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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 giugno 2026, n. 22368

Risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – onere della prova

In tema di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno – sia patrimoniale sia non patrimoniale – non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal danneggiato; tuttavia, esso può essere dimostrato anche per presunzioni, potendo desumersi, tra l'altro, dalla vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e il diniego o la mancata concessione di finanziamenti richiesti, quali indizi del peggioramento dell'affidabilità creditizia e della maggiore difficoltà di accesso al credito.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13351

Danno da allagamento – Responsabilità civile per danni da cose in custodia

In tema di danno da allagamento, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque reflue ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato che abbia assunto in gestione, senza riserve, l'infrastruttura fognaria e le sue pertinenze (caditoie, griglie, collettori), in forza del potere di governo, controllo e manutenzione da lui concretamente esercitato sulla cosa, a prescindere dalla proprietà degli impianti e dall'eventuale distinzione tra acque nere e meteoriche, quando queste ultime confluiscano nel medesimo sistema di collettamento.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 29 aprile 2026, n. 11646

Responsabilità civile – sinistri stradali cagionati da fauna selvatica – Onere della prova

In tema di sinistri stradali cagionati da fauna selvatica, il danno è imputabile alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2052 c.c.; grava tuttavia sul danneggiato l'onere di provare in modo rigoroso l'esatta e completa dinamica del sinistro, comprensiva del comportamento dell'animale e della condotta di guida, non essendo sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata o del mero impatto tra veicolo e animale. In difetto di tale prova positiva e certa, la domanda risarcitoria non può essere accolta neppure parzialmente.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 16 aprile 2026, n. 9720

Contratto di trasporto merce – Responsabilità del vettore – Liquidazione del danno risarcibile

In tema di responsabilità del vettore per perdita della merce, il danno risarcibile va liquidato, ai sensi dell'art. 1696, primo comma, c.c., secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna, con esclusione di ulteriori criteri di liquidazione fondati sul danno emergente e sul lucro cessante del mittente o del destinatario. A tal fine, in mancanza di tariffe o listini ufficiali, il giudice può desumere il valore della merce dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario e dalle correlate note di credito, gravate dal furto, costituendo esse idonea prova presuntiva del prezzo di mercato praticato nei normali rapporti tra imprenditori.


Responsabilità civileSpese giudiziali – responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. – lite temeraria – presupposti – condotte processuali – abuso del processo – sussistenza malafede e colpa grave

Sentenza n. 166/2026, Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione prima Civile, Presidente Relatore Dott.ssa Claudia De Martin – Responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.

“Sussista la malafede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o comunque la colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) degli appellanti nell’aver protratto il contenzioso in appello nei confronti dell’appellato con una condotta processuale che integra l’abuso del processo e che va ben al di là della mera proposizione di domande infondate, essendovi plurimi riscontri che gli appellanti avessero piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie ragioni avendo omesso di produrre la prima memoria ex art. 183 comma 6 avendo il Tribunale ben chiarito tutte le preclusioni istruttorie in cui era incorsi e le conseguenze di dette mancate attività processuali sulle domande proposte”.

Gli appellanti hanno agito con colpa grave abusando dello strumento dell’appello, sia per la assoluta chiarezza della sentenza di prime cure in punto di preclusioni istruttorie, della statuizione sulla domanda di nullità resa sul principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8230/2019, sia per aver debitamente considerato le ragioni altrettanto chiaramente esplicitate dal primo giudice con riguardo alle ragioni di rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo fondantesi sulle mancate allegazioni”

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, d’ufficio, ha ritenuto integrata la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando la mala fede e, comunque, la colpa grave degli appellanti e configurando un abuso del processo nella proposizione dell’appello, in quanto:

  • è stato proposto nonostante la mancata produzione della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e sebbene il Tribunale avesse chiarito tutte le preclusioni in cui gli stessi erano incorsi a causa della mancata proposizione di tale memoria;
  • la sentenza di primo grado era caratterizzata da particolare chiarezza argomentativa sia in ordine alle preclusioni istruttorie maturate, sia con riguardo alle ragioni di rigetto delle domande proposte.

Per tale motivo, la Corte d’Appello ha condannato gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, di una somma determinata equitativamente nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali, diminuita del 50%, valorizzando congiuntamente i profili dell’abuso del processo, del valore della causa, della sua complessità e della sua durata, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5111

Danni da cose in custodia – Responsabilità civile

Il titolare di una concessione demaniale marittima deve considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'area in concessione e dei manufatti ivi installati e funzionali all'attività esercitata (nella specie, uno stabilimento balneare con struttura gonfiabile per "calcio saponato"), sin dal momento della consegna e fino alla cessazione della concessione stessa. Né rileva, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità oggettiva, la circostanza che uno o più manufatti siano di proprietà o nella detenzione di un terzo (anche promissario acquirente dell'esercizio), ove il concessionario continui a svolgere atti gestori e ad adempiere agli oneri amministrativi funzionali alla prosecuzione dell'attività nell'area, permanendo così la sua signoria di fatto sul bene.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 marzo 2026, n. 4865

Danni da cose in custodia – Demanio e Patrimonio dello Stato e degli Enti Pubblici

Nelle controversie di risarcimento per danni causati da cose in custodia, l'onere della prova riguardante la natura privata o pubblica della strada ove si è verificato il sinistro e l'eventuale custodia da parte dell'ente locale spetta a chi agisce in giudizio. Pertanto, in caso di contestazione da parte del convenuto sulla natura demaniale della strada, è onere dell'attore fornire specifica e circostanziata prova che la strada sia inclusa nell'elenco delle strade comunali e destinata a uso pubblico.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sentenza, 22 febbraio 2026, n. 3919

Responsabilità civile in ambito di prestazione medica – polizza assicurativa

Non è l’assicuratore a dover provare l’ignoranza, ma è l’assicurato a dover provare (in alternativa all’immediato avviso) la conoscenza dell’aggravamento del rischio in capo all’assicuratore.

Secondo la Suprema Corte, infatti, se non v’è dubbio che gravi sull’assicuratore l’onere di provare (e, prim’ancora, di dedurre) i fatti a sostegno dell’eccepito aggravamento del rischio e la loro incidenza sul rischio assicurato; ma è altrettanto indubbio che gravi sull’assicurato l’onere di provare di aver immediatamente comunicato all’assicuratore l’aggravamento verificatosi (ovvero la conoscenza dell’aggravamento in capo all’assicuratore) e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1898, comma 2, c.c..


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2363

Circolazione stradale – colpa

Ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.


Responsabilità civileTribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 14 gennaio 2026, n. 565

Responsabilità civile– danni da cose in custodia

La responsabilità per danni causati da cose in custodia non presuppone necessariamente un'azione negligente del custode (configurandosi come responsabilità oggettiva che può essere esclusa solo mediante la prova del caso fortuito), avendo l'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il rapporto di custodia.

Eventi causati dalla condotta imprudente del danneggiato possono interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode, potendo quest’ultimo liberarsi dimostrando che l'evento è stato imprevedibile e inevitabile (perciò configurante il caso fortuito), anche a causa della condotta del danneggiato.