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Segnalazione sentenza del Tribunale di Monza n. 326 del 14.02.2.019 in materia di diritto bancario e rapporti con il fideiussore

  • Pubblicato il:  15 febbraio 2019
  • Categoria:   Sentenze

La sentenza n. 326/2019 depositata dal Tribunale di Monza in data14.02.2019delinea nel dettaglio alcuni profili in materia di prova in ambito di diritto bancario e di rapporti tra l’obbligazione del debitore principale e del garante che aveva a suo tempo sottoscritto con l’Istituto di Credito una garanzia fideiussoria omnibus.

La trattazione di tali profili ha portato il Giudice a respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal garante senza entrare nel merito delle eccezioni tecniche che sono state assorbite dalla motivazione.

Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.

Prova del credito in materia bancaria

Peraltro, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234). Nella fattispecie, la Bancaha provveduto, sin dalla fase monitoria, a produrre i contratti di conto corrente e di mutuo, nonché le fideiussioni, oltre all’estratto conto certificato, documentazione sufficiente ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, senza che alcuna contestazione fosse sollevata in ordine alla loro validità o di singole clausole, né all’entità dei singoli crediti rivendicati. Per quanto si possa convenire con l’opponente che la Banca avrebbe dovuto, nel corso del giudizio di opposizione, produrre gli estratti del conto corrente per l’intera durata del rapporto al fine di dimostrare la correttezza del credito derivante dall’esposizione del conto corrente, tale obiezione non vale, invece, con riferimento agli altri crediti ed, in particolare, per quello relativo alla restituzione dei finanziamenti, trattandosi di importi predeterminati nei relativi contratti e che la Banca finanziatrice aveva solo l’onere di indicare nel loro ammontare al momento dello scioglimento del vincolo per effetto dell’inadempimento dell’obbligato alla corresponsione delle rate di rimborso. Onere che è stato assolto dalla Banca, mentre il garantenon ha dimostrato che l’obbligazione restitutoria sia stata estinta o, comunque, adempiuta in termini diversi, rispetto a quanto richiesto

Rapporto tra obbligazione principale e quella di garanzia nell’ambito di un contratto di fideiussione omnibus

Si consideri che il rapporto tra l’obbligazione principale e quella di garanzia non resta vanificato dalla scelta processuale di agire nei confronti del debitore principale per una sola parte del credito, dal momento che l’accessorietà della fideiussione attiene alla fonte dell’obbligazione, non all’accertamento del credito verso i coobbligati. Infatti, l’obbligazione fideiussoria è considerata di natura accessoria solo in quanto presuppone l’obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l’adempimento, posto che il suo oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è identico a quello dell’obbligazione principale.

Ne deriva che l’obbligazione riguardante il pagamento del debito, pur derivando da fonti negoziali distinte, ma idonee a far sorgere il vincolo solidale, come sancito dall’art. 1944, 1° comma, cod. civ., ben può essere scissa tra i coobbligati e legittima il creditore ad agire anche separatamente nei loro confronti allorché si siano realizzate le condizioni di operatività della responsabilità contrattuale che, per quanto riguarda il rapporto fideiussorio dipendente, presuppone il verificarsi dell’inadempimento dell’obbligato principale (cfr. Cass. n.3028 del 15/02/2005).

La relazione di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude, quindi, la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore.L’obbligazione solidale non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì un mero litisconsorzio facoltativo in cause scindibili e, conseguentemente, rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, per cui è consentito al creditore di ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito.

Non è, pertanto, necessario che il creditore, per impedire l’estinzione della garanzia, proponga le sue istanze innanzitutto contro il debitore principale, potendo egli rivolgersi indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fideiussore.

L’inadempimento dell’obbligato principale e l’entità del debito, dunque, nel rapporto processuale contro il garante, sono accertabili autonomamente nell’ambito del solo rapporto di garanzia ove il pagamento sia richiesto al fideiussore, senza necessità di preventivo accertamento nei confronti del debitore principale.

La garanzia, poi, avrà efficacia fermi restando i limiti quantitativi della garanzia da ciascun fideiussore rilasciata, cioè purché non venga superato l’ammontare complessivo del debito garantito.