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Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 23 luglio 2026, n. 23936

Delibere assembleari - uso delle parti comuni - contenuto

Le delibere assembleari che disciplinano l'uso delle parti comuni possono legittimamente prevedere limiti qualitativi e modalità di esercizio delle facoltà inerenti alla comunione, purché finalizzati a garantire la sicurezza dell'edificio e il pari uso del bene comune; non incorre in illegittimità la deliberazione che, con portata regolamentare, si limiti a riprodurre il contenuto dell'art. 1102 c.c. vietando interventi del singolo che, pur diretti al miglior godimento della sua proprietà esclusiva, rendano impossibile o insicuro l'utilizzo del bene comune da parte degli altri condomini.


Real EstateCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 17 luglio 2026, n. 23465

Finanziamento collegato all'acquisto di immobile – indicazione dei criteri per stabilire se è mutuo di scopo

Per la Suprema Corte la causa del mutuo di scopo è più ampia di quella dell'ordinario contratto di mutuo di cui all'art. 1813 c.c., in quanto il mutuatario è obbligato non solo a restituire la somma concessa con gli interessi, ma anche a realizzare la finalità concordata che risponde ad un interesse anche del mutuante, non essendo sufficiente però a dimostrare tale interesse la mera indicazione dei motivi di erogazione del finanziamento. Solo nel mutuo di scopo, quindi, la destinazione della somma incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione determina la nullità del mutuo.

La Corte di Cassazione precisa altresì che il finanziamento collegato al contratto di acquisto di un immobile da parte del mutuatario è qualificabile come mutuo di scopo, visto che è il venditore a beneficiare direttamente della somma concessa, precisando infine come non sia sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, dovendo sussistere fra gli stessi un collegamento dipendente dalla stessa genesi del rapporto; occorre quindi che uno dei due negozi trovi la propria causa nell'altro e che da entrambi gli atti emerga la volontà delle parti di instaurare tale collegamento, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro. Sulla base di questi criteri si potrà stabilire se il mutuo concesso è di scopo e se pertanto la nullità della compravendita determina anche la nullità del contratto di mutuo.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 10 luglio 2026, n. 23005

Alloggio del portiere – diritto di indennizzo a favore del condomino comproprietario

È configurabile un diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore del condomino comproprietario (anche pro quota) dell'alloggio del portiere quando il condominio goda gratuitamente dell'immobile per adibirlo ad abitazione del portiere, in assenza di valido titolo e a fronte del costante pagamento, da parte del condomino, degli oneri condominiali comprensivi del servizio di portierato: l'indennizzo va determinato in base al valore locativo del bene, limitatamente alla quota di comproprietà del singolo, detraendo il risparmio di spesa dallo stesso conseguito sugli oneri condominiali per la retribuzione del portiere, ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c.