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Tutte le sentenze

Lavoro

Tribunale di Venezia, sentenza 24 febbraio 2026

Licenziamento senza contestazione: solo indennizzo nelle piccole imprese

Il licenziamento per giusta causa, in quanto di natura disciplinare, richiede sempre la preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore; in mancanza, il recesso è privo di giustificazione. Nelle imprese sotto i 15 dipendenti, tale vizio comporta l’applicazione della sola tutela indennitaria, senza reintegrazione.


Cassazione Civile, Sez. Lav., Ordinanza, 8 aprile 2026, n. 8738

Malattia strategica – solo il medico può dichiararla simulata

Il rilascio di un certificato medico attestante una sindrome ansioso-depressiva con somministrazione di farmaci specifici e la, conseguente, assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, si configurano quali elementi di particolare valenza probatoria al fine dell’accertamento della effettività dello stato di malattia.

Quanto riportato nel certificato di malattia è superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico-legale, in assenza dei quali il giudice non può esprimersi, sfociando altrimenti in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico.

Su tali presupposti, la Cote di Cassazione, ribaltando la decisione di merito, ha dichiarato illegittimo il licenziamento.


Cassazione Civile, Sez. Lav., Ordinanza, 30 marzo 2026, n. 7711

Demansionamento – dequalificazione - danno alla professionalità

Il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori viola – sul piano qualitativo – il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità.

L’assegnazione a mansioni inferiori può avvenire in via del tutto accessoria e solo se viene assicurata la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 23 marzo 2026, n. 6884

Liquidazione Giudiziale – ammissione al passivo (opposizione allo stato passivo)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, la violazione dei termini di cui all'art. 207, commi 4 e 5, C.C.I.I. per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza integra una nullità dell'atto introduttivo sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; in tal caso, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini legali e la tempestività delle eccezioni delle parti va valutata con riguardo a tale nuova udienza.


Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 19 marzo 2026, n. 6596

Revocatoria ordinaria esercitata dal curatore – Terzo subacquirente – Mala fede ed onere della prova

Nel caso in cui il curatore del fallimento proponga l’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L. fall. ed ex art. 2901 c.c. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell’azione revocatoria, il curatore ha l’onere di provare, in base all’art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente medesimo.

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 25 marzo 2026, n. 7134

Contrarietà al buon costume del finanziamento a impresa in stato di decozione

E’ da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico.


Tribunale di Milano, Sentenza, 8 gennaio 2026 – Pres. Giani, Rel. Chieffo

Nullità di fideiussione omnibus conforme a modello ABI post 2005

Il giudizio di sfavore formulato dalla Banca d’Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé ma l’inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante.

In caso di qualificazione delle clausole della fideiussione come stand alone, vige l’onere probatorio in merito all’esistenza di intesa anticoconcorrenziale al momento della stipula della fideiussione, o, quantomeno, l’onere di richiedere l’esibizione ex art. 210 C.p.c. di fideiussioni analoghe, nel periodo in contestazione, riproducenti le medesime clausole ABI oggetto dell’intesa ritenuta anticoncorrenziale.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 23 marzo 2026, n. 6964

Vendita beni immobili – esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rettifica del decreto di trasferimento, con cui il giudice dell'esecuzione esclude dall'aggiudicazione una porzione di bene risultata non pignorata e ne dispone la restituzione al debitore, non integra un'ipotesi di evizione ai sensi dell'art. 2921 c.c., mancando il presupposto tipico della norma, costituito dall'opposizione da parte di un terzo di un diritto reale (o di una domanda giudiziale trascritta) anteriore al pignoramento e sfociata in sentenza passata in giudicato. Ne consegue che l'aggiudicatario non può giovarsi dell'azione di ripetizione del prezzo prevista da detta disposizione.


Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 24 marzo 2026, n. 7078

Vendite speciali di immobili – Contratto di deposito fiduciario - Liquidazione e valutazione del danno

Ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche a garanzia dell’interesse del depositante/fiduciante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibile al depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio; diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza.

Il fatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato - sua controparte nel rapporto negoziale al quale il deposito fiduciario accede - la restituzione dell’importo illegittimamente consegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto del depositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti del fiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità o l’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo di risarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto del depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazioni sono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensi degli artt. 2055 e 1292 e ss. c.c..


Tribunale Napoli, Sez. IX, Sentenza, 05 febbraio 2026, n. 1899

Locazione di cose - Sfratto e licenza per finita locazione (procedimento per la convalida)

Anche se la disdetta individua erroneamente la data di scadenza del contratto, il giudice può sempre accertare, sulla base della disciplina legale o contrattuale, l’effettiva scadenza finale del medesimo, senza per questo violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (vizio di extra o ultra petizione).

Il Tribunale afferma che la "causa petendi" dell'azione di licenza per finita locazione è costituita dalla risoluzione del contratto alla scadenza naturale, che è onere del giudice accertare in base alla normativa (alternativamente contrattuale o legale) che disciplina il rapporto, ed a prescindere dalle indicazioni (eventualmente erronee) delle parti (v. Cass. n. 21153/2013; Cass. n. 8223/1996; Cass. n. 10030/1998).

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6489

Comunione e condominio – Assemblea dei condomini e deliberazioni - Nullità

La nullità della delibera condominiale, ai sensi dei principi generali e dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche da terzi estranei alla compagine condominiale, nonché dal condomino che, rispetto al bene inciso dalla delibera, versi in posizione di terzo (come il proprietario del fondo servente), senza che rilevi la coesistenza, in capo al medesimo soggetto, della distinta posizione di partecipante al condominio.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5111

Danni da cose in custodia – Responsabilità civile

Il titolare di una concessione demaniale marittima deve considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'area in concessione e dei manufatti ivi installati e funzionali all'attività esercitata (nella specie, uno stabilimento balneare con struttura gonfiabile per "calcio saponato"), sin dal momento della consegna e fino alla cessazione della concessione stessa. Né rileva, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità oggettiva, la circostanza che uno o più manufatti siano di proprietà o nella detenzione di un terzo (anche promissario acquirente dell'esercizio), ove il concessionario continui a svolgere atti gestori e ad adempiere agli oneri amministrativi funzionali alla prosecuzione dell'attività nell'area, permanendo così la sua signoria di fatto sul bene.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2026, n. 6419

Circolazione stradale – assicurazione obbligatoria – responsabilità civile

In tema di assicurazione obbligatoria RCA, qualora il danneggiato alleghi e documenti, mediante attestazione della compagnia indicata dal responsabile, la mancata copertura assicurativa del veicolo danneggiante, risulta assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria verso l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In tal caso, in applicazione del principio di vicinanza della prova e avuto riguardo alla qualificata sfera di conoscibilità degli operatori professionali del settore assicurativo, grava sull'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa e valida polizza RCA, non potendosi esigere dal danneggiato una prova negativa di carattere diabolico circa l'inesistenza di qualunque copertura assicurativa.

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6498

Risoluzione del contratto per inadempimento

Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta prima della dichiarazione di fallimento nei confronti del futuro fallito e dalla quale il contraente in bonis intenda trarre pretese restitutorie o risarcitorie da far valere nel concorso, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma ferma la necessità della trascrizione, ove si tratti di beni immobili o mobili registrati, ai fini dell'opponibilità alla massa deve essere riproposta, unitamente alle conseguenti domande di restituzione o di risarcimento del danno, nel procedimento di accertamento del passivo disciplinato dagli artt. 93 ss. l. fall.; essa resta, invece, procedibile davanti al giudice ordinario solo quando sia diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso (quali, ad esempio, la liberazione da obblighi contrattuali, l'escussione di garanzie di terzi o la tutela post-chiusura) ovvero quando sulla stessa sia già intervenuta sentenza non ancora passata in giudicato, nel qual caso il curatore può coltivare il gravame ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.


Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5082

Risoluzione del contratto– mutuo dissenso tacito

La risoluzione consensuale del contratto per facta concludentia postula che entrambe le parti tengano comportamenti univocamente significativi della comune volontà di sciogliere il vincolo; non è configurabile mutuo dissenso tacito quando una parte, lungi dal restare inerte, abbia ripetutamente sollecitato l'adempimento e la controparte alla collaborazione dovuta per l'esecuzione della prestazione, atteso che l'inerzia unilaterale dell'altra parte può integrare inadempimento, ma non accordo risolutorio.

Diritto sportivo

FIGC – Corte Federale d’Appello – decisione 0105/CFA del 31 marzo 2026

Competenza – Ultrattività del tesseramento

Competenza – Ultrattività del tesseramento

Il Caso

La Procura Federale ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale D’appello avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale Alfa, che aveva declinato la propria competenza territoriale in favore di un altro tribunale federale territoriale, il Tribunale Federale Territoriale Beta. L’oggetto della controversia, pendente innanzi al Tribunale Federale Territoriale Alfa era afferente ad una segnalazione dell’ufficio safeguarding, con riferimento alla condotta e al comportamento tenuto da un calciatore.

Sul punto, il Tribunale Alfa aveva ritenuto che il calciatore, al momento del fatto, non fosse tesserato per alcuna società, e pertanto, non poteva radicarsi la competenza con riferimento alla società di appartenenza del tesserato al momento della violazione, quanto, piuttosto con riferimento al luogo di commissione dell’illecito - di competenza del Tribunale territoriale Beta - dichiarandosi pertanto incompetente.

Sul punto proponeva reclamo innanzi alla Corte d’Appello Federale, la Procura Federale.

Decisione

Il Collegio ha accolto il reclamo della Procura Federale, per i seguenti motivi:

  • all’epoca dei fatti il calciatore deferito non era tesserato per alcuna società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, essendo stato svincolato al termine della stagione sportiva precedente (nel corso della quale era tesserato per una società sita nel territorio di competenza del Tribunale Federale Territoriale Alfa). Inoltre, lo stesso al momento dell’evento, stava partecipando ad un evento organizzato da una società affiliata all’Ente di Promozione Sportiva ASI.
  • ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo stato e trasferimento del giocatore, il giocatore rimane tesserato presso l’ultima Federazione Nazionale della società per cui ha giocato per un ulteriore periodo di 30 mesi. Ne consegue che la giurisdizione disciplinare FIGC sul giocatore, ancorché non tesserato, permane per il medesimo periodo, consentendo agli organi di giustizia della FIGC di giudicare l’episodio.
  • considerato che tale articolo fonda la permanenza della soggezione ai poteri federali anche nei confronti di un soggetto non più tesserato, lo stesso garantisce la continuità del precedente vincolo con l’ordinamento federale. Conseguentemente, la competenza territoriale deve essere individuata con riferimento all’ultima società di tesseramento del deferito e quindi al relativo Tribunale Federale Territoriale
  • la ricostruzione di cui sopra trova altresì conferma nel disposto dell’art. 53 comma 5 CGS, secondo cui la comunicazione a un non tesserato devono essere inviate all’indirizzo pec dell’ultima società di appartenenza.

Massima

La Corte ha concluso ritenendo di poter cogliere nel sistema una tendenziale ultrattività del tesseramento cessato, utile a valere in difetto di altri puntuali criteri e, nella specie, destinata a funzionare come criterio per la individuazione della competenza territoriale del giudice.”