenute effettuate alle organizzazioni sindacali territoriali. Le eventuali somme trattenute verranno poi versate ai sindacati.

Lavori usuranti: domanda entro il 1° maggio 2026 per andare in pensione prima

L’INPS con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026 ricorda una scadenza importante per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti. Chi maturerà i requisiti per la pensione agevolata nel corso del 2027 deve presentare la domanda di riconoscimento entro il 1° maggio 2026 . Si tratta di un passaggio fondamentale per poter accedere al pensionamento anticipato riservato a chi svolge lavori usuranti, come addetti alla linea catena, conducenti di mezzi pubblici o lavoratori notturni. La legge di bilancio 2026 ha inoltre confermato un aspetto importante: per queste categorie non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2028, rendendo quindi più stabile il requisito pensionistico. Attenzione alle tempistiche: chi presenta la domanda in ritardo rischia uno slittamento della decorrenza della pensione fino a tre mesi. La richiesta va inviata online all’INPS, allegando la documentazione che dimostri lo svolgimento delle attività usuranti. In sintesi, rispettare la scadenza è essenziale per non perdere o ritardare l’accesso al pensionamento anticipato.

NASpI anticipata: cosa cambia nel 2026 per chi vuole mettersi in proprio

Dal 2026 cambiano le regole per chi vuole utilizzare la NASpI come incentivo per avviare un’attività autonoma o un’impresa. La nuova legge di bilancio introduce infatti una modifica importante: non sarà più possibile ricevere l’intero importo in un’unica soluzione. L’incentivo verrà invece pagato in due momenti distinti. Ma andiamo con ordine. Chi ha diritto alla NASpI può continuare a richiedere l’anticipo dell’indennità per avviare un’attività in proprio, aprire un’impresa individuale oppure entrare in una cooperativa come socio lavoratore. Questa possibilità resta, ma cambiano le modalità di pagamento. Fino al 31 dicembre 2025, l’importo veniva erogato tutto insieme. Dal 1° gennaio 2026, invece, il pagamento sarà diviso così: una prima parte, pari al 70%, viene erogata subito, al momento dell’accoglimento della domanda; il restante 30% arriva in un secondo momento, entro sei mesi oppure alla fine del periodo teorico di NASpI (se questo termina prima). Attenzione però: per ricevere la seconda quota è necessario rispettare alcune condizioni. In particolare, il beneficiario: non deve aver trovato un lavoro dipendente nel frattempo; non deve essere andato in pensione. Se una di queste situazioni si verifica, cambiano le conseguenze: in caso di nuovo lavoro, si può essere tenuti a restituire quanto ricevuto; se invece si va in pensione tra la prima e la seconda rata, la seconda non viene pagata, ma non è richiesta la restituzione della prima. Un’ultima cosa importante riguarda chi percepisce l’Assegno Ordinario di Invalidità: in questo caso bisogna scegliere tra l’assegno e l’anticipo NASpI. Se si opta per quest’ultimo, l’assegno viene sospeso per tutta la durata teorica della disoccupazione. In sintesi, resta l’opportunità di usare la NASpI per mettersi in proprio, ma con regole più articolate e tempi di erogazione diversi. Meglio quindi pianificare con attenzione.

Tribunale di Reggio nell'Emilia - Linee guida del 26 gennaio 2026: buone prassi nel settore delle procedure concorsuali

Con il suddetto provvedimento il Tribunale recepisce le “Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali – Linee Guida” elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 24.09.2020 e trasfuse nella delibera del 20.07.2022. Le Linee Guida si compongono di due parti, relative alle buone prassi per i Tribunali (Sezione Fallimentare) e per le Procure della Repubblica, al fine di favorire le modalità di interazioni, effettuando una ricognizione delle prassi esistenti, monitorate, con la collaborazione degli Uffici Giudiziari, con riferimento agli assetti organizzativo, ed allegando modelli ed esempi di atti e protocolli.

Data Act - Commissione europea: raccomandazione n. 7750 del 19 novembre 2025

Le Model Contractual Terms (c.d. “MCTs”) introdotte dalla Commissione europea con la suddetta Raccomandazione, pur non avendo natura vincolante, offrono un quadro di riferimento uniforme al fine di interpretare ed attuare la normativa del Data Act. Le MCTs, infatti, disciplinano l’accesso, l’utilizzo e la condivisione dei dati, con riduzione dell’incertezza interpretativa del Data Act, organizzando da un lato il contenuto minimo del contratto, così da consentire alle imprese di predisporre contratti coerenti con il Data Act, e consentendo, dall’altro lato, la valutazione della correttezza delle clausole unilateralmente imposte, per applicare il controllo di “unfairness” previsto dal legislatore. La Commissione europea costruisce una struttura quadripartita che riflette i diversi flussi di dati disciplinati dal Data Act: rapporto tra  Titolare dei dati  e  Utente , ambito in cui si concentra la disciplina dell’accesso ai dati generati dal prodotto o servizio; rapporto tra  Utente  e  Destinatario dei dati , ambito che consente all’utente di attivare servizi innovativi basati sui dati; rapporto tra  Titolari dei Dati  e  Destinatario dei dati  su richiesta dell’Utente, ambito in cui si incontrano gli obblighi di condivisione e tutela dei segreti commerciali; condivisione  volontaria  tra imprese, ambito in cui il controllo di equità del Data Act assume particolare rilievo.

Smart working: le novità della legge 34/2026 su sicurezza e obblighi

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026 n. 34, operativa dal 7 aprile 2026, il legislatore ha modificato il TU Sicurezza ed ha introdotto importanti novità per le piccole e medie imprese, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto in relazione allo svolgimento dell’attività in modalità agile (smart working). Le nuove disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda o dal settore di attività. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rafforzamento delle sanzioni: l’obbligo di fornire un’adeguata informativa sul lavoro agile viene ora considerato al pari degli obblighi fondamentali di informazione e formazione dei lavoratori. In particolare, la mancata consegna o il mancato aggiornamento dell’informativa comporta sanzioni significative, che possono includere l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda da circa 1.700 a oltre 7.400 euro. È importante ricordare che l’obbligo di informare i lavoratori era già previsto dalla normativa precedente, ma con queste nuove disposizioni viene ulteriormente valorizzato. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza dei lavoratori sui rischi connessi al lavoro svolto fuori dai locali aziendali e senza supervisione diretta, promuovendo comportamenti più responsabili. Il datore di lavoro ha quindi il compito di verificare, insieme alle figure aziendali competenti in materia di sicurezza, che l’informativa sia corretta, completa e aggiornata. In particolare, dovrà: coinvolgere le figure della sicurezza (come RSPP, medico competente, se previsto, e RLS); controllare che l’informativa sia coerente con le modalità effettive di lavoro agile adottate; assicurarsi che vengano considerati i rischi legati all’uso dei videoterminali; aggiornare i contenuti in base all’evoluzione normativa e organizzativa; prevedere un aggiornamento annuale documentato. L’informativa annuale non è più un semplice adempimento formale, ma diventa uno strumento centrale di tutela, la cui gestione richiede attenzione e un approccio strutturato.

Decreto del M.I.T. del 6 marzo 2026 pubblicato in G.U. del 17 marzo 2026 - nuove regole per i monopattini elettrici

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detta le regole della piattaforma telematica, istituita presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione al fine di richiedere e ottenere il contrassegno identificativo dei monopattini elettrici (la c.d. targa). Il contrassegno risulta obbligatorio per tutti i proprietari e si integra con i controlli assicurativi (vale a dire i sistemi dell’Associazione delle imprese assicuratrici – ANIA -). Tale sistema digitale rappresenta l’unico canale per: richiedere il contrassegno prenotare il ritiro effettuare comunicazioni di furto, smarrimento o deterioramento cancellare il contrassegno associare il codice fiscale con il codice alfanumerico del contrassegno. Il costo della targa, che è riscosso attraverso il sistema PagoPa, è di € 8,66 euro; la circolazione in assenza di contrassegno identificativo è punita con una sanzione pecuniaria tra € 100,00 ed € 400,00, che può essere corrisposta in misura ridotta entro 5 giorni.

Nuove regole per i monopattini elettrici

Dal 17.05.2026 è entrato in vigore per tutti i monopattini elettrici l’obbligo del contrassegno identificativo (c.d. “ targhino ”). Con la Circolare del 17 aprile 2026, viene accordata una proroga per l'effettivo obbligo di assicurazione R.C.A., come richiesto da ANIA per problemi tecnici di adeguamento delle procedure, al prossimo 16 luglio 2026.