Comporto lungo per patologia oncologica e onere informativo del lavoratore
Il Tribunale di Gorizia ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da una società cooperativa a un dipendente superato il periodo di comporto ordinario (180 giorni), riconoscendo l'applicabilità del c.d. "comporto lungo" (12 mesi su 18) previsto dal CCNL per le patologie oncologiche gravi.
Il lavoratore non aveva comunicato formalmente la diagnosi tumorale, ma il Giudice ha ritenuto sufficiente il complesso di informazioni desumibili da scambi informali (WhatsApp, e-mail) con esponenti aziendali e dalla casella "stato patologico sotteso a invalidità" barrata nei certificati, elementi che imponevano al datore, in base ai doveri di correttezza e buona fede, quantomeno di attivarsi con richieste di chiarimento prima di procedere al recesso.
Disposta la reintegrazione ex art. 18, co. 4 e 7, Stat. Lav., con indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto e ripristino dell'indennità di malattia; spese compensate per la peculiarità della fattispecie.