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Circolare - contratti a termine, i chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle causali

  • Pubblicato il:  11 ottobre 2023
  • Categoria:   Circolari

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 9 del 9.10.2023 sulle novità introdotte dal Decreto Lavoro sui contratti a termine.

In primo luogo il Ministero precisa ciò che è rimasto inalterato con le ultime modifiche e quindi:

  1. il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (sempre fissato in ventiquattro mesi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi e la possibilità di fare un contratto ulteriore certificato in ITL;
  2. il numero massimo di proroghe consentite (sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi);
  3. il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).

Il Ministero si sofferma poi sulle nuove condizioni ex art. 19 Dlgs 81/15 precisando che:

  1. la nuova lettera a) introdotta al comma 1 dell’articolo 19 Dlgs 81/15 (nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51) si limita a riaffermare la prerogativa, già in precedenza riconosciuta alla contrattazione collettiva, di individuare tali casi, purché ciò avvenga ad opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  2. la nuova lettera b) del medesimo comma 1 (in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti) esplicita che, in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) - che richiama tutti i livelli della contrattazione collettiva - le condizioni possano essere individuate dai contratti collettivi applicati in azienda, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 51 Dlgs 81/15 in ordine alla qualificazione dei soggetti stipulanti.

La stessa lettera b) come sopra riportata introduce, altresì, la possibilità che le parti del contratto individuale di lavoro – in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi - possano individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi (ma ugualmente non superiore ai ventiquattro mesi). Trattasi di possibilità temporanea da esercitare sino al 30 aprile 2024. Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024.

Il Ministero precisa anche che, nell’ipotesi in cui nei contratti collettivi vigenti sia presente un mero rinvio alle fattispecie legali di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, le stesse potranno ritenersi implicitamente superate dalla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge 4 maggio n. 48 del 2023, con conseguente possibilità di ricorso ai contratti collettivi applicati in azienda o, esclusivamente fino al 30 aprile 2024, all’esercizio dell’autonomia delle parti del contratto individuale di lavoro; diversamente, nel caso in cui nei contratti collettivi sopra citati siano presenti causali, le suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.

  1. la nuova lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 19 Dlgs 81/15 (in sostituzione di altri lavoratori) rimane in sostanza invariata.

Infine Il Ministero commenta le modifiche dell’art. 21 Dlgs 81/15 in merito alla introdotta possibilità di consentire ulteriori contratti di lavoro a termine privi di causale per la durata massima di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 48 del 2023 (5 maggio 2023).

Sul punto il Dicastero precisa che:

  1. per effetto di quanto sopra, eventuali rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di dodici mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine;
  2. a decorrere dal 5 maggio 2023 i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, senza necessità di ricorrere alle specifiche condizioni dell’articolo 19, comma 1, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Vengono esplicitati due esempi:

  1. se successivamente al 5 maggio 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto, in virtù della disposizione entrata in vigore il 4 luglio 2023, potrà essere rinnovato o prorogato “liberamente” per ulteriori dodici mesi.
  2. diversamente, sempre a titolo di esempio, se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 - data di entrata in vigore del comma 1-ter – le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi “senza condizioni”.

È dunque al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro – se anteriormente al 5 maggio 2023 o a decorrere da tale data – che deve farsi riferimento per l’applicazione della nuova previsione. In proposito, l’espressione “contratti stipulati” utilizzata al comma 1-ter dell’articolo 24 è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.

La circolare ragguaglia, infine, tutte le novità relative al computo dei lavoratori somministrati come introdotte in sede di conversione e andate a modificare l’art. 31 del Dlgs 81/2015.

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