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Sentenza n. 18/2023 RG n. 4630/2021 Tribunale di Monza, Sez. I, Giudice Dott. De Giorgio Davide - Azione revocatoria e fondo patrimoniale

  • Pubblicato il:  27 gennaio 2023
  • Categoria:   Sentenze
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Sulla costituzione di fondo patrimoniale da parte di socio accomandatario – Mancata instaurazione procedimento di mediazione – Legittimazione attiva dell’istituto di credito che vanta ipoteca - Sussistenza requisiti – Accoglimento

Oggetto

Azione revocatoria avviata avverso la costituzione di fondo patrimoniale da parte del socio di una società in accomandita semplice e relativo coniuge in epoca anteriore all’avvio dell’azione monitoria da parte di istituto di Credito che vanta decreto ingiuntivo definitivo in forza del quale è stata iscritta ipoteca sui beni di proprietà del socio.

Eccezioni preliminari (rigetto)

Rigetto della domanda presentata dai Convenuti per improcedibilità dell’azione per omessa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria poiché l’azione revocatoria non rientra fra le controversie per cui è previsto l’avvio di tale esperimento (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 25855 del 23.09.2021).

Rigetto della domanda sul difetto di legittimazione dell’Istituto di Credito che vanta ipoteca sul bene iscritta successivamente all’atto dispositivo e alla relativa trascrizione, stante la preclusione all’esecuzione sul compendio immobiliare a causa del predetto atto.

Sui requisiti azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (sussistenza)

Esistenza del credito in epoca anteriore all’atto di disposizione. Nell’azione revocatoria, per la sua esperibilità rileva la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, idonea a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del 19.02.2020, Cass., Sez. 3, sentenza n. 3676 del 15.02.2011).Presenza del requisito dell’eventus damni: con l’atto di disposizione per cui è causa, il debitore ha causato un pregiudizio al creditore nell’azione di recupero. Non è richiesto che l’atto compiuto determini la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto che con il compimento dell’atto l’azione è resa più incerta o difficile (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007). L’onere di provare l’insussistenza di tale rischio è a carico del Convenuto.carattere gratuito dell’atto di disposizione (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 9192 del 02.04.2021).sussistenza dell’elemento psicologico in capo alle parti dell’atto di disposizione e della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Parte Convenuta quale socio amministratore e legale rappresentante non poteva ignorare il pregiudizio arrecato alla creditrice con l’atto dispositivo per cui è causa e le circostanze del caso sulla costituzione del fondo, in assenza delle ragioni alternative che ne avessero reso necessaria, o almeno opportuna, la costituzione, inducono a ritenere che l’atto fosse finalizzato con ogni probabilità proprio a pregiudicare la possibilità per l’istituto di procedere esecutivamente sulla casa familiare (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13343 del 30.06.2015). Tale requisito sussiste anche in capo al terzo beneficiario stante la natura gratuita dell’atto di disposizione. (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 12045 del 17.05.2010)

Accoglimento domanda: Per effetto di quanto sopra, il Tribunale di Monza, visto l’art. 2901 c.c., ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’Istituto di credito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai debitori, ordinando l’annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell’atto pubblico di costituzione del fono, con condanna alla rifusione delle spese processuali di lite.