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Telecamere sul luogo di lavoro: dichiarazione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la privacy, su sentenza Corte di Strasburgo

  • Pubblicato il:  3 novembre 2019
  • Categoria:   Sentenze

Nello scorso mese di ottobre una sentenza della Corte di Strasburgo ha avuto particolare risonanza mediatica.

Il caso all'origine della pronuncia (sentenza 17 ottobre 2019 sui ricorsi 1874/13 e 8567/13) risale al 2009, quando il direttore di un supermercato spagnolo in provincia di Barcellona, rilevando irregolarità tra stock di magazzino e vendite e una rilevante perdita negli incassi nell'arco di cinque mesi (circa 82mila euro), decise di far installare alcune telecamere a circuito chiuso, sia visibili (alle uscite) che nascoste (puntate sulle casse).

Le videoriprese portarono alla luce una serie di furti di merci da parte del personale e, conseguentemente, al licenziamento per motivi disciplinari di diversi cassieri o addetti alle vendite.

Alcuni di questi dipendenti, nonostante il Tribunale nazionale avesse dichiarato legittimo il recesso, hanno adito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per fare accertare la lesività dei loro diritti visto che non erano stati informati preventivamente della sorveglianza.

Per i giudici della Corte europea invece non vi era stata alcuna violazione nei loro confronti in quanto i Giudici delle corti spagnole chiamati a decidere la legittimità dei licenziamenti avevano «attentamente bilanciato» i diritti dei dipendenti sospettati di furto e quelli del datore di lavoro, effettuando un esame approfondito delle ragioni della videosorveglianza. E la mancata notifica preventiva dell’installazione delle telecamere, nonostante sia prevista dalle norme interne iberiche, era da ritenersi giustificata dal «ragionevole sospetto» di una grave colpa dei cassieri e dall'entità della perdita economica subita dal supermercato a causa dei furti.

La Corte deliberava così che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti, senza che tutto ciò costituisca violazione del diritto alla privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un comunicato stampa in data 17.10.19 a commento della pronuncia. Si legge che:

"La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall'altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di "gravi illeciti" e con modalità spazio temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui "funzione sociale" si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri ".