
Prassi
Assenza per malattia, dal 4 settembre l'INPS riconosce il giorno precedente anche con visita ambulatoriale
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'INPS ha cambiato il proprio orientamento sulla data di inizio della malattia indicata nel certificato medico.

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Il principio generale resta invariato: ai fini della tutela previdenziale, la malattia decorre dalla data di redazione del certificato. Dal 4 settembre 2026, però, il giorno immediatamente precedente è riconosciuto anche in caso di visita ambulatoriale, e non più solo di visita domiciliare. La modifica ha il parere concorde del Ministero del Lavoro.
Perché la data conta
Da essa dipendono il periodo di carenza (i primi tre giorni non indennizzati dall'INPS), le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile e l'eventuale applicazione delle sanzioni, ad esempio per l'assenza alla visita medica di controllo.
Perché il cambiamento
L'INPS ha preso atto della diminuzione dei medici di base, dell'aumento dei loro carichi organizzativi e assistenziali e della prassi degli accessi programmati in ambulatorio. Il medico può quindi non riuscire ad andare a domicilio entro il giorno successivo, né a ricevere subito il lavoratore nel proprio studio. La circolare parla di interpretazione evolutiva.
Le condizioni che restano
Il riconoscimento del giorno precedente decade in due casi:
- la data nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno rispetto al rilascio del certificato, perché in tal caso non può riferirsi alla chiamata del lavoratore al medico curante;
- il giorno precedente è un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale, giornate in cui è garantita la continuità assistenziale.
Cosa resta da chiarire
La circolare non si esprime sull'applicabilità della nuova regola ai certificati di continuazione e ricaduta, che in passato seguivano lo stesso criterio. Serviranno indicazioni dell'INPS.
Un quadro di confronto
| Fino al 3 settembre 2026 | Dal 4 settembre 2026 | |
|---|---|---|
| Regola generale | Malattia dalla data di rilascio del certificato. | Invariata: decorre dalla data di redazione del certificato. |
| Giorno precedente al certificato | Riconosciuto solo con visita domiciliare e campo "Dichiara di essere ammalato dal…" compilato. | Riconosciuto anche con visita ambulatoriale. |
| Visita presso l'ambulatorio del medico curante | Giorno precedente escluso dalla tutela. | Esclusione superata. |
| Campo "Dichiara di essere ammalato dal…" | Necessario, con data non anteriore di oltre un giorno. | Confermato. |
| Sabato, domenica e festivi infrasettimanali | Giorno precedente non riconosciuto: il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale. | Confermato. |
| Continuazione e ricaduta | Stesso principio applicato. | Non richiamate espressamente: in attesa di chiarimenti. |
| Decorrenza | – | Dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare. |