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Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 13 ottobre 2025, n. 27279

Vendita di un terreno confinante con altro terreno sul quale insiste un fabbricato edificato – Vizi/difetti della cosa venduta

La consegna di una cosa venduta che difetta delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale realizza la fattispecie di aliud pro alio. Il giudice, nel risolvere la controversia, può qualificare d'ufficio l'azione proposta, interpretando le domande dell'attore in termini di domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 13 ottobre 2025, n. 27367

Esecuzione forzata - società in nome collettivo

In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti. Di conseguenza, in caso di mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci resta indipendente da quella della società anche in caso di accoglimento dell’opposizione di quest’ultima.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 11 ottobre 2025, n. 27226

Opposizione allo stato passivo (art. 98 L.F.) – Liquidazione Coatta Amministrativa – Privilegio ex art. 2751 bis c.c. n. 5

Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c., n. 5), spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Al di fuori della procedura di concordato preventivo, il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa ad ottenerla non genera alcuna presunzione né assoluta né relativa di sussistenza del carattere cooperativo, rimanendo il relativo onere a carico del creditore.


Lavoro

Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, sentenza, 9 ottobre 2025, n. 8367

Il termine indicato dal CCNL applicato al rapporto di lavoro non è applicabile alle “dimissioni volontarie per assenza ingiustificata”; tale previsione riguarda infatti un istituto del tutto diverso, ovverosia il licenziamento disciplinare ed il termine indicato ha la funzione di individuare a misura della gravità dell’inadempimento che le parti collettive ritengono sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sanzione disciplinare. Nel caso disciplinato dall’art. 26 c. 7 bis d.lgs. 151/2015, invece, il termine di 15 giorni previsto dalla legge (o quello diverso, se maggiore, stabilito dalla contrattazione collettiva) ha la funzione di individuare la misura in cui il comportamento del lavoratore, che continuativamente non si presenti a rendere la prestazione lavorativa, possa generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto; tale termine deve essere necessariamente più lungo di quello previsto ai fini disciplinari in quanto deve essere idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, sentenza 5 giugno 2025, n. 87


LavoroCassazione, Sez. Lav., ordinanza 9 ottobre 2025, n. 27132

Impugnazione verbale ITL con accertamento negativo

Con la pronuncia suddetta la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale un verbale dell’Ispettorato del Lavoro che accerti la sussistenza di presupposti per un recupero contributivo costituisce un atto pregiudizievole per la società destinataria e, come tale, è impugnabile mediante un'azione di accertamento negativo.

La datrice aveva proposto ricorso per accertamento negativo avverso un verbale con il quale l’ITL aveva contestato alcune irregolarità anche con riferimento alla posizione contributiva dei propri dipendenti. La Corte d’Appello aveva rigettato la predetta domanda, ritenendo l’azienda ricorrente sprovvista dell’interesse ad agire, in quanto il verbale non conteneva la diretta applicazione di sanzioni per la violazione di disposizioni a tutela del lavoro.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – ha rilevato che, nel caso di specie, il contenuto dell’impugnato verbale avrebbe consentito agli Enti previdenziali di procedere alla emissione di atti esecutivi circa il recupero dei contributi omessi, senza necessità di esperire ulteriori accertamenti.

In questo modo, l’Azienda sarebbe esposta alla concreta possibilità di subire il recupero, ponendola in una condizione di irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva.

Poiché un verbale ITL di detta portata è un atto pregiudizievole per la società, lo stesso può essere oggetto di un ricorso per accertamento negativo.


LavoroCassazione, Sez. Lav., Sentenza, 7 ottobre 2025

Socio Lavoratore di Cooperativa –decorrenza della prescrizione dei crediti dalla fine del rapporto

Secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l'astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa che porta all'estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall'art. 18 della legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n. 92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal D.Lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione della decorrenza della prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all'esistenza del metus del lavoratore.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 ottobre 2025, n. 26826

Responsabilità sanitaria – perdita feto

In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale; tale danno rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione enuncia, quali principi di diritto, cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi, i seguenti: “In tema di Responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.”; “… la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre…”.”


Diritto bancarioCorte di Appello di Venezia, Sentenza n. 2914 del 06 ottobre 2025

Opposizione a precetto e all’esecuzione ex art. 651 c.p.c. – Eccezioni di abusività e vessatorietà della clausola del capitolato allegato al mutuo (nullità della clausola, nullità del precetto)

La Corte di Appello di Venezia, con la suddetta sentenza, tra l’altro, riconosciuta la vessatorietà della clausola che facoltizza la banca a "dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. o” a ”risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora siano promossi a carico della parte finanziata atti esecutivi o conservativi o vi sia pericolo di pregiudizio al credito ed alle garanzie", in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola stessa e la nullità dell'intimato atto di precetto.

La Corte, infatti, rileva come la banca “non ha affatto provato, né ancor prima allegato che la clausola abusiva è stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente all’uopo, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto (v. Cass. 497/2021)”.


Gestione del personaleCommento alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1399 del 6 ottobre 2025

Trasparenza amministrativa e rispetto della privacy: necessario un giusto equilibrio

La divulgazione di dati personali di un lavoratore, quali nome, cognome, data di nascita, qualifica e posizione economica, l'informazione relativa alla condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia usufruita con la indicazione specifica delle date della propria inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione, effettuata tramite pubblicazione “in chiaro” nell’Albo Comunale di una sentenza resa tra parti i un giudizio per mobbing avanti il Giudice del lavoro, costituiscono una palese violazione del trattamento di dati sensibili della dipendente, anche se la finalità della comunicazione era quella di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti ai sensi degli artt. 183 e 194 comma 1, lett. a D.Lgs n. 267 del 2000.

I passaggi più significativi:

  • I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione (Cass. Civ., SSUU, n. 30981 del 2017)
  • Costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato (Cass. civ. Sez. I n. 18980 del 2013)
  • Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste, allora, anzitutto nella illecita - perché effettuata in assenza del consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza
  • La pubblicazione dei dati personali nell'Albo del Comune, ivi compreso quello on-line, di un piccolo territorio è fonte di sicuro disagio e integra danno non patrimoniale.

LavoroTribunale di Ravenna, 4 ottobre 2025, n. 409

(a seguito di rinvio pregiudiziale — Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2025, causa C-5/24)

Il Tribunale di Ravenna chiarisce la compatibilità tra normativa sul comporto e diritto antidiscriminatorio europeo, confermando la legittimità del trattamento uniforme previsto dal CCNL Turismo Confcommercio.

Il giudice ha affermato che la disciplina sul comporto ex art. 2110 c.c. e artt. 173–174 CCNL Turismo non viola il diritto dell’Unione, in quanto il trattamento uguale tra lavoratori disabili e non è sorretto da una finalità legittima e oggettivamente giustificata.

È stato inoltre escluso l’inadempimento dell’obbligo di fornire “soluzioni ragionevoli” di cui all’art. 5 della direttiva 2000/78/CE: la risoluzione del rapporto è dipesa esclusivamente dalla mancata attivazione, da parte della lavoratrice, dell’aspettativa non retribuita prevista dal contratto.

Non essendovi un termine di comparazione né una disparità concreta, non può configurarsi una discriminazione. In tale contesto, nessun ulteriore accomodamento sarebbe potuto gravare sul datore di lavoro.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 ottobre 2025, n.26656

Risarcimento del danno – condotta colposa del passeggero (cintura di sicurezza non allacciata) ed efficienza causale del danno subito

In caso di sinistro stradale, la condotta colposa del passeggero consistente nel mancato uso delle cinture di sicurezza può esaurire l'intera efficienza causale del danno subito, a condizione che sia dimostrato che l'impiego delle cinture avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro. La Suprema Corte afferma pertanto che il passeggero che agisce contro il conducente e l'assicurazione del veicolo avversario (sebbene ritenuto responsabile al 50% dell'incidente) non ha diritto al risarcimento se le lesioni subite sono dovute al fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 ottobre 2025, n. 26702

Installazione di ascensore o piattaforme elevatrici realizzati da uno o più condomini

L'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni del fabbricato per eliminare le barriere architettoniche deve essere valutata alla stregua dell'art. 1102 c.c., secondo il criterio del pari uso, conferendo a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.