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Nuove regole per i lavoratori che contraggono il COVID

Con il decreto legge, 10 agosto 2023, n. 105 (G.U. 10 agosto 2023) è stato abolito l’obbligo di isolamento e autosorveglianza relativamente al Covid. Da ciò ne discende che: chi contrae l’infezione da virus SARSCoV-2 con sintomi è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio; chi contrae l’infezione da virus SARSCoV-2 senza sintomi , invece, non è più obbligato all’isolamento e può quindi lasciare il proprio domicilio e recarsi al lavoro, purché rispetti le ormai note precauzioni per evitare la trasmissione del virus. Proprio perché non è più obbligatorio l’isolamento, la certificazione medica di malattia deve contenere il riferimento alla presenza dei sintomi, al fine di giustificare la inabilità temporanea al lavoro causata dal Covid e di ciò deve essere data evidenza documentale all’Azienda, fornendo la copia cartacea normalmente ad uso esclusivo del lavoratore del certificato medico. Nel caso di soggetto asintomatico, la dicitura “isolamento da covid” che veniva utilizzata in vigenza della precedente normativa, non solo attualmente non giustifica l’assenza dal lavoro ma la malattia potrebbe anche non essere rimborsata dall’Inps, con la conseguenza che le somme eventualmente anticipate per trattamento di malattia, dovranno essere oggetto di recupero. In attesa che siano fornite interpretazioni normative, ad oggi non note, in caso di contrazione del virus Covid, è necessario segnalare la presenza di sintomi al Medico di Base affinché possa correttamente redigere il certificato medico, fornendo all’azienda copia dello stesso dalla quale emerga la diagnosi per poter considerare giustificata l’assenza e imputare correttamente la stessa a malattia da Covid con sintomi. In mancanza della documentazione dalla quale risulti la presenza di sintomi, il Lavoratore sarà invece considerato asintomatico e, pertanto, in base alla nuova normativa, abile al lavoro non essendo più obbligato a restare presso il proprio domicilio. In tale eventualità, il Lavoratore potrà riprendere servizio rispettando le dovute precauzioni.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 22 settembre 2023

È stato approvato il modello dell’ istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi per l’anno 2023 detraibili al 90% . Trattasi del contributo previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) in favore delle persone fisiche, che abbiano effettuano interventi agevolati con il Superbonus nella misura del 90% su un immobile adibito ad abitazione principale e che abbiano un reddito relativo all’anno precedente a quello di sostenimento delle spese agevolate non superiore a 15.000,00 euro. Il contributo riguarda i costi sostenuti dal 01.01.2023 al 31.10.2023. L’istanza per il riconoscimento del bonus potrà essere inviata dal richiedente o dal suo intermediario, delegato al servizio del Cassetto fiscale, in via telematica a partire dal 02.10.2023 sino al 31.10.2023 . In caso di errore, il contribuente può presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella in precedenza trasmessa. Nel termine del 31.10.2023 è possibile anche presentare istanza di rinuncia. Il contributo , pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600,00 euro , è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000,00 euro; il limite è ridotto in misura proporzionale in caso anche altri titolari di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile. Visto l’ammontare delle risorse finanziarie (euro 20.000.000,00), l’Agenzia delle Entrate ha già previsto due ipotesi in caso i contributi richiesti eccedessero le risorse stanziate: se il rapporto percentuale tra le risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 10%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale determinata; se, invece, il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie e l’ammontare dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%. Nella seconda ipotesi il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell’ordine cronologico delle date nelle quali è stato effettuato il primo bonifico in pagamento delle spese a partire dal 01.01.2023. La percentuale per la ripartizione dei fondi sarà comunicata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30.11.2023 . Il provvedimento, l’istanza e le istruzioni per la compilazione sono reperibile al seguente LINK: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-22-settembre-2023-cfp

Ministero del Lavoro – vademecum assunzioni agevolate

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 15 settembre 2023, una guida aggiornata sulle agevolazioni previste dal nostro ordinamento in caso di assunzione. La guida contiene le informazioni inerenti: l’incentivo under 36 ed under 30; l’incentivo donne svantaggiate; la decontribuzione sud; l’incentivo occupazione giovanile NEET; gli incentivi percettori di misura di inclusione (art. 10 del D.L. 48/2023); l’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità. Per ciascuna delle misure agevolative viene definita: la platea dei destinatari, con indicazione delle cause di esclusione; le condizioni soggettive di accesso; la durata dell’incentivo e il periodo entro il quale è possibile fruirne; la tipologia dei rapporti di lavoro che danno diritto; i datori di lavoro rientranti nella platea dei potenziali beneficiari; le modalità di richiesta; le condizioni di cumulabilità con altri incentivi. Il testo integrale è reperibile al seguente LINK: https://www.lavoro.gov.it/documenti/incentivi-assunzione-set2023.pdf

CCNL autotrasporto merci e logistica

In data 12 luglio 2023 le Parti sottoscrittrici del CCNL Autotrasporto merci e logistica hanno siglato la stesura definitiva del CCNL 18 maggio 2021, che scadrà il 31 marzo 2024. Le novità di maggior interesse riguardano gli importi dei minimi, gli aumenti periodici di anzianità e l’elemento aggiuntivo della retribuzione per le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie del CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità.