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No alla violenza di genere!

La Direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024 introduce norme volte a combattere la violenza sulle donne e contro la violenza domestica Sul solco tracciato dalla Convenzione OIL n. 190 contro la violenza e le molestie nel modo del lavoro (ratificata i Italia in 29 ottobre 2021) la Direttiva 2024/1385 fornisce un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione Europea Un ulteriore passo verso gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ed in particolare l’Obiettivo 5 sul raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’Obiettivo e 8 per la promozione del lavoro dignitoso e della crescita economica. Fondamentali sono le nuove e più ampie definizioni di “violenza contro le donne” e di “vittima”. La Convenzione OIL n. 190 aveva già fornito una prima definizione, riconosciuta a livello internazionale, di violenza e molestie legate al lavoro, includendovi la violenza e le molestie basate sul genere che riteneva “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili” che “si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico” ai danni di tutti i lavoratori/lavoratrici, ivi compresi tirocinanti e apprendisti/e, imprenditore/imprenditrice, nel settore pubblico e privato, ivi comprese le molestie che si verifichino anche solo in connessione con il lavoro (es. spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro o addirittura durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro a casa). Per la Direttiva 2024/1385 si intende “violenza contro le donne” qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata e viene definita “vittima” la persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica, compresi i minori che hanno subito un danno perché sono stati testimoni di violenza domestica. L’ampiezza delle definizioni della Direttiva 2024/1385 fa sì che rientrino nella violenza contro le donne anche le molestie sul luogo di lavoro , sia a sfondo sessuale sia di tipo economico e psicologico, in quanto ledono la persona e la sua dignità e costituiscono una forma di discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Le vittime di discriminazione intersezionale (quella in cui vi è una combinazione di motivi di discriminazione) sono quelle più esposte al rischio di violenza. Parliamo delle discriminazioni verso le donne con disabilità, le donne a basso reddito, le persone LGBT, le donne anziane, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che vivono in zone rurali, ecc.. Per raggiugere lo scopo, la Direttiva rafforza ed introduce strumenti importanti: definizione dei reati e delle sanzioni, misure di protezione e assistenza delle vittime, una migliore raccolta dei dati, misure di prevenzione oltre che coordinamento e cooperazione nelle politiche attive. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove previsioni della Direttiva entro 14 giugno 2027. Nel modo del lavoro, è quantomai necessario che le imprese, i datori di lavoro, attuino politiche di governance inclusiva e sociale, tese a principi paritari e di fermo contrasto a qualsivoglia forma di discriminazione. La parità di genere e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano questi valori e diritti, minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita e impediscono loro di partecipare alla vita sociale e professionale su un piano di parità con gli uomini. La violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Salva-casa”

Il 29 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 69/2024 c.d. decreto “ salva-casa ”, che reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Ecco gli obiettivi della norma: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, per far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando anche gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo, rilanciare il mercato delle vendite immobiliari, consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche attraverso la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie. Le misure introdotte sono diverse, andiamo a brevemente analizzarle. Tolleranze costruttive ed esecutive per gli interventi realizzati entro il 24.05.2024 Il Decreto Legge ha previsto che sono da intendersi tolleranze costruttive: il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. Esse non costituiscono violazioni edilizie, se contenuto entro i seguenti limiti: del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. Ai fini del computo della superficie utile si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio, che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Sono, invece, tolleranze esecutive: la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Anch’esse non costituiscono violazioni edilizie e sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. Sanatoria delle difformità edilizie Viene introdotta dal D.L. 69/2024 la possibilità di sanare difformità, purché venga rispettata la disciplina edilizia del tempo dell’intervento e quella urbanistica del tempo di presentazione della domanda. La nuova procedura, entrata in vigore il 30.05.2024, non prevede più la doppia conformità urbanistico-edilizia, che però rimane obbligatoria per gli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali, per i quali non operano le nuove norme. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, delle somme espressamente previste dall’art. 34 del D.P.R. 380/2001. A seguito del deposito dell’istanza di permesso in sanatoria il Dirigente del Comune dovrà pronunciarsi con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intenderà accolta. Stabilizzazione delle strutture amovibili Il Decreto “ salva casa ” prevede che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 possono rimanere installate, previa comunicazione di inizio lavori asseverata e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti e senza pregiudizio dei diritti di terzi. Mutamento della destinazione d’uso Il D.L. 69/2024 ha previsto che è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore. Anche il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali è sempre consentito, ma resta salva la facoltà dei Comuni di fissare condizioni specifiche. O pere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici Il Decreto “ salva casa ” ha previsto una semplificazione delle norme per l’installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera, che non potranno, in ogni caso, determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici e dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Porticati Il D.L. 69/2024 ha introdotto tra gli interventi che si possono eseguire senza necessità di titoli abilitativi anche i porticati rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Il decreto legge n. 39/2024 in materia di bonus edilizi diventa legge: le novità della legge di conversione

Il 28.05.2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 67/2024, che ha reso definitive le misure introdotte con il Decreto Legge n. 39/2024, di cui avevano parlato nel numero 16 della nostra Newsletter. Nella legge di conversione sono state confermate tutte le misure del D.L. n. 39/2024 e, quindi, sono definitivamente entrate in vigore le restrizioni retroattive sui bonus edilizi. Ecco le novità e i chiarimenti introdotti con la legge di conversione. Ripartizione delle detrazioni derivanti dai bonus edilizi È stato chiarito che la ripartizione in dieci anni delle detrazioni derivanti da superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus per le spese sostenute dall’inizio dell’anno 2024 non riguarda i crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Blocco della cessione rate residue È stato introdotto il blocco della cessione delle rate residue per i contribuenti che avevano già portato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Insomma, i contribuenti non potranno più utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere, invece, negli anni successivi le rate che non intendono portare in detrazione. Eliminazione della remissione in bonis per la comunicazione dell’opzione La remissione in bonis non si applicherà in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. Eliminazione della compensazione “indiretta” Dal 01.01.2025 gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Norma “anti-usura” per l’acquisto dei crediti sotto il 75% del valore Le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni, che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, dovranno ripartire in 6 anni le quote utilizzabili dal 2025 dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. Tale norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022. Obbligo di segnalazione a carico dei Comuni I Comuni dovranno segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus. Ai Comune sarà riconosciuta una quota del 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni. Bonus ristrutturazione al 30% È stata prevista la riduzione della detrazione del bonus relativo alle ristrutturazioni edilizie per le spese che saranno sostenute dal 01.01.2028 al 31.12 2033; l’aliquota, infatti, sarà del 30% e non più del 36%. Fatti salvi correttivi che potranno essere adottati successivamente, sino al 31.12.2024 l’aliquota è del 50%, dal 01.01.2025 al 31.12.2027 l’aliquota sarà del 36% e dal 01.01.2028 si passerà al 30%. Fondo per il Terzo settore Per l’anno 2025 è stato istituito un Fondo con una dotazione di 100.000.000 di euro finalizzato al contributo diretto alla realizzazione di interventi sugli immobili utilizzati da Enti del Terzo settore. Disposizioni per gli immobili terremotati Sono state introdotte specifiche disposizioni per la cessione del credito o sconto in fattura riguardante interventi eseguiti con il superbonus su immobili terremotati a seconda della regione dove si trova l’immobile.

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Entro il 15 luglio 2024 le aziende con oltre 50 dipendenti, al 31 dicembre 2023, hanno l’obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, mentre le aziende che hanno tra i 14 e 50 dipendenti potranno redigerlo ed inviarlo su base volontaria. Tale adempimento è previsto dall'articolo 46 del D.Lgs. n.198/2006 c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dalla Legge n. 162/2021. Il rapporto biennale dettaglia i dipendenti occupati, suddividendoli per genere, categorie, promozioni, assunzioni e tipologie di contratto, cessazioni, sospensioni di orario, CIG, informazioni generali sui processi di selezione e reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale, retribuzione e sua composizione con riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2023.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 8 maggio 2024 - Linee Guida sui principi di attestazione dei piani di risanamento

L’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha aggiornato le linee Guida a suo tempo pubblicate in materia di principi di attestazione nei piani di risanamento sia sulla base delle nuove previsioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sia sulla base delle sentenze che si sono susseguite dopo l’entrata in vigore del primo documento.