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Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 26/03/2024) 05 dicembre 2024, n. 31170

Trasferimento di dossier titolo effettuato dal donante nei confronti del beneficiario – donazione diretta

In tema di donazioni, il trasferimento di dossier titoli effettuato dal donante nei confronti di un beneficiario non costituisce una liberalità atipica ai sensi dell'art. 809 c.c., bensì una donazione diretta. Tale donazione è nulla se non rispetta il requisito della forma scritta ad substantiam, quale l'atto pubblico di donazione, necessario per tutelare il donante e prevenire scelte affrettate.

La Suprema Corte rileva come: “il trasferimento di dossier titoli da parte del beneficiante nei confronti di un beneficiario non configura una liberalità atipica, riconducibile alla disposizione di cui all'art. 809 c.c., per ragioni quali l'entità degli importi, le modalità di trasferimento e la stabilità dell'attribuzione patrimoniale, che presuppongono la stipulazione dell'atto pubblico di donazione, predisposto dall'ordinamento al fine di tutelare il donante e assicurarsi che abbia effettiva contezza del compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, onde evitare scelte affrettate e conseguenze potenzialmente pregiudizievoli, integrando una donazione diretta ad esecuzione indiretta, suscettibile come tale di impugnazione per mancanza del requisito formale dell'atto pubblico (Cass., Sez. Un., n. 18725 del 2017; Cass. n. 23127 del 2021; Cass. n. 527 del 1973).” e come: “Questa Corte, seppure con pronuncia risalente (Cass. n. 1392 del 1963), condivisa dal Collegio e alla quale va data continuità, ha affermato il principio secondo cui la prova della conoscenza del vizio che ha causato la nullità di una disposizione testamentaria invalida o di una donazione, deve essere data dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria (v. anche Cass. n. 3232 del 1961).


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 30/09/2024) del 4 dicembre 2024, n. 31052

Conto corrente bancario – obbligo di operare secondo il principio di buona fede oggettiva, al fine di evitare pregiudizi eccessivi per il cliente

In tema di conto corrente bancario, sebbene non possa essere affermato un obbligo generale e indiscriminato di controllo delle movimentazioni a carico della banca, l'istituto di credito è comunque tenuto a operare secondo il principio di buona fede oggettiva, e quindi deve attivarsi per evitare pregiudizi eccessivi per il cliente, segnalando le operazioni che appaiono anomale per frequenza, importo o modalità di effettuazione.

La Corte di Cassazione afferma che: “Più specificatamente, è stato precisato che "In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente" (Cass., 03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva (Cass., 31/03/2010, n. 7956).

Va ulteriormente rilevato che i suddetti obblighi di informazione e di protezione risultano particolarmente cogenti, nei rapporti con i clienti, per l'istituto di credito, dato che esso è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477).


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 30/10/2024) 26 novembre 2024, n. 30427

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto (preliminare di vendita) – trasferimento coattivo di proprietà

La sentenza che dispone il trasferimento coattivo di un bene ai sensi dell'art. 2932 c.c. presuppone l'identità strutturale e funzionale del bene oggetto del preliminare di vendita con quello esistente al momento della sentenza. L'effetto traslativo è precluso se vi sono difformità sostanziali riguardanti nuove edificazioni non contemplate nel preliminare, che modificano radicalmente la struttura e la funzione originariamente pattuite.

La Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui: “Al riguardo, la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche - non può avere ad oggetto nuovi cespiti diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28613 del 06/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 18545 del 08/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 18050 del 19/10/2012)”.

La Suprema Corte rileva poi come: “Segnatamente, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un edificio o un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) allorché sia radicalmente assente, rispettivamente, la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile (oggi permesso di costruire) - e, in mancanza, l'allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione -, o il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizione dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34679 del 12/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7849 del 10/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29581 del 22/10/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 21721 del 27/08/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1505 del 22/01/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 8489 del 29/04/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22077 del 25/10/2011). E ciò benché l'esistenza di tali riferimenti sia, appunto, una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, potendo, pertanto, intervenire anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, essendo l'allegazione e la produzione della relativa documentazione sottratte alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16068 del 14/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 6684 del 07/03/2019)”, specificando come: “Ebbene, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario, in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/1985 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19552 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 34 del 02/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11636 del 04/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22660 del 19/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 7849 del 10/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8081 del 07/04/2014; Sez. 2, Sentenza n. 20258 del 18/09/2009).”


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 26 novembre 2024, n. 30439

Intermediazione finanziaria – eccepita nullità dell’ordine di acquisto di titoli – atto di diffida valido ai fini interruttivi del termine di prescrizione – obblighi dell’intermediario finanziario

In materia di intermediazione finanziaria, l'atto di diffida e costituzione in mora del debitore è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione relativamente al diritto di ripetizione di una somma indebitamente versata in esecuzione di un contratto nullo (primo ordine di borsa), trattandosi di un diritto soggettivo il cui termine di prescrizione può essere interrotto per via extragiudiziale.

La Suprema Corte afferma che “l'atto di diffida e costituzione in mora del debitore è un atto giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 7 maggio 2021, n. 12182), cui trovano applicazione, in via analogica, le regole di ermeneutica degli atti negoziali, sia pure nel limite della loro compatibilità imposto dal fatto che si tratta di una manifestazione di volontà i cui effetti sono direttamente determinati dalla norma che li disciplina (cfr. Cass. 11 maggio 2018, n. 11416; Cass. 23 maggio 2014, n. 11579; Cass. 22 febbraio 2001, n. 2600). Da ciò consegue che l'attività interpretativa di tale atto si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di vizi motivazionali ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto (cfr., altresì, Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).” e che “nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, l' intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, da condurre in base ai principi generali di correttezza e trasparenza e tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (cfr. Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039).”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 novembre 2024, n. 29252

Contratto di locazione finanziaria, fideiussione - risarcimento dei danni (patrimoniale e non) da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi - dimostrazione del danno patrimoniale anche con prove presuntive

Il danno patrimoniale da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi può essere dimostrato anche attraverso prove presuntive. La vicinanza temporale tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti bancari, nonché la documentazione che evidenzia specifici atti di revoca dei finanziamenti successivamente alla segnalazione, costituiscono elementi indiziari sufficienti per stabilire il nesso causale tra la segnalazione a sofferenza e il danno subito dal soggetto segnalato.

La Suprema Corte precisa come “risultano integrate le condizioni in base alle quali questa Corte ha evidenziato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione qualora determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, essendo state indicate "le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa" (Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16812; Cass., sez. 5, 05/12/2014, n. 25756; Cass., sez. L, 04/03/2014, n. 4980; Cass., sez. 1, 07/03/2011, n. 5377; Cass., sez. 3, 17/05/2007, n. 11457).


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 8 novembre 2024, n. 28791

Opposizione allo stato passivo fallimentare contratto di conto corrente e contratto di apertura di credito: saldo passivo di conto corrente - mezzi di prova e strumenti valutativi a disposizione del giudice

L'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova per la ricostruzione delle movimentazioni di un rapporto di conto corrente. Il giudice può avvalersi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, quali contabili riferite alle singole operazioni, risultanze delle scritture contabili e ulteriori mezzi di prova offerti dalle parti, fino a ricorrere a una consulenza tecnica d'ufficio.

La Suprema Corte afferma che: “ […]"nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario": - "... l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023)"; - gli estratti conto, infatti, "non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto"; - "essi - come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto" […]”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. II, 04 novembre 2024, n. 28259

Interpretazione del contratto – Analisi della volontà delle parti

In tema di interpretazione del contratto, per comprendere la reale volontà delle parti, occorre valutare diversi criteri ermeneutici, tra cui l'interpretazione funzionale (rivolta alla causa concreta del contratto e allo scopo pratico delle parti) e l'interpretazione secondo la buona fede e non basarsi sulla sola interpretazione letterale che comunque costituisce un punto di partenza dell’analisi della volontà delle parti, anche se non l’unico.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27106

Interessi moratori usurari – nullità ab origine e non sanabile; funzione della clausola di salvaguardia

La Cassazione ha ribadito il principio fondamentale per cui la clausola che preveda interessi moratori usurari è nulla ab origine e non sanabile da clausole accessorie, rafforzando tale interpretazione la tutela dei debitori nei confronti di tassi contrattuali illeciti ed inserendosi in una giurisprudenza consolidata, che valorizza il rispetto del tasso soglia d'usura come limite inderogabile. Viene, inoltre, precisata la funzione della clausola di salvaguardia, chiarendo come la stessa possa prevenire situazioni di usura derivanti da variazioni successive, non avendo al contrario effetto retroattivo per sanare nullità contrattuali originarie.

La Suprema Corte ha affermato, infatti, come: “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della "eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora" entro il tasso soglia, vale a dire "vigila" e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante" e come “Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è - autonomamente quindi da ogni altra clausola - nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine ("alla data della stipulazione")”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27042

Inadempimento nel contratto d'opera professionale

Nel contratto d'opera intellettuale, in caso di domanda risarcitoria da parte del committente senza richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento, il professionista ha diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita. La proporzionalità tra i vizi dell'opera e il risarcimento del danno richiede una valutazione equilibrata dell'intero contratto, garantendo al professionista il diritto al compenso per l'attività svolta anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità dell'opera. L'assenza di prova sull'entità dei danni non può escludere il diritto del professionista al compenso, se l'opera è stata comunque eseguita e ha prodotto un risultato per il committente.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 26591

Durata e rinnovazione dell'ipoteca iscritta nei registri immobiliari

L'ipoteca iscritta nei registri immobiliari ha effetto per venti anni dalla sua data e cessa se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio, questo non rappresenta un termine di durata dell'iscrizione, che può essere rinnovata, ma un caso di inefficacia sopravveniente per cui l'ipoteca mantiene il suo valore fino alla sua cancellazione, che provoca la cessazione degli effetti connessi alla sua pubblicità.


Obbligazioni e contrattiTrib. Chieti, 10 ottobre 2024, Est. Cozzolino

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

Nella composizione negoziata della crisi, tra le misure cautelari rientra, se funzionale allo scopo perseguito dal debitore e in mancanza di opposizioni del ceto creditorio, anche il divieto per le banche creditrici di escutere le garanzie prestate da M.C.C., da SACE S.p.A. e dal F.E.I. In tal caso anche questi ultimi, quali enti terzi rispetto ai creditori, devono essere sentiti nel relativo procedimento, essendo imposta un’interlocuzione dall’art. 19, comma 4, terzo periodo, CCII.


Diritto bancarioCass. Sezione 1 Civile, Ordinanza del 10 ottobre 2024 n. 26380

Contratto autonomo di garanzia e fideiussione – Requisiti di redazione ricorso avanti la Corte di Cassazione

La pronuncia, nel dichiarare inammissibile il ricorso, mette in evidenza l’importanza della redazione precisa e conforme del ricorso per cassazione, soprattutto in relazione ai requisiti di autosufficienza e chiarezza espositiva. La Suprema Corte ha fatto ampio riferimento ai principi processuali volti a evitare ricorsi eccessivamente complessi e non sintetici, riaffermando al contempo il dovere del giudice di merito di interpretare i contratti in base alla volontà delle parti e alle clausole specifiche, come quella "a prima richiesta", caratteristica tipica dei contratti autonomi di garanzia (e non delle fideiussioni, come da qualifica contrattuale di parte ricorrente), esponendo come “il giudice non può immutare i fatti, mentre può certo mutare le qualificazioni giuridiche dei fatti in se stessi fermi: "In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato" (Cass. 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. 3 marzo 2021, n. 5832)” e come “questa Corte ha ormai più volte ribadito il principio secondo cui: "Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative" (p. es. Cass. 31 marzo 2023, n. 9071). Ma, nel caso di specie, a cagione della fattura del ricorso, non è dato comprendere quali sarebbero, esattamente, le eccezioni di nullità formulate, ed in che cosa, nonché in quale ipotetica misura, tali nullità si ripercuoterebbero sulla sussistenza del credito fatto valere in giudizio: basterà evidenziare che dalla sua lettura - per vero, come si è visto, l'autosufficienza va rapportata a ciascuno dei motivi, ma in questo caso gli elementi necessari non sono indicati non solo nel motivo, ma nell'intero contesto del ricorso - non riesce a comprendersi neppure a quando risalissero i contratti autonomi di garanzia conclusi dalle parti, che cosa con precisione essi garantissero, e, almeno, a quando risalisse il rapporto principale, visto che l'epoca di esso incide sulla disciplina giuridica di volta in volta applicabile. E cioè, nella situazione data, in cui si comprende che i ricorrenti avrebbero dedotto talune nullità, quantunque non meglio circostanziate, parrebbe del rapporto principale, se la Corte cassasse perché anche nell'ambito del contratto autonomo di garanzia il garante può dedurre la nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, casserebbe al buio, senza avere la benché minima consapevolezza dell'incidenza delle asserite nullità sulla vicenda in concreto dedotta in giudizio. Non meno inammissibile è l'ultimo mezzo, per l'ovvia considerazione che, al di là di ogni altro approfondimento, Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 si riferisce a fideiussioni contenenti determinate clausole, che qui non risulta neppure fossero effettivamente state pattuite, contenute in fideiussioni stipulate nell'arco temporale, scrutinato dalla Banca d'Italia, 2002 - 2005, non contratti autonomi di garanzia".


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. III, 07 ottobre 2024, n.26127

Azione revocatoria - accordi tra coniugi aventi ad oggetto un trasferimento immobiliare

L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.


Obbligazioni e contrattiCorte Costituzionale, sentenza, 3 ottobre 2024, n. 160

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

È costituzionalmente illegittimo l’art. 7, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (e l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2024, Est. Bernardel

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa - Misure cautelari; Requisiti: Fumus boni iuris e Periculum in mora

In tema di misure cautelari, il fumus boni iuris si può ragionevolmente basare sulla precondizione di squilibrio patrimoniale od economico finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e nel giudizio di risanabilità secondo criteri di razionalità della situazione di crisi. Il periculum in mora è invece da intendersi quale rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l’andamento ed il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell’impresa, il cui presupposto va verificato sulla base delle trattative in corso (fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto le trattative caratterizzate da concretezza e serietà, oltre che da buona fede).


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. II, 27 settembre 2024, n.25820

Pubblicità comparativa – rispetto principi deontologici di trasparenza, correttezza, funzionalità e verità

In tema di responsabilità disciplinare del medico, l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dal D.L. n. 223 del 2006 (conv. in L. n. 248 del 2006), non ha determinato la caducazione del divieto, previsto dagli art. 55 e 56 del codice deontologico, di un'informazione sanitaria non trasparente, rigorosa e prudente, non rispettosa nelle forme e nei contenuti dei principi propri della professione medica, non veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, equivoca, ingannevole e denigratoria.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezione terza, 16 settembre 2024, n. 24806

Accertamento del passivo - Pendenza di giudizio in appello di accertamento del credito - Intervenuto fallimento

La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.


Obbligazioni e contrattiFALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - Esecuzione individuale del creditore fondiario – Privilegio processuale ex art. 41 TUB – Riforma della crisi di impresa – Sopravvivenza – Liquidazione giudiziale e controllata – Prosecuzione dell’azione esecutiva per entrambe le procedure concorsuali – Questione pregiudiziale.

Corte di Cassazione 19 agosto 2024, n. 22914

La Sezione Prima civile, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brescia, ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41 TUB sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. dello stesso Codice, potendo perciò proseguire l’azione esecutiva già pendente su iniziativa del creditore fondiario al momento dell’apertura di entrambe le procedure concorsuali.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. III, 25 luglio 2024, n. 20749

Collegamento negoziale nel leasing finanziario, l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente sui vizi della consegna

Il collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita, in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, impone all'utilizzatore l'obbligo di informare il concedente circa eventuali vizi della consegna, così da evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. III, 11 luglio 2024, n. 19015

Sentenza di condanna ad una somma di denaro 'oltre interessi', in mancanza di specificazioni sono dovuti solo gli interessi legali

Il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga il riferimento alla debenza degli interessi legali resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dal precedente articolo) ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. II, 10 luglio 2024, n. 18903

Alle Sezioni Unite pronunciarsi sul mutuo solutorio stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante

Si segnala la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché possa valutare l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, per la soluzione del seguente contrasto giurisprudenziale: se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.


Obbligazioni e contrattiCorte di Cassazione, ordinanza interlocutoria 10 luglio 2024 n. 18903

Contratti bancari Mutuo cd. solutorio – Validità – Questione di massima di particolare importanza

La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la validità del cd. mutuo solutorio (consistente nell’accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante), con particolare riguardo alla necessità di verificare se tale modalità di erogazione della somma - cui si correla l’obbligo del mutuatario di utilizzarla per estinguere una propria diversa posizione debitoria verso il mutuante - integri una datio rei suscettibile di porre il danaro nella disponibilità del mutuatario ovvero si traduca in una mera operazione contabile, qualificabile alla stregua di pactum de non petendo ad tempus, funzionale a procrastinare la scadenza dei debiti pregressi.


Obbligazioni e contrattiGarante Privacy, provvedimento n. 572 del 4 luglio 2024

Violazione dei dati personali (data breach) - sanzione

Nell’agosto del 2023, la società era infatti stata oggetto di un attacco informatico di tipo ransomware che aveva causato il blocco dei server e di alcune postazioni di lavoro: tale attacco aveva comportato l’esfiltrazione di file contenenti i dati personali di circa 25mila interessati; le informazioni, successivamente pubblicate nel dark web, riguardavano dati anagrafici e di contatto, dati di accesso e identificazione, dati di pagamento, nonché dati relativi a condanne penali e reati e, tra quelli appartenenti a categorie particolari, dati che rivelano l’appartenenza sindacale e relativi alla salute.

Nonostante la vulnerabilità fosse stata segnalata, prima dal produttore del software, e poi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la società non aveva aggiornato, come raccomandato, i propri sistemi, venendo meno agli obblighi previsti dalla normativa di protezione dei dati personali, che richiedono l’adozione di misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Garante ha quindi ingiunto alla società, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, di effettuare un’azione straordinaria di analisi della vulnerabilità dei propri sistemi, di predisporre un piano per rilevare e gestire tali vulnerabilità e di individuare tempistiche di rilevamento e di risposta adeguate al rischio.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18230

Contratti bancari, la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determina la nullità del contratto

Il vincolo di forma imposto dal legislatore è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento.

La mancata consegna del contratto non pone, tuttavia, un problema di validità dello stesso in ambito bancario. L’art. 117, comma 3 t.u.b. disciplina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, mentre non ricorre nel caso di mancata consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto