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Circolare novità lavoro

  • Pubblicato il:  30 ottobre 2012
  • Categoria:   Circolari

1) Licenziamento – Tentativo di conciliazione per licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, con lettera prot. n. 12886 del 12 ottobre c.a. che qui si allega, precisa che l’ipotesi di recesso determinata dal “superamento del periodo di comporto” non rientra nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Conseguentemente a tale tipologia di licenziamento non si applica la procedura del tentativo di conciliazione introdotto dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) prevista per le aziende con più di 15 dipendenti (ovvero la comunicazione preventiva alla DTL dell'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

2) Contratti a termine – Comunicazione dell’eventuale prosecuzione del rapporto a termine oltre il termine

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre c.a., il Decreto 10 ottobre 2012, con il quale il Ministero del Lavoro individua le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, cosi come previsto dall'articolo 1, comma 9, lett. f), della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro). Le suddette modalità sono le stesse previste dal decreto 30 ottobre 2007 per le comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti. La disposizione entra in vigore il 25 novembre 2012.

Si allega copia del decreto legge.

3) Decreto crescita – Nuova disciplina dei contratti a termine nelle start-up innovative

Pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 194 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre c.a., il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese”. Tale norma introduce la definizione dell’impresa “start-up innovativa”, precisando i requisiti che deve possedere, disciplinando una particolare ipotesi di contratti a tempo determinato stipulati entro e non oltre i 4 anni dalla costituzione di start- up innovative.

In particolare, viene precisato che, in questa ipotesi:

  • il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi entro i quali possono essere posti in essere più contratti senza l’osservanza dei termini di sospensione o anche senza soluzione di continuità;
  • in deroga al limite di durata massima di trentasei mesi, è stata prevista anche la possibilità di stipulare un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle medesime attività, sino al raggiungimento del limite dei quattro anni di cui in premessa, a condizione che la stipulazione avvenga presso la DTL;
  • la retribuzione dei lavoratori assunti da una società in start-up deve essere costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dall’altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Si allega il testo del decreto.

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