
Trasparenza retributiva: una nuova opportunità per le imprese, con qualche criticità
Pubblicato in IPSOA Quotidiano
Focus
Con il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91, il legislatore introduce il nuovo Organismo per la parità, un’autorità indipendente istituita in attuazione delle direttive europee (UE) 2024/1499 e 2024/1500.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2026 ed entrato in vigore il 7 giugno 2026, il decreto recepisce simultaneamente le direttive europee volte a rafforzare il sistema degli organismi per la parità di trattamento. A partire dal 1° gennaio 2027 sarà operativo l’Organismo per la parità, configurato come autorità indipendente e dotato di piena autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria.
Il nuovo ente assumerà le funzioni oggi svolte dalla consigliera nazionale di parità e dall’UNAR, ampliando significativamente il proprio raggio d’azione: dall’assistenza alle vittime di discriminazione alla gestione di procedure di risoluzione alternativa delle controversie, fino alla possibilità di intervenire in giudizio. Si tratta di una riforma di ampia portata, il cui percorso di attuazione presenta tuttavia alcuni profili ancora da chiarire.
L’Organismo sarà composto da un presidente e quattro componenti selezionati tra soggetti con comprovata esperienza nelle materie di competenza: due esperti nel contrasto alle discriminazioni e due specialisti in ambito lavoristico e delle pari opportunità nel lavoro. Le nomine saranno effettuate congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Particolarmente rigorose le garanzie poste a tutela dell’autonomia dell’organo: il mandato avrà durata settennale e non sarà rinnovabile; sono previste incompatibilità con attività professionali, imprenditoriali, consulenziali e incarichi pubblici, oltre a un periodo di tre anni successivo alla cessazione dell’incarico durante il quale non sarà possibile instaurare rapporti retribuiti con soggetti operanti nei settori di competenza dell’Organismo. È inoltre esclusa la possibilità di rimozione per ragioni legate all’esercizio delle funzioni svolte.
Le attribuzioni dell’Organismo riflettono i contenuti delle due direttive europee recepite. Sul fronte della tutela contro le discriminazioni fondate su razza, origine etnica, religione, disabilità, età e orientamento sessuale, l’ente svolgerà attività di prevenzione, sensibilizzazione e promozione della parità di trattamento, offrirà supporto alle vittime attraverso canali dedicati, gestirà procedure di risoluzione alternativa delle controversie, effettuerà verifiche documentali, formulerà raccomandazioni e pareri non vincolanti e potrà agire in giudizio per conto delle persone discriminate. Per quanto riguarda la parità tra donne e uomini nell’occupazione e nel lavoro, l’Organismo avrà il compito di individuare situazioni di squilibrio di genere, promuovere azioni positive, collaborare con l’Ispettorato del lavoro nell’accertamento delle violazioni, esprimere pareri e favorire la composizione delle controversie. Tra le novità più rilevanti figura l’introduzione dell’art. 35-bis nel Codice delle pari opportunità. Le vittime di discriminazione potranno presentare segnalazioni anche in modalità telematica o orale; inoltre, i pareri motivati dell’Organismo potranno essere presi in considerazione dal giudice come elemento probatorio. È previsto anche che l’avvio delle procedure di risoluzione alternativa sospenda i termini di prescrizione.
L’ufficio dell’Organismo sarà articolato in tre servizi: due dedicati alle materie relative alla parità di trattamento e uno alle questioni legate alla parità di genere nel lavoro. La dotazione organica comprenderà un dirigente generale, tre dirigenti e ventinove unità di personale non dirigenziale, mentre il ruolo del personale sarà formalmente istituito dal 1° gennaio 2028. Dal punto di vista finanziario, il decreto prevede uno stanziamento annuo di oltre 7,6 milioni di euro a partire dal 2027, cui si aggiunge un contributo di oltre 2 milioni di euro proveniente dal fondo di rotazione. Le indennità spettanti ai componenti dell’Organismo sono parametrate ai trattamenti economici dei vertici della Presidenza del Consiglio, entro specifici limiti di spesa.
Il passaggio dal sistema attuale al nuovo modello sarà graduale. Fino all’effettivo insediamento dell’Organismo, l’UNAR e la consigliera nazionale di parità continueranno a esercitare le rispettive funzioni con le strutture esistenti. Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore le disposizioni abrogative previste dal decreto e il nuovo ente subentrerà in tutti i rapporti giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali, inclusi quelli collegati a finanziamenti dell’Unione europea.
Non mancano, tuttavia, alcuni aspetti che meritano attenzione. La concentrazione in un unico soggetto delle competenze oggi distribuite tra diversi organismi rappresenta una scelta ambiziosa, ma pone interrogativi sulla capacità del nuovo ente di gestire efficacemente un ambito di intervento così ampio e diversificato. Ulteriori riflessioni riguardano il coordinamento con le consigliere di parità regionali e territoriali, che continueranno a operare ma dovranno raccordarsi con il nuovo Organismo. La soppressione della figura della consigliera nazionale potrebbe rendere più complesso il collegamento tra il livello locale e quello centrale, soprattutto nella fase iniziale di attuazione della riforma. Infine, resta aperto il dibattito sull’efficacia degli strumenti attribuiti all’Organismo. Sebbene i suoi pareri possano assumere rilievo probatorio nei procedimenti giudiziari, la loro natura non vincolante alimenta il confronto sull’effettiva capacità di incidere sulle pratiche discriminatorie, in particolare nei contesti privati. Ho mantenuto tutti i contenuti essenziali, alleggerendo le ripetizioni normative e adottando un taglio più divulgativo e adatto a una newsletter professionale.

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