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Referendum 2025: le ragioni di un fallimento, la necessità di una riforma del lavoro

L’8 e il 9 giugno 2025 si sono tenute le votazioni per i referendum abrogativi. Nessuno dei 5 quesiti ha raggiunto il quorum del 50%+1 e nemmeno ci è andato vicino. Sono andati alle urne circa il 30% degli aventi diritto, in tutte le Regioni d’Italia. Quali sono le ragioni di tale insuccesso? I motivi che hanno portato gli italiani lontano dai seggi sono molteplici; cercando di riassumerli: disinteresse generalizzato minore partecipazione sfiducia verso il mondo politico complessità dei quesiti disconoscimento della rappresentatività dei soggetti promotori comunicazione inefficace, errata e faziosa Il referendum era lo strumento giusto? Abbiamo sin da subito evidenziato – da tecnici del diritto del lavoro - che il Referendum non fosse lo strumento idoneo per affrontare tematiche complesse come i licenziamenti e l’abuso dei contratti a termine. Quanto ai licenziamenti: La vittoria del sì al quesito 1 avrebbe portato alla abrogazione del d.lgs. 23/2015 ma non avrebbe dato il diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo e in certi casi avrebbe anche ridotto la possibilità di indennizzo, contrariamente a quanto pubblicizzato. Saremmo infatti tornati alla Legge Fornero, che – al di là dei casi di licenziamento nullo - prevede la reintegrazione solo per le imprese con più di 15 dipendenti e in caso di manifesta insussistenza del motivo di licenziamento e un indennizzo fino ad un massimo di 24 mensilità negli altri casi. La vittoria del sì al quesito 2 avrebbe portato alla cancellazione del limite massimo di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo comminato da piccole imprese, pari a 6 mensilità. Ci saremmo trovati in una situazione ingestibile. L’assenza di un tetto massimo di indennizzo (contrariamente, peraltro, a quanto previsto le imprese più grandi) avrebbe portato ad una incertezza sulle conseguenze di un licenziamento, ad un incremento di contenzioso, mirato a chiedere ai Giudici la quantificazione di un indennizzo che, in assenza di specifici criteri indicati da una norma, saranno formari dalla giurisprudenza che, quantomeno nel primo periodo, non sarà uniforme. Quanto ai contratti a termine Se avesse vinto il sì al quesito n. 3 non avremmo avuto una diminuzione dei contratti a termine, ma, al contrario, un aumento di contratti a termine con causali non adeguatamente formulate ed un conseguente incremento dei contenziosi, come già accaduto in passato. Una normativa da ripensare nel suo complesso Una cosa è certa: la normativa sui licenziamenti va rivista in quanto confusionaria, dettata più da una volontà di consenso immediato più che da una reale volontà di disciplinare il lavoro e tutelare i soggetti coinvolti e non più al passo coi tempi. Innanzitutto, non è ammissibile che i licenziamenti vengano disciplinati in modo diverso a seconda della data di assunzione: per chi è assunto al 7.3.2025 si applica la Legge Fornero e l’art. 8 L. 604/66, per chi è assunto dopo si applica il jobs Act, anche all’interno della medesima azienda. Le stesse norme poi sono state più volte bocciate dalla Corte Costituzionale (basti pensare le tutele crescenti del jobs Act, dichiarate illegittime, ma anche agli interventi sulla Legge Fornero in tema di facoltà di reintegrazione) ed interpretate dalla giurisprudenza per colmare lacune e dubbi interpretativi dati da una scrittura atecnica e spesso troppo frettolosa da parte del Legislatore. Parimenti non sono superati i criteri di valutazione del computo dei dipendenti, del repechage e dei criteri di scelti, in un mondo del lavoro che opera a livello globale, dove i datori di lavoro sono sovente multinazionali o Gruppo di Imprese che in Italia hanno solo una piccola filiale. La normativa poi dovrà altresì bilanciare la giusta tutela per i lavoratori con il principio di libera iniziativa economica dell’impresa e della necessità di operare in modo agile e flessibile per rispondere alle sfide di un mercato sempre più in trasformazione e senza limiti territoriali.

Diritto del lavoro, clausole vessatorie e intervento del giudice

Fino alla grande riforma del diritto delle obbligazioni in Germania nel lontano 2002, il diritto di revisione delle condizioni generali di contratto (AGB), in parte comparabile con le clausole vessatorie di stampo italiano, non si applicava ai contratti di lavoro. Nell'ambito della revisione delle AGB, le clausole liberamente negoziate tra le parti sono soggette a una revisione in buona fede. Con la grande riforma del diritto delle obbligazioni, il legislatore non solo ha integrato la legge sulle condizioni generali di contratto nel Codice Civile tedesco, ma ne ha anche esteso l'applicazione ai contratti di lavoro. Ciò ha comportato e comporta tuttora diversi problemi di interpretazione. Un problema di primo piano è l'interpretazione dei contratti di lavoro che fanno riferimento ai CCNL; questo perché i giudici possono non solo rivedere le clausole di un contratto collettivo, ma - questa è la caratteristica particolare della revisione delle condizioni generali di contratto - adattarle. Ciò costituisce una violazione della libertà di attività sindacale. Il problema è ancora oggi controverso, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione (BAG, Sentenza del 29.1.2025, "dipende da vari fattori").

Firmato il nuovo AEC Commercio

Il 5 giugno 2025 è stato sottoscritto da USARCI, FISASCAT CISL, FNAARC, FIARC, FILCAMS CGIL, UIL UILTUCS e UGL Terziario per il settore agenti, da CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI e CONFCOOPERATIVE per le organizzazioni datoriali, il nuovo AEC commercio. Queste le novità principali T utte le somme  corrisposte dalla casa mandante devono computarsi nel calcolo degli istituti contrattuali; Vietate le modifiche in peius di sensibile entità nei primi 12 mesi di rapporto; Ridefiniti i criteri di determinazione delle modifiche unilaterali del contratto e la forma di comunicazione Riconosciuto il diritto alla provvigione anche sulle vendite online ; Nuovi termini di preavviso  in caso di disdetta di agente monomandatario; Diritto alle indennità per gli agenti che operano in forma di società di persone in caso di pensionamento o invalidità del socio; Nuovi criteri per il calcolo delle indennità di fine rapporto ; Limitazione all’uso dei contratti a tempo determinato Obbligo per la casa mandante di fornire i dati sui risultati ottenuti  nella zona di competenza dell’agente; Aggiornamento del calcolo del FIRR .