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Segnalazione ordinanza resa dal Tribunale di Milano, Sez. III, Esecuzioni Immobiliari depositata in data 11.02.2019

  • Pubblicato il:  11 febbraio 2019
  • Categoria:   Ordinanze

I debitori esecutati hanno svolto opposizione all’esecuzione promossa dagli Istituti di Credito deducendo che, in data anteriore alla trascrizione del pignoramento, veniva trascritta da Terzo soggetto domanda ex art. 2932 c.c. costitutiva degli effetti del contratto preliminare non concluso e che quindi il procedimento esecutivo doveva essere dichiarato inefficace e/o sospeso in attesa della definizione del giudizio di merito.

Precisa il Giudice dell’Esecuzione che la trascrizione della domanda ex art.2932 c.c. in epoca anteriore al pignoramento non comporta, per ciò solo, l’inefficacia del pignoramento, ovvero l’improcedibilità dell’esecuzione, ma produce– in virtù dell’effetto prenotativo di cui all’art. 2652, comma 1e 2, c.c. - unicamente la prevalenza della sentenza costitutiva degli effetti del preliminare non concluso sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite dopo la trascrizione della domanda;

Considerato che, tuttavia, per espressa previsione normativa la trascrizione della sentenza resa ex art. 2932 c.c. non prevale sulle iscrizioni anteriori alla trascrizione della domanda come nel caso degli Istituto di Credito intervenuti che sono titolari di ipoteche iscritte in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale el’eventuale accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non potrà pregiudicare il diritto di sequela dei creditori intervenuti, che legittimamente possono avvalersi degli atti esecutivi svolti dal creditore procedente (arg. ex Cass. Sez. Un. 61/2014), con conseguente prevalenza dell’acquisto dei beni pignorati da parte dell’aggiudicatario all’esito della vendita coattiva, il Giudice ha riconosciuto il diritto degli Istituto di credito a proseguire nell’azione esecutiva.