Danni da cose in custodia (caduta a causa di sconnessione dell’asfalto) – requisiti di ammissibilità motivo ricorso per cassazione
In tema di ricorso per cassazione, affinché un motivo sia ritenuto ammissibile, è necessario che il ricorrente indichi specificamente e riproduca il contenuto degli atti e documenti sui quali il motivo stesso si basa, nonché la loro collocazione nel fascicolo processuale. È inoltre fondamentale che tali atti siano acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta l'inammissibilità del motivo.
La Corte di Cassazione precisa che “l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (v., Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; 5 agosto 2016, n. 16598; 3 novembre 2016, n. 22226; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; 15 aprile 2021, n. 9951; 5 luglio 2019, n. 18066; 13 marzo 2009, n. 6184; 10 marzo 2006, n. 5244; 4 marzo 2005, n. 4741).” e che la “ricorrente in relazione ai singoli elementi indicati non ha provveduto alla debita specificazione degli atti processuali e dei documenti sui quali poggia la deduzione, riproducendone il contenuto, direttamente o indirettamente, provvedendo alla localizzazione in relazione alla sequenza procedimentale inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., sez. un., 34469/2019, cit.).”.