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Tutte le sentenze

Lavoro

Tribunale del Lavoro di Ravenna, 27 settembre 2023

Sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il Giudice del Lavoro di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui esclude la tutela reintegratoria in caso di licenziamento comminato da azienda con oltre 15 dipendenti determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3 L. 604/66), anche se il fatto posto a base del licenziamento sia del tutto insussistente.

Il d.lgs. 23/2015, art. 3, prevede infatti la reintegrazione in servizio solo in caso di licenziamento disciplinare se il fatto materiale posto alla base del licenziamento risulti essere manifestamente insussistente, mentre prevede il solo risarcimento del danno se un licenziamento per ragioni oggettive sia risultato manifestamente non sorretto da giustificazione.

La norma, pertanto, ritiene il Giudice Ravennate, violerebbe il principio di uguaglianza e di ragionevolezza in quanto prevede tutele diverse per ipotesi identiche (o almeno omogenee), anche perché tale differenza di trattamento sarebbe determinata dalla mera, insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o nell’altro il licenziamento adottato e rivelatosi poi del tutto pretestuoso.

Diritto bancario

Tribunale di Brindisi, 26 agosto 2023 G.U. Dott. Natali

Interpretazione patto accollo

Qualificazione dell’accordo fra terzo (accollante) e debitore (accollato) come meramente «interno» – e, in quanto tale, non attributivo di alcun diritto al creditore – oppure «esterno», dunque indirizzato all’adesione del creditore (accollatario)

Il debitore mutuatario vende l’immobile ipotecato a garanzia del credito del mutuante. Nel contratto di vendita, non partecipa il creditore mutuante e non entra nel merito dell’accordo tra parte acquirente e venditore per l’accollo del mutuo

Il creditore mutuante, a seguito dell’inadempimento del proprio debitore, notifica il precetto esclusivamente alla società acquirente dell’immobile; la quale, tuttavia, oppone il difetto della propria legittimazione passiva, posta la natura meramente interna del patto di accollo contenuto nella riferita vendita.

Nell’accogliere l’opposizione, il Tribunale di Brindisi rileva l’inesistenza nel contratto notarile di formulazioni intese espressamente a proiettare all’esterno, verso il creditore, l’efficacia del patto di accollo. Non essendosi, dunque, verificata la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, è da ritenersi inesistente il diritto del creditore a procedere direttamente verso il terzo acquirente, che non è debitore del primo.

Cessazione e Indennità

Cassazione Civile Sez. Lav., 2 agosto 2023, n. 23547

Sulla determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente

Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito - mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.

Real Estate

Cassazione Civile Sez. III, 13 settembre 2023, n. 26448

Il Notaio, prima di rogitare, ha l’onere di verificare se il venditore è fallito

La Suprema Corte ha avuto modo recentemente di porre il focus sui doveri professionali del Notaio rogante, ricordando che quest’ultimo deve accertare anche la capacità legale di contrarre delle parti e, a tal fine, deve espletare le ricerche necessarie per verificare se una delle parti risulta fallita.

Il Notaio, quindi, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, salvo che il professionista non dimostri che, neppure con l’uso della diligenza professionale da lui esigibile, avrebbe potuto accertare l’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.


Tribunale di Prato, Sezione Civile, 7 settembre 2023, n. 599

È nulla la delibera condominiale di nomina dell’amministratore se non è indicato il suo compenso

L'art. 1129, comma 14 c.c. prevede che l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività che verrà svolta in favore del Condominio.

La norma, quindi, prevede un'ipotesi di nullità testuale della delibera di nomina dell'amministratore, che non rechi la specifica indicazione del suo compenso.

Il requisito formale può ritenersi soddisfatto anche qualora nel verbale assembleare vi sia solo un richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso.

L’indicazione del compenso è necessaria anche nel caso in cui il corrispettivo richiesto dall’amministratore risulti invariato rispetto ai precedenti anni.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, 21 luglio 2023, n. 21864

Concordato preventivo in continuità

L’accesso a tale procedura è possibile solo in funzione del mantenimento in vita dell’attività e dei valori aziendali; non ricorre qualora, al momento della domanda, l’attività d’impresa risulti insussistente in quanto cessata.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile Sez. III, 22 settembre 2023, n. 27137

Ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non esclude di per sé la responsabilità dell'ente custode

La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna (caduta in un fossato-intercapedine nei pressi della chiesa), alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

Risarcimento danni

Cassazione Civile Sez. III, 21 settembre 2023, n. 26985

Valutazione e liquidazione separata del danno da sofferenza interiore nell'attribuzione del risarcimento per danno biologico

Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore ( dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti.

Il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta risultano dedotti e provati.