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Diritto bancarioCassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 27 luglio 2026, n. 24102

Cessione dei crediti in blocco – Competenza territoriale e prova della titolarità del credito – Nullità parziale fideiussioni conformi allo schema ABI

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'azione monitoria sia stata proposta innanzi ad uno dei fori legali astrattamente competenti e la clausola di proroga della competenza territoriale sia ritenuta nulla o inefficace, l'eccezione di incompetenza è inammissibile se la parte non contesta in modo specifico tutti i possibili criteri di collegamento derogabili previsti dalla legge (ivi compreso il forum destinatae solutionis); le censure rivolte solo al contenuto ed alla validità della clausola convenzionale non si confrontano con la ratio decidendi fondata sulla mancata contestazione complessiva della competenza territoriale.

La Corte di Cassazione ha poi evinto come non risultasse accertato dal giudice se fosse stata fornita un'adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l'avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti, rilevando come non fosse stata fornita prova dell'inclusione del credito oggetto di giudizio nella cessione in blocco, in quanto l'individuazione del contenuto della cessione per tipologia di crediti non è di per sé sufficiente a fornire la prova della sussistenza del contratto di cessione e neppure dell'inclusione in esso del credito in questione.

Riguardo alla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, che emerge dagli atti prodotti, la Suprema Corte afferma che la stessa è rilevabile d'ufficio e non è sottoposta alle decadenze dell'art. 645 o 166 c.p.c.: pertanto, le eccezioni di nullità ben possono essere sollevate per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio dal giudice d'appello, con l'unico limite dell'acquisizione agli atti del primo grado.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sezione V, Ordinanza, 23 luglio 2026, n. 23901

Contratti bancari - Apertura di credito e anticipazione su fatture con cessione dei crediti – Verifiche in giudizio

La distinzione tra contratto di apertura di credito (art. 1842 c.c.) e anticipazione su fatture con cessione dei relativi crediti postula che il giudice di merito verifichi se la disponibilità del finanziamento derivi direttamente dall'obbligo della banca di tenere a disposizione una provvista, ovvero sia funzionalmente correlata alla presentazione delle fatture e alla cessione pro solvendo dei crediti da esse originati, secondo lo schema dello sconto bancario (art. 1858 c.c.) o di una sua variante socialmente tipica, nel qual caso la cessione non ha mera funzione di garanzia, ma costituisce elemento strutturale dell'operazione di smobilizzo dei crediti.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Rimini, Sentenza, 21 luglio 2026, n. 442

Recesso unilaterale convenzionale o legale dal contratto

Secondo il Tribunale di Rimini l'atto con cui si esercita il recesso convenzionale (ex art. 1373 c.c.) o legale (ex art. 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'articolo 1372, primo comma, c.c. è immediatamente vincolante per entrambe le parti, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti al recesso.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 13 luglio 2026, n. 23124

Responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario

Ai sensi dell'art. 2935 c.c., in materia di responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento è collegata non al mero verificarsi dell'inadempimento, ma alla concreta insorgenza del danno risarcibile, sicché il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento va individuato nel momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto – condotta inadempiente e danno conseguenza – si è perfezionata ed è emersa nella sua oggettiva consistenza.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 8 luglio 2026, n. 22908

Interpretazione del contratto con commercialista – Parametri di tariffa professionale – Censurabilità in cassazione

L'interpretazione del contratto e la sussunzione del rapporto nei parametri di tariffa professionale costituiscono accertamenti di merito, censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non potendo la parte dolersi dell'adozione, da parte del giudice di merito, di una tra le interpretazioni plausibili delle clausole contrattuali.

In tema di vizio di motivazione, dopo le pronunce delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che incide sul “minimo costituzionale” (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile), restando escluso il sindacato sulla mera insufficienza.