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Dirigente denuncia illeciti aziendali: il licenziamento ha natura ritorsiva
Tribunale, Novara, sez. lavoro, ordinanza 13/09/2013
Ha natura ritorsiva il licenziamento di un dirigente il cui licenziamento è stato posto in essere al solo fine di allontanare lo stesso dall’azienda dopo che lo stesso aveva denunciato illeciti economici-finanziari di alcuni soci dell’azienda.
La prova può
essere fornita anche da elementi presuntivi se questi portano ad
escludere ogni diversa qualificazione della ragione del recesso.
La natura ritorsiva del licenziamento comporta a favore del dirigente l’applicazione dell’art. 18 Stat. Lav. e pertanto l’applicazione del rito ex art. L. n. 92/2012.
Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Novara, con l'ordinanza in commento.
La vicenda trae originale da una faida familiare.
La famiglia, a capo di un impero industriale, si divide in due
tronconi: da una parte il padre fondatore dell’azienda, con il figlio
più piccolo A.G. membro del CDA e dirigente e dall’altra i figli più
grandi E.G. e C.G. fratelli di A.G. nonché anche loro membri del CDA
dirigenti dell’azienda
Ai primi del 2011 il fondatore dell’azienda ed il figlio A.G. scoprono
una serie di illeciti finanziari ai danni della famiglia e dell’azienda,
posti in essere dai figli maggiori, con l’istituzione di un trust; il
Fondatore dell’azienda chiede quindi l’immediato scioglimento del trust,
riscrive le deleghe dei poteri dei tre figli e riprende il controllo
del’azienda.
Per tutta risposta E.G. e C.G., con un colpo di mano tuttora al vaglio
della magistratura, estromettono dall’azienda sia il padre fondatore sia
il fratello A.G. al quale di lì a breve consegnano una lettera di
licenziamento per giusta causa del tutto generica e non preceduta dalla
dovuta procedura disciplinare.
A.G. ritenendo che il proprio licenziamento avesse natura ritorsiva, in
quanto non legato ad altra ragione che alle denunce degli illeciti
finanziari nei confronti del fratello e del padre ed al tentativo di
questi di riprendere il controllo dell’azienda.
Il Giudice del Lavoro analizzando la documentazione fornita dalla
difesa del Ricorrente e le prove orali, ha ritenuti sussistenti
sufficienti elementi probatori che, sebbene presuntivi, portassero ad
escludere ogni diversa ragione a sostegno del licenziamento.
Le prove erano date:
- da intercettazioni in indagini penali, verbali di interrogatorio in
sede penale nei quali i fratelli del Dirigente licenziato e la nipote di
questi lasciavano chiaramente a intendere la volontà di allontanarlo
dall’azienda;
- dalle prove orali che hanno confermato l’esistenza delle due fazioni
familiari e la stranezza dei comportamenti in prossimità
dell’estromissione del Ricorrente e del padre dal CDA;
- dalla assoluta genericità e carenza di prove dei fatti indicati nella
lettera di licenziamento, preceduta da un dialogo (oggetto di
intercettazione) tra la nipote del dirigente licenziato ed una persona
di fiducia ne quale veniva chiesto di licenziarlo “in un modo o
nell’altro”.
Con una ordinanza ben argomentata il Giudice del Lavoro di Novara ha
ritenuto sussistente nel caso di specie il licenziamento di tipo
ritorsivo, in quanto posto in essere quale ritorsione per le
contestazioni di natura economico-finanziaria poste in essere dal
Ricorrente e dal padre per effetto di anomalie riscontrate nella
gestione della società fondata da quest’ultimo.
Sussiste il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, quale
licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia
stato l’unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1345 e 1324 c.c. Ciò per il
fatto che esso costituisce l’ingiusta ed arbitraria reazione ad un
comportamento legittimo del lavoratore colpito (in caso di ritorsione
diretta), o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella
reazione (nel caso di ritorsione indiretta) che attribuisce al
licenziamento il connotato di ingiustificata vendetta. (conformi Cass.
11.10.2012, n. 17329).
Il licenziamento ritorsivo è assimilabile a quello discriminatorio a
condizione che il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante il
recesso (Cass. Cass. 17.1.2013, n. 1136; Cass. 17087/2011; Cass. 6282/2011; 5555/2011; 14816/2005).
Il licenziamento è apparso come uno scopo, e ciò in termini del tutto
indipendenti dalle modalità e dalle ragioni (vere o presunte) poste alla
base dello stesso. Il dirigente è stato licenziato per eliminare ogni
ostacolo e quindi rivalersi su chi li aveva colpiti con un atto di
denuncia foriero di altre indagini penali.