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Contratto di agenziaCassazione, Sezione Lavoro, sentenza, 20 gennaio 2026, n. 1253

Agenzia e procacciamento di affari - differenze

La esclusione del carattere della stabilità fa venire meno qualunque possibilità di configurare il contratto concluso fra le parti in termini di agenzia in senso tecnico-giuridico; caratteri distintivi del contratto di agenzia sono proprio l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.


ProvvigioniCassazione, Sezione Lavoro, sentenza, 20 gennaio 2026, n. 1251

Agenzia – onere della prova

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere, anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 19 gennaio 2026, n. 1107

Assemblea dei condomini – deliberazione; Appalto privato – vizi d’opera e difformità

In materia di condominio degli edifici, la decisione dell'assemblea condominiale deve rispettare lo stile e il decoro architettonico del fabbricato, intendendosi per decoro non solo le linee architettoniche ma anche l'aspetto armonico e visibilmente percepibile dell'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (artt. 1120, comma 4, e 1127 c.c.).


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 14 gennaio 2026, n. 788

Assicurazione della responsabilità civile – infortuni non mortali – Interpretazione del contratto

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la somma assicurata esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente. Pertanto, se il contratto prevede che la misura standard dell'indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manca un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.


Responsabilità civileTribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 14 gennaio 2026, n. 565

Responsabilità civile– danni da cose in custodia

La responsabilità per danni causati da cose in custodia non presuppone necessariamente un'azione negligente del custode (configurandosi come responsabilità oggettiva che può essere esclusa solo mediante la prova del caso fortuito), avendo l'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il rapporto di custodia.

Eventi causati dalla condotta imprudente del danneggiato possono interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode, potendo quest’ultimo liberarsi dimostrando che l'evento è stato imprevedibile e inevitabile (perciò configurante il caso fortuito), anche a causa della condotta del danneggiato.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 8 gennaio 2026, n. 436

Patto di non concorrenza - pagamento nel corso del rapporto - criticità

La clausola del patto di non concorrenza che lega la quantificazione del corrispettivo alla durata del rapporto di lavoro non incide sulla determinatezza determinabilità della somma, ma deve essere valutata esclusivamente sotto il profilo della non manifesta iniquità e sproporzionatezza del corrispettivo.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 08 gennaio 2026, n. 449

Promessa di vendita bene immobile con consegna anticipata – Contratto misto

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa prevalente è quella del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. La disponibilità del bene da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione e non come possesso utile ad usucapionem, ove non sia dimostrata un'interversione del possesso nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.


Diritto bancarioTribunale di Milano, Sentenza, 8 gennaio 2026 – Pres. Giani, Rel. Chieffo

Nullità di fideiussione omnibus conforme a modello ABI post 2005

Il giudizio di sfavore formulato dalla Banca d’Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé ma l’inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante.

In caso di qualificazione delle clausole della fideiussione come stand alone, vige l’onere probatorio in merito all’esistenza di intesa anticoconcorrenziale al momento della stipula della fideiussione, o, quantomeno, l’onere di richiedere l’esibizione ex art. 210 C.p.c. di fideiussioni analoghe, nel periodo in contestazione, riproducenti le medesime clausole ABI oggetto dell’intesa ritenuta anticoncorrenziale.



Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 2 gennaio 2026, n. 82

Revocatoria fallimentare – domanda di ammissione al concordato preventivo – c.d. “periodo sospetto”

Nel caso in cui il fallimento della società è stato dichiarato dopo che la stessa aveva proposto una domanda di ammissione al concordato preventivo, il termine di un anno previsto dall'art. 2467, comma 1, cit. è assoggettato, proprio in applicazione della norma prevista dall'art. 65 l.fall., agli effetti che derivano dalla consecuzione tra procedure concorsuali e, dunque, alla retrodatazione (che l'art. 69-bis, comma 2, l.fall. ha solo riconosciuto in modo espresso) del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della proposizione delle azioni ivi previste, tra cui, appunto, l'azione d'inefficacia cui all'art. 65 l.fall. Al fine di comprendere la suddetta pronuncia, si ricorda come il c.d. “periodo sospetto” individua l’arco temporale nel quale determinati atti dispositivi compiuti dal debitore, pur formalmente validi, possono essere assoggettati a revocatoria ove ritenuti lesivi della par condicio creditorum e connotati dalla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Per gli intermediari creditizi , il punto di maggiore attenzione riguarda i ricevuti su esposizioni deteriorate, le concessioni di garanzie per debiti pregressi, nonché le operazioni di ristrutturazione effettuate in prossimità della crisi: in tali ipotesi la verifica circa la collocazione temporale dell’atto rispetto all’apertura della procedura costituisce il primo filtro di rischio contenzioso. Gli istituti finanziari devono, pertanto, presidiare accuratamente i processi di monitoraggio e documentazione delle posizioni deteriorate, anche in funzione difensiva. In tale contesto si inserisce il tema oggetto della sentenza in commento, della (ad esempio tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale), che possano rappresentare momenti successivi della medesima crisi d’impresa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è sufficiente una mera successione temporale, occorrendo che la seconda procedura concorsuale rappresenti l’evoluzione della medesima situazione patologica già emersa nella prima procedura concorsuale.