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Dirigente denuncia illeciti aziendali: il licenziamento ha natura ritorsiva

Tribunale, Novara, sez. lavoro, ordinanza 13/09/2013

Ha natura ritorsiva il licenziamento di un dirigente il cui licenziamento è stato posto in essere al solo fine di allontanare lo stesso dall’azienda dopo che lo stesso aveva denunciato illeciti economici-finanziari di alcuni soci dell’azienda.

La prova può essere fornita anche da elementi presuntivi se questi portano ad escludere ogni diversa qualificazione della ragione del recesso.

La natura ritorsiva del licenziamento comporta a favore del dirigente l’applicazione dell’art. 18 Stat. Lav. e pertanto l’applicazione del rito ex art. L. n. 92/2012.

Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Novara, con l'ordinanza in commento.

La vicenda trae originale da una faida familiare.

La famiglia, a capo di un impero industriale, si divide in due tronconi: da una parte il padre fondatore dell’azienda, con il figlio più piccolo A.G. membro del CDA e dirigente e dall’altra i figli più grandi E.G. e C.G. fratelli di A.G. nonché anche loro membri del CDA dirigenti dell’azienda

Ai primi del 2011 il fondatore dell’azienda ed il figlio A.G. scoprono una serie di illeciti finanziari ai danni della famiglia e dell’azienda, posti in essere dai figli maggiori, con l’istituzione di un trust; il Fondatore dell’azienda chiede quindi l’immediato scioglimento del trust, riscrive le deleghe dei poteri dei tre figli e riprende il controllo del’azienda.

Per tutta risposta E.G. e C.G., con un colpo di mano tuttora al vaglio della magistratura, estromettono dall’azienda sia il padre fondatore sia il fratello A.G. al quale di lì a breve consegnano una lettera di licenziamento per giusta causa del tutto generica e non preceduta dalla dovuta procedura disciplinare.

A.G. ritenendo che il proprio licenziamento avesse natura ritorsiva, in quanto non legato ad altra ragione che alle denunce degli illeciti finanziari nei confronti del fratello e del padre ed al tentativo di questi di riprendere il controllo dell’azienda.

Il Giudice del Lavoro analizzando la documentazione fornita dalla difesa del Ricorrente e le prove orali, ha ritenuti sussistenti sufficienti elementi probatori che, sebbene presuntivi, portassero ad escludere ogni diversa ragione a sostegno del licenziamento.

Le prove erano date:

- da intercettazioni in indagini penali, verbali di interrogatorio in sede penale nei quali i fratelli del Dirigente licenziato e la nipote di questi lasciavano chiaramente a intendere la volontà di allontanarlo dall’azienda;

- dalle prove orali che hanno confermato l’esistenza delle due fazioni familiari e la stranezza dei comportamenti in prossimità dell’estromissione del Ricorrente e del padre dal CDA;

- dalla assoluta genericità e carenza di prove dei fatti indicati nella lettera di licenziamento, preceduta da un dialogo (oggetto di intercettazione) tra la nipote del dirigente licenziato ed una persona di fiducia ne quale veniva chiesto di licenziarlo “in un modo o nell’altro”.

Con una ordinanza ben argomentata il Giudice del Lavoro di Novara ha ritenuto sussistente nel caso di specie il licenziamento di tipo ritorsivo, in quanto posto in essere quale ritorsione per le contestazioni di natura economico-finanziaria poste in essere dal Ricorrente e dal padre per effetto di anomalie riscontrate nella gestione della società fondata da quest’ultimo.

Sussiste il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, quale licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1345 e 1324 c.c. Ciò per il fatto che esso costituisce l’ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (in caso di ritorsione diretta), o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (nel caso di ritorsione indiretta) che attribuisce al licenziamento il connotato di ingiustificata vendetta. (conformi Cass. 11.10.2012, n. 17329).

Il licenziamento ritorsivo è assimilabile a quello discriminatorio a condizione che il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante il recesso (Cass. Cass. 17.1.2013, n. 1136; Cass. 17087/2011; Cass. 6282/2011; 5555/2011; 14816/2005).

Il licenziamento è apparso come uno scopo, e ciò in termini del tutto indipendenti dalle modalità e dalle ragioni (vere o presunte) poste alla base dello stesso. Il dirigente è stato licenziato per eliminare ogni ostacolo e quindi rivalersi su chi li aveva colpiti con un atto di denuncia foriero di altre indagini penali.