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Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 novembre 2025, n. 30995

Circolazione stradale – Sinistro – Presunzione ex art. 2054 comma 2 c.p.c

La Suprema Corte conferma il principio di diritto per cui, "in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile" (v. Cass., n. 8311/2023).


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 novembre 2025, n. 29977

Circolazione stradale, Responsabilità civile – valutazione delle prove da parte del giudice

In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, il giudice di merito, nel valutare le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio, non viola le norme in tema di confessione (art. 2733, comma terzo, cod. civ.) se esercita correttamente il proprio potere di apprezzamento critico e non attribuisce efficacia di prova piena agli elementi probatori liberamente valutabili.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 4 novembre 2025, n. 29113

Risarcimento danni da circolazione stradale – Assicurazione della responsabilità civile – Cessione del credito - Nullità

L'ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di un litisconsorte necessario deve essere ottemperato entro il termine perentorio stabilito. La mancata ottemperanza comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c. La Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall’art. 149 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato, e ciò per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito (quindi non soltanto della azione ex art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 2005 verso l'assicuratore del soggetto responsabile).


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27481

Obbligazione risarcitoria – Requisiti per estinzione della stessa per confusione

La qualità di erede del responsabile del sinistro può determinare l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria per confusione, ma solo per la quota di responsabilità attribuita al de cuius. Tale estinzione richiede l'accertamento della qualità di erede e della quota ereditaria acquisita da ciascun danneggiato.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25126

Presupposti per risarcimento del danno da parte del danneggiato

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvo diversa previsione legislativa espressamente disciplinata. In caso di fallimento del danneggiante, l'indennizzo assicurativo deve essere corrisposto direttamente al fallimento, e il danneggiato può far valere il proprio credito nei confronti del passivo fallimentare con il privilegio speciale di cui all'art. 2767 c.c. o all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23822

Circolazione stradale – tutela risarcitoria per terzo trasportato ex art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 e L'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato

La tutela prevista dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, che consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento 'a prescindere dall'accertamento della responsabilità', presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Non è applicabile, quindi, ai sinistri che vedono coinvolto un solo veicolo. La Suprema Corte afferma che “La ratio della disposizione è, infatti, quella di agevolare il conseguimento del risarcimento da parte del trasportato nelle complesse vicende sinistrose che vedono coinvolti più veicoli e, di conseguenza, più imprese assicuratrici, evitando al danneggiato di dover attendere i tempi dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. anche Cass., 08/10/2019, n. 25033; Cass., 23/06/2021, n. 17963)”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 luglio 2025, n. 21901

Circolazione stradale – assicurazione della responsabilità civile – valutazione della condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro

La valutazione della concreta condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro e la conseguente ripartizione dell'apporto causale rispettivamente dato rientrano nella competenza del giudice di merito e restano sottratte al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 7 luglio 2025, n. 18399

Circolazione stradale – accertamento della dinamica del sinistro (con costituzione in giudizio della Compagnia assicurativa)

L'accertamento della dinamica del sinistro non è discutibile in sede di legittimità, per cui ogni ulteriore contestazione sul punto si risolve nel tentativo di sollecitare un diverso e non consentito esame del merito, dal momento che lo stabilire quale sia stata la dinamica di un sinistro stradale; il valutare se alcuno dei conducenti abbia vinto la presunzione posta a suo carico dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e il graduare le colpe dei corresponsabili sono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.


Diritto assicurativoCassazione Civile., Sez. III, Ordinanza, 26 giugno 2025, n. 17179

Assicurazione della responsabilità civile, Liquidazione e valutazione dei danni – c.d. “thin skull rule”

In tema di responsabilità civile, la condotta lesiva può costituire anche solo una concausa dell'evento dannoso. Il danneggiante è responsabile per tutte le conseguenze del proprio comportamento, anche se aggravate da condizioni preesistenti del danneggiato (cd. "thin skull rule"). È necessario un compiuto accertamento del nesso causale secondo la regola del "più probabile che non" riferita allo specifico caso esaminato.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 17 giugno 2025, n. 16213

R.C.A. – indennizzo del terzo danneggiato da parte dell’assicuratore e diritto al rimborso nei confronti dell’assicuratore dell’esclusivo responsabile

L'assicuratore della responsabilità civile automobilistica che, per errore inescusabile, indennizzi il terzo danneggiato senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma terzo, c.c.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 10 giugno 2025, n. 15447

Assicurazione della responsabilità civile: clausola “claims made” e sunset clause – Valutazione di validità della clausola

Nell'assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" che garantisce la copertura per i danni il cui risarcimento sia richiesto durante il periodo di validità della polizza e per i quali l'assicurato faccia richiesta all'assicuratore, non è nulla solo per la mancata previsione di una ultrattività della copertura (sunset clause). La validità della clausola deve essere valutata in base alla causa concreta del contratto, tenendo conto degli interessi perseguiti dalle parti.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 24 maggio 2025, n. 13854

Assicurazione della responsabilità civile – Diritto di accesso ex art. 146 Codice delle Assicurazioni private e art. 2 del D.M. 191/2008 – tipologia di atti

Il diritto di accesso previsto dagli artt. 146 del Codice delle Assicurazioni Private e 2 del D.M. 191/2008 si limita agli atti che la compagnia di assicurazione ha già esperito e ritenuto necessari per formulare o negare un'offerta di indennizzo, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, del 2 maggio 2025, n. 11565

Assicurazione della responsabilità civile – responsabilità da circolazione dei veicoli – incendio all’interno del mezzo

In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che include specificamente il verificarsi di un incendio all'interno del mezzo, deve essere considerata una parte integrante della domanda di risarcimento svolta nei confronti del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, cod. civ. Erroneamente il Tribunale esclude che tale allegazione possa determinare una responsabilità da posizione del proprietario anche in assenza di una esplicita menzione dei difetti di costruzione o di manutenzione (4° comma).

Per la Suprema Corte, infatti, “Il fatto che il Giudice di Pace abbia escluso la responsabilità del conducente, "per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", non avrebbe potuto implicare l'esonero della responsabilità da posizione del proprietario, tanto più che l'allegazione dell'incendio, quale causa specifica dell'evento, era stata effettuata e comprovata (v.Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2092; 11 febbraio 2010, n. 3108; 5 agosto 2004, n. 14998; 9 marzo 2004, n. 4754; 19 febbraio 1981, n. 1019; 23 giugno 1972, n. 2109)”. La Corte di Cassazione espone, poi, come il Tribunale ha provveduto all’inquadramento della fattispecie, poichè “l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria includeva anche l'intervenuto incendio alla base del danneggiamento della struttura stradale (v., Cass. 11 novembre 2023, n. 34590; 10 maggio 2018, n. 11289; 4 febbraio 2016, n. 2209; 20 giugno 2008, n. 16809)”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 aprile 2025, n. 8837

Assicurazione della responsabilità civile – prescrizione e decadenza

In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente. Tale effetto estintivo non si applica nei confronti del coobbligato che, essendosi costituito in giudizio, abbia omesso di eccepire la prescrizione a sua volta o abbia espressamente rinunciato a farla valere.

Per la Suprema Corte, infatti: “in materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente (Cass. Sez. 3 - n. 31071 del 28/11/2019)”. La Corte di Cassazione afferma, che intende dare continuità al principio richiamato dalla sentenza della Corte territoriale secondo cui "in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente", ribadendo che l'automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato "abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta" (Cass Sez. 3 - Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv. 654291 - 01)”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 05.11.2024) del 31 marzo 2025, n. 8450

Responsabilità per danni da manto stradale in caso di dosso non segnalato - nesso causale - valutazione condotte del danneggiato o di terzi

La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra «res» ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili.

Per la Suprema Corte, infatti, “Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato nelle pronunce richiamate dal ricorrente - che, " in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057, non massimata)” e “deve ribadirsi - così pervenendo all'accoglimento del motivo - "l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. Civ.".


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 03.02.2025) del 31 marzo 2025, n. 8389

Assicurazione delle responsabilità civile – danni da cose in custodia – art. 2051 c.c

La prova liberatoria gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si realizza con la mera incompatibilità tra il giudicato penale di assoluzione per il sindaco e l'accertamento in sede civile dell'assenza di caso fortuito. La persistenza di un nesso di causalità tra la condizione della strada e il danno rivendicato deve essere provata con specifico richiamo a evidenti circostanze idonee ad escludere la responsabilità del custode.

Secondo la Suprema Corte, infatti: “deve escludersi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, del giudicato penale (di assoluzione) emesso nei confronti del Sindaco del Comune ricorrente in relazione alla prova di tale caso fortuito, attesa la piena compatibilità del ridetto esito giudiziale penalistico con il riconoscimento dell' insussistenza di alcun caso fortuito, non potendo ritenersi esclusa, una volta accertata negativamente la sussistenza di una responsabilità propria del Sindaco nella manutenzione della strada, la persistenza in ogni caso di uno specifico nesso di causalità tra l'uso di tale strada e la provocazione dei danni lamentati in questa sede, accanto alla mancata dimostrazione dell'intervento di uno specifico caso fortuito idoneo a interrompere tale nesso (ai sensi dell'art. 2051 c.c.)”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 22 ottobre 2024) del 18 marzo 2025, n. 7216

Assicurazione contro danni a cose (furto di autovettura) – onere probatorio ex art. 2697 c.c

In tema di assicurazione contro i danni, è onere dell'assicurato dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. La denuncia del furto, sebbene sia un atto pubblico, non è di per sé sufficiente a dimostrare la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, ma deve essere valutata nel contesto delle complessive risultanze probatorie acquisite in giudizio.

La Corte di Cassazione afferma, infatti, che “nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120-01)” e che “"la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01, nello stesso senso, con riferimento proprio all'ipotesi della denuncia di furto, si veda, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n. 32637, non massimata; parimenti, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 agosto 2024, n. 23292, anch'essa non massimata)”, affermando che “in tema di assicurazione contro i danni, "il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore" - o almeno, "si comporta" come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) - "poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore" (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista "una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta" (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01).”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 03 febbraio 2025) del 10 marzo 2025, n. 6373

Assicurazione della responsabilità civile – danni da cose in custodia – concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c

Ai fini dell’operatività della garanzia per la R.C. Auto, per “circolazione su aree equiparate alle strade” va intesa la circolazione in ogni spazio ove il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

La Suprema Corte rammenta, infatti, come le “Sezioni Unite di questa Corte, infatti, già con la sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, affermarono che il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.” e che “Permanendo, tuttavia, alcune discordanze nella definizione del concetto di circolazione, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'argomento, in epoca più recente, ed hanno stabilito che ai fini dell'operatività della garanzia per la responsabilità civile autoveicoli, l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018), nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (sentenza n. 21983 del 2021).”, dovendosi ricordare che “la giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte è andata via via ampliando il concetto di circolazione, includendovi la sosta del veicolo, le operazioni di carico o scarico del medesimo avvenute sulla pubblica via, l'apertura e chiusura degli sportelli etc. (v., tra le altre, le ordinanze 22 novembre 2017, n. 27759, 28 maggio 2020, n. 10024, 28 marzo 2022, n. 9948, e la sentenza 19 ottobre 2022, n. 30723).”.